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Le tipologie di accertamento tributario
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12 settembre 2012 10:31
 
All’esito della fase dei controlli fiscali, ove abbia riscontrato delle anomalie nelle dichiarazioni o nelle denunce presentate dai contribuenti e dai sostituti di imposta, l’amministrazione finanziaria ha la possibilità di svolgere nei confronti del contribuente vari tipi di accertamento, che si distinguono a seconda degli strumenti utilizzati dall’amministrazione stessa nella ricostruzione della base imponibile del contribuente, necessaria per il calcolo dell’imposta da porre a suo carico:

1) ACCERTAMENTO ANALITICO (art. 38, commi 1-2, art. 39, comma 1 e art. 40 D.P.R. 600/1973 in materia di imposte dirette; artt. 54 e 54-bis D.P.R 633/1972 in materia di IVA)
Questo metodo, costituendo la regola posta dal legislatore per la determinazione del reddito imponibile, riguarda tutti i contribuenti presenti nel nostro ordinamento. Esso mira ad adeguare il reddito dichiarato al reddito effettivo, ricostruendo interamente la base imponibile del singolo contribuente attraverso la verifica analitica (e l’eventuale rettifica) delle varie fonti di reddito che la compongono.

Possono essere soggetti a questa attività di accertamento sia:
a) Soggetti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili (persone fisiche non soggette ad iva, società semplici o assimilate ed enti non commerciali).
Per essi l'attività di accertamento si basa sui dati reperiti da:
- la dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente;
- l'anagrafe tributaria;
- le risultanze delle eventuali istruttorie condotte in fase di controllo dalla stessa amministrazione finanziaria.

b) Soggetti obbligati per legge alla tenuta delle scritture contabili (professionisti, artisti e imprese commerciali).
Per questi soggetti si parla di ”accertamento contabile”, poichè le verifiche si basano esclusivamente