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I nuovi accertamenti esecutivi e tutela del contribuente
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Tributi di Claudia Moretti
28 giugno 2012 12:54
 
L'art.29 del DL 78/2010 modificato più volte (*), si pone come il primo passo di una svolta nel rapporto del contribuente con l'Erario. Il legislatore ha infatti voluto concentrare la riscossione dei tributi in un solo atto, per abbandonare la vecchia procedura del ruolo-cartella esattoriale. Tale atto diviene, al contempo, impositivo e di riscossione, titolo esecutivo e precetto insieme.

Ambito di applicazione
Questi nuovi avvisi di accertamento, sono emessi a partire dal 1/10/2011, e relativi alle due principali tasse (imposte sui redditi ed iva, ma anche l'irap), ma anche alle ulteriori “tasse” ad esso connesse, come le sanzioni dovute per i crediti di cui all'atto accertativo. Le restanti tasse (ma anche le stesse Irpef ed Iva laddove si proceda alle liquidazioni o controlli formali previsti dagli artt. 36-bis e ter del Dpr 600/73) saranno, invece, soggette alla procedura ordinaria del ruolo/cartella esattoriale.
I periodi di imposta accertabili con la nuova procedura sono quelli dal 2007 in poi.

In merito, occorre chiarire che, se da un lato si tenta di accorpare il tutto in un solo atto, razionalizzando e velocizzando le procedure di recupero, tale operazione ha un risvolto curioso. Il ruolo, infatti, costituisce il mezzo per effettuare un'unica riscossione nei confronti della stessa persona, anche a fronte di crediti di diversa natura. Una sorta di “scheda personale del debito” nei confronti dell'Erario. Oggi, invece, con l'accertamento esecutivo, si “parcellizzano” le singole voci di credito in singole procedure di riscossione, anche nei confronti del medesimo soggetto. E ciò a scapito della stessa razionalizzazione che si mira ad ottenere con la novella. Tanto più se si considera che, almeno fino all'approvazione delle norme regolamentari cui l'articolo demanda, le due procedure, vecchia e nuova, coesistono ancora.

Termini
I nuovi “titoli esecutivi” che sostituiscono il binomio ruolo-cartella esattoriale, sono notificati al contribuente con raccomandata ar e devono contenere essenzialmente l'intimazione ad adempiere all'obbligazione tributaria nei termini per l'impugnazione.
Anche tale previsione, lascia un certo margine di incertezza.
Se è vero che in generale il termine per ricorrere al giudice tributario è di 60 giorni, potrebbe, tuttavia, accadere che il contribuente effettui domanda di “accertamento con adesione” e che pertanto si sospenda il termine per il relativo versamento (di 90 giorni). Oppure che si sospendano i termini per il ricorso alla commissione tributaria (ad esempio durante il periodo di sospensione feriale): in tali casi, il legislatore ha accorpato i termini per pagare o ricorrere ad una medesima data, che tuttavia risulta “mobile”. Ora, poiché dallo scadere del suddetto termine decorrono i termini per il calcolo degli interessi di mora, può non sempre esser agevole da parte del contribuente, stabilire l'ammontare del dovuto, al dì del pagamento.

L'efficacia esecutiva
Decorso il termine utile per ricorrere l'avviso diviene esecutivo (60 giorni dalla notifica dell'atto, notifica che assume un ruolo non solo di conoscenza dell'accertamento, ma anche una condizione costitutiva dell'atto esecutivo in quanto tale –e che dunque costituisce nel nuovo sistema un'importanza centrale). E' evidente che, se come spesso accade, la notifica si dovesse perfezionare anche senza che il contribuente abbia avuto effettiva conoscenza dell'atto, quest'ultimo rischia di vedersi esecutare il proprio patrimonio senza aver potuto interloquire, ricorrere o quant'altro. A ciò rischia di non porre rimedio la raccomandata, semplice peraltro, che l'agente della riscossione è tenuto ad inviare al contribuente una volta che ha ricevuto in affido il credito dell'Erario, che avrà come luogo di invio lo stesso della notifica dell'accertamento.

