testata ADUC
La P.A. non paga le imprese? Non sono dovute sanzioni per l’omesso versamento delle imposte
Scarica e stampa il PDF
7 novembre 2012 10:34
 
Con due importanti sentenze, n. 163/6/12 e 158/29/12, la Commissione Tributaria Regionale di Roma ha applicato, all’ormai diffuso problema degli inadempimenti della Pubblica Amministrazione, il principio della colpevolezza, sancito dall’art. 5 del d.lgs. 472/1997 in tema di sanzioni pecuniarie amministrative comminate per violazioni di norme tributarie.
Il giudice tributario ha infatti disposto che manca il requisito della colpevolezza (presupposto fondamentale per l’applicazione delle sanzioni per ritardato o omesso versamento delle imposte), qualora un’impresa sia messa nell’oggettiva incapacità di pagare il Fisco a causa della mancata riscossione di crediti nei confronti di un ente pubblico o una pubblica amministrazione.

Nel caso che ha portato all’emanazione della sentenza n. 163/6/12, un gruppo societario incaricato dalla Regione Campania di un servizio pubblico essenziale (l’attività di depurazione e smaltimento delle acque reflue), non era stato in grado di onorare le proprie obbligazioni tributarie per via dei cronici ritardi della Regione committente nel pagamento dei corrispettivi dovuti alla società e nella refusione delle spese anticipate sostenute dalla stessa. Il gruppo quindi aveva ricevuto una cartella di pagamento per gli importi non corrisposti, sui quali venivano calcolate anche le sanzioni dovute in base alle norme fiscali per l’omesso o il tardivo versamento.

Contestata la cartella, la società di depurazione e smaltimento delle acque si è vista rigettare il ricorso in primo grado: la Commissione Tributaria Provinciale di Roma si è trovata d’accordo con le argomentazioni dell’Agenzia delle Entrate, secondo cui possibili situazioni di difficoltà momentanea rientrerebbero nel concetto di “rischio di impresa” e non potrebbero, quindi, qualificarsi come cause di forza maggiore esimenti delle obbligazioni tributarie.
Il contribuente avrebbe dovuto, insomma, prevedere tali situazioni di difficoltà ed operare nel proprio bilancio degli adeguati accantonamenti per consentire il pagamento delle imposte (a nulla rilevando la probabilità che, così facendo, avrebbe dovuto smettere di pagare i propri fornitori e/o lavoratori dipendenti).

Fortunatamente, però, il gruppo societario ha ottenuto giustizia in grado di appello, ove la Commissione Tributaria Regionale ha diversamente valutato che “il normale rischio d'impresa non può essere qui invocato, sia per la rilevanza degli importi e la durata degli inadempimenti, sia soprattutto perché il contribuente faceva affidamento sul corretto e tempestivo adempimento degli impegni da parte di una Pubblica Amministrazione. Nella fattispecie si deve fare riferimento al principio stabilito dall'art. 5 del decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 472, il quale pone a presupposto della sanzione amministrativa la colpevolezza del comportamento; e che l'indagine su questo requisito debba essere caso per caso svolta dal Giudice tributario è stato affermato dalla Corte di Cassazione (sez. civ. V n. 4234/2006).”

Il giudice tributario di secondo grado chiarisce, insomma, che non è legittima l’applicazione di soprattasse quando l’inosservanza delle norme tributarie è conseguenza inevitabile di una causa esterna ed indipendente dalla volontà del contribuente: in questo caso “non può ravvisarsi un comportamento colpevole del contribuente messo in seria e permanente difficoltà, per il pagamento delle imposte, dal comportamento gravemente inadempiente della Pubblica Amministrazione.”
 
 
TRIBUTI IN EVIDENZA
 
AVVERTENZE. Quotidiano dell'Aduc registrato al Tribunale di Firenze n. 5761/10.
Direttore Domenico Murrone
 
ADUC - Associazione Utenti e Consumatori APS