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Terremotati Centro Italia: sospesi i pagamenti delle tasse
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Tributi di Rita Sabelli
9 settembre 2016 10:35
 

 
Aggiornamento del 15/2/2017:
- il termine dei pagamenti è ulteriormente slittato dal 20 Dicembre 2016 al 16 Dicembre 2017 per effetto del Dl 189/2016 convertito in legge e modificato dal Dl 8/2017.
- per quanto riguarda il Canone RAI le regole sono le stesse (scadenza 16/12/2017). Se la famiglia colpita dall’evento sismico non è più in possesso di alcun apparecchio televisivo l’esenzione scatta per l’ultimo semestre 2016 e per il 2017.
- la sospensione fino al 16/12/2017 riguarda anche i pagamenti delle ritenute dovute dai sostituti di imposta (come i datori di lavoro) per il periodo 1/1/2017-30/11/2017.

Sancita con un decreto ministeriale (1) la sospensione dei termini tributari per i contribuenti colpiti dal sisma del 24 Agosto scorso che ha colpito alcune Regioni del Centro Italia.

La sospensione dei termini di pagamento di tasse e tributi riguarda le persone fisiche che alla data del 24 Agosto 2016 risiedevano nei Comuni colpiti dal sisma individuati dal decreto, oppure, in caso di altri soggetti, che vi avevano sede legale e/o operativa.
I Comuni interessati sono:
Per le MARCHE: Acquasanta Terme (AP) Arquata del Tronto (AP) Montefortino (FM) Montegallo (AP) Montemonaco (AP)
Per l’ABRUZZO: Montereale (AQ) Capitignano (AQ) Campotosto (AQ) Valle Castellana (TE) Rocca Santa Maria (TE)
Per il LAZIO: Accumoli (RI) Amatrice (RI) Cittareale (RI)
Per l’UMBRIA: Cascia (PG) Monteleone di Spoleto (PG) Norcia (PG) Preci (PG)

Nel dettaglio, sono sospesi i versamenti e gli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle esattoriali oppure da avvisi di accertamento esecutivi (ex art.29 Dl 78/2010), scaduti e/o scadenti nel periodo tra il 24 Agosto 2016 e il 16 Dicembre 2016. Devono invece essere pagate normalmente, poiché non beneficiate dalla sospensione, le ritenute dovute dai sostituti di imposta (come i datori di lavoro).

La nuova scadenza è fissata al 16 DIcembre 2017 (2), data entro la quale i versamenti vanno effettuati in un'unica soluzione senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori relativi al periodo di sospensione.
Attenzione, però: eventuali somme già versate non possono essere rimborsate.

Con un prossimo ulteriore decreto il Ministero dell’economia potrebbe ampliare i Comuni coinvolti, sulla base delle segnalazioni della Protezione Civile.

Equitalia, da parte sua, ha confermato la sospensione.

(1) D.M. Min.Economia 1/9/2016 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5/9/2016
(2) Dl 189/2016 convertito nella Legge 229/2016 art.48 commi dal 10 all'11bis modificato anche dal Dl 8/2017
 
 
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