testata ADUC
Telefonini e Tassa di Concessione Governativa: la Corte di Cassazione ci ripensa, potrebbe essere illegittima. La parola alle Sezioni Unite
Scarica e stampa il PDF
Tributi di Cristiana Olivieri * e Claudia Moretti
7 giugno 2013 15:40
 
  In merito alla Tassa di Concessione Governativa, la Corte di Cassazione si era pronunciata nel dicembre scorso a sostegno della legittimità del tributo, stravolgendo le sentenze di prime cure delle Commissioni Tributarie Provinciali.
Senonchè -colpo di scena- la Sezione Tributaria civile della Suprema Corte, con ordinanza interlocutoria 12056/13, depositata il 17 maggio scorso, sembra riaprire la discussione, pronunciandosi in maniera completamente discorde dai precedenti, e rimettendo la questione alle Sezioni Unite, data l’importanza dell’argomento e la mancanza di univocità delle pronunce.
L’ordinanza, decisamente complessa e densa, innanzitutto fa propri i principi di liberalizzazione della comunicazione dettati dall’Unione Europea ed il diritto inderogabile all’uso dei mezzi di comunicazione da parte del cittadino. Argomentando in maniera molto tecnica sui rapporti tra normativa comunitaria e normativa nazionale di recepimento, si conclude affermando il diritto al rimborso della TCG, rigettando le richieste dell'Agenzia delle Entrate ricorrente e rimettendo la questione alle Sezioni Unite. E ciò in virtù di una ricostruzione normativa che afferma la distinzione fra la disciplina attinente alle stazioni radio elettriche e gli apparecchi telefonici.
Ed è proprio la normativa comunitaria, infatti, ha iniziato a tracciare una netta distinzione tra “stazioni radioelettriche” e “telefonini”: la direttiva CE n. 5/1999 prevede agli artt. 6,7 e 8 un'attività di controllo riferita alla “stazioni radioelettriche”, a tutela dell'interesse pubblico, che implica una “licenza di esercizio”, quindi un provvedimento amministrativo, un'attività di controllo e di autorizzazione, che giustificherebbe la TCG. Tale attività è finalizzata alla prevenzione per la eliminazione di disturbi alle radiotrasmissioni e radioricezioni.
Questo quadro legislativo esplicitamente esclude le norme che riguardano i “telefonini”: il d. lgs. 269/2001 che attua la direttiva 5/1999, sottrae i telefonini alla licenza di esercizio prevista dall'art. 160 T.U. del 2003; citando l'ordinanza: “(...) nel diverso sistema regolato dalla direttiva 5/1999 l'utente finale può acquistare sul mercato ed utilizzare liberamente l'apparecchio terminale di comunicazione, senza dover richiedere ed ottenere alcuna autorizzazione da parte del Ministero”.
Dunque, sebbene i passaggi dell'ordinanza siano assai articolati, un punto è estremamente immediato, e lo riportiamo integralmente: “le norme speciali comunitarie in materia di apparecchi terminali di comunicazione affermano il principio di libera circolazione degli apparecchi e non prevedono un intervento preventivo di tipo autorizzatorio della Amministrazione pubblica in ordine all’impiego dell’apparecchio terminale da parte dell’utente finale, gravando esclusivamente sul fabbricante o il suo mandatario l’obbligo di immettere sul mercato dispositivi conformi ai requisiti essenziali e tecnici prescritti dalle norme comunitarie, previa esecuzione delle prove tecniche indicate da uno degli ‘organismi notificati’ designati dal Ministero.” E' chiaro quindi che la TCG non può essere legittimamente richiesta al privato, posto che rapporto contrattuale che si instaura con l'utente del servizio è di natura squisitamente privatistica (la stessa Cassazione richiama tumulante giurisprudenza, tra cui Corte Cass. III sez. n. 10313/2004, chiarendo il punto una volta per tutte).
La Cassazione ha precisato che il solo contratto stipulato dal privato con il gestore non può essere il presupposto impositivo della TCG senza violare l'art. 23 Cost. (“Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.” ), poiché non è dato ravvisare alcuna attività di verifica o controllo dal parte dell'Amministrazione, che corrisponda ad una solida base per il tributo. L'autorizzazione generale prevista dall'art. 25 del TU n. 259/2003, che giustificherebbe la debenza della tassa, si riferisce, infatti, solo agli operatori commerciali, non anche ai rapporti con l'utente finale.
Non resta, dunque, che attendere una pronuncia definitiva, nella speranza che possa fugare ogni dubbio sull'indebenza di questa tassa, ormai obsoleta e illegittima nel panorama europeo, oltre che nazionale.

Qui la scheda pratica in merito

Qui il modulo per la richiesta di rimborso


* consulente legale Aduc
 
 
TRIBUTI IN EVIDENZA
 
AVVERTENZE. Quotidiano dell'Aduc registrato al Tribunale di Firenze n. 5761/10.
Direttore Domenico Murrone
 
ADUC - Associazione Utenti e Consumatori APS