L'Agente della Riscossione
E' stato previsto il termine di ulteriori 30 giorni prima che l'Ufficio passi all'Agente per la riscossione gli atti, giorni in cui potrà avvenire il pagamento. Trascorso detto termine, la pratica passerà ad Equitalia per la riscossione.
Nel frattempo (e più precisamente dall'ultimo giorno previsto per la presentazione del ricorso) maturano gli interessi di mora, calcolati a far data dal giorno successivo alla notifica. Una volta in mano all'agente per la riscossione, quest'ultimo è tenuto, salvo casi particolari (**) ad attendere ulteriori 180 giorni prima di procedere alla procedura (salve le misure cautelari e conservative). L'agente è tenuto, inoltre (sempre fatte salve eventuali esigenze di natura cautelare) ad inviare al contribuente una raccomandata semplice (attenzione non ar), al medesimo indirizzo della notifica dell'atto di accertamento, in cui lo si avvisa che ne è stata affidata la riscossione.

Tale ulteriore termine di attesa, è stato introdotto probabilmente per ovviare alle critiche mosse nei confronti della prima stesura (che non lo prevedeva), ossia che, per ottenere la sospensione dell'esecutività dell'atto a seguito di ricorso alla commissione tributaria, occorre spesso molto tempo, e comunque troppo per impedire che si dia inizio alla procedura espropriativa, eliminando di fatto le garanzie di tutela giurisdizionale del contribuente.

La fase esecutiva
Al nuovo "avviso esecutivo" si applicano le regole di riscossione delle cartelle esattoriali, anche in senso favorevole al debitore: si puo' quindi chiedere all'agente della riscossione la rateizzazione nei casi previsti dalla legge. All'agente incaricato spetta per intero il relativo compenso (aggio e rimborso spese esecutive) dovuto per la riscossione.
Tale richiesta può esser fatta esclusivamente una volta che l'agente ha preso in affidamento il credito, e non prima, con aggravio di costi per il contribuente, in termini di maturazione degli interessi e dell'aggio ad Equitalia.
Attenzione. Qualora sia decorso un anno di tempo dalla notifica dell'accertamento, occorrerà procedere con nuovo avviso prima di procedere ad espropriazione forzata.

Sui nuovi accertamenti esecutivi vedi qui

(*) modificato dal DL 70/2011 convertito nella legge 106/2011, dal DL 98/2011 convertito nella legge 111/2011, dal DL 16/2012 convertito nella legge 44/2012 e dal D.lgs.159/2015 art.5.
(**) la sospensione della riscossione per 180 giorni non opera:
- in caso di accertamenti definitivi, anche in seguito a giudicato;
- in caso di recupero di somme derivanti da decadenza di rateazione;
- qualora vi sia fondato pericolo per il positivo esito della riscossione. In tal caso, anche prima dello spirare dei 90 giorni suddetti, l'Ufficio finanziario potrà effettuare l'affidamento in carico “anticipato” all'agente della riscossione. Ciò, del resto, trova già attuazione nei casi di “iscrizione dei ruoli straordinari di imposta” valenti per la procedura ordinaria di riscossione. Basterà, dunque, far riferimento alla giurisprudenza in questione per determinare, in concreto, quali casi giustifichino l'affidamento “anticipato” ad Equitalia (ad esempio la dichiarazione di fallimento del contribuente o il suo assoggettamento al concordato preventivo, e in generale in tutte le situazioni in cui si abbia un'evidente sproporzione tra il patrimonio residuo del contribuente e il credito erariale, tale da rendere elevato il rischio di perdita del credito stesso).
Ovviamente, di tali motivi dovrà esser dato compiutamente conto nella motivazione dell'atto, pena il vizio di legittimità dello stesso.

(ultimo aggiornamento 17/11/2015 di Rita Sabelli)
 
 
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