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Il reclamo obbligatorio e le sanzioni tributarie: i nuovi chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate
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Tributi di Claudia Moretti
30 agosto 2012 10:57
 
Con Circolare n. 33 del 3 agosto scorso, l'Agenzia delle Entrate ha emesso un ulteriore scritto a chiarimento del nuovo istituto del reclamo obbligatorio nel contenzioso tributario, rispondendo ad alcuni quesiti che la prassi applicativa ha portato alla luce.
 
Sanzioni tributarie e mediazione.
Si chiarisce in primo luogo l'ambito di applicazione della norma contenuta all'art. 17-bis del Dlgs 546 del 1992 (articolo col quale si è introdotto il nuovo istituto deflattivo). La mediazione si applica ai provvedimenti impositivi di sole sanzioni tributarie.
Il reclamo, pertanto, deve esser effettuato anche da coloro che intendono impugnare detti provvedimenti. Se la controversia viene definita in sede di mediazione con l'ufficio finanziario, che può ridurre nei limiti edittali la sanzione, oppure confermarla per intero, la somma viene decurtata del 40 %.
Non opera, invece, l'obbligo di proporre istanza di mediazione preventiva in caso di sanzione per mancata emissione dello scontrino fiscale (di cui all'art. 12 comma 2 D.lgs. 471/1997), in quanto la controversia presenta un valore indeterminabile.
 
Sanzioni per omessi o ritardati versamenti a seguito di controllo automatizzato.
Nei casi in questione, quando l'ufficio rileva un omesso o ritardato pagamento, emette un provvedimento con cui recupera gli importi e applica una sanzione del 30%. Se entro 30 giorni il contribuente provvede al pagamento l'ufficio procederà ad un ulteriore abbattimento della sanzione del 10%.
Se invece il contribuente non dovesse pagare e intende ricorrere, e gli importi sono contenuti nel limite di 20.000 euro, dovrà preliminarmente procedere con l'istanza di mediazione, che se si conclude con un accordo, comporterà l'abbattimento del 40% della somma richiesta.
 
I rapporti fra la mediazione e la definizione agevolata delle sanzioni (di cui agli artt. 16 e 17 del D.lgs 472/1997).
Le agevolazioni che conseguono alla definizione di un accordo a seguito del procedimento di mediazione, si aggiungono ad altre già previste dall'ordinamento, ed in particolare quelle che prevedono la decurtazione di un terzo della sanzione irrogata laddove il contribuente paghi nei termini per il ricorso. Tale possibilità, prevista agli articoli 16 e 17 del D.lgs 472/1997, non si applica ai casi di omesso o ritardato versamento del tributo.
Come si conciliano i due istituti?
La circolare chiarisce i passaggi:
  1. al contribuente arriva un atto di contestazione della sanzione, che può definire in modo agevolato, pagandone un terzo.
  2. può presentare memorie difensive ed in tal caso la sanzione viene nel caso irrogata con atto motivato entro l'anno successivo;
  3. può impugnare immediatamente l'atto alla Commissione Provinciale Tributaria, ed in tal caso, laddove si tratti di controversia inferiore ai 20.000 euro, il contribuente dovrà previamente esperire la mediazione obbligatoria.
La decurtazione del 40% è tassativa e si applica all'esito dell'eventuale rideterminazione della sanzione e degli importi dovuti, nonché del cumulo giuridico.
La sanzione può esser contestata nella misura dei minimi edittali oppure in un importo superiore, di tal ché l'ufficio che riceve l'istanza di mediazione potrebbe valutare di rideterminare l'importo della sanzione da irrogare, riducendola fino all'importo minimo previsto per legge. Ebbene, il 40% dello sconto previsto per l'intervenuto accordo, si dovrà applicare sulla somma rideterminata da ultimo dall'amministrazione. Ciò vale anche nel caso in cui il contribuente abbia ricevuto la contestazione di sanzione che rappresenti il cumulo giuridico per più violazioni.
 
 
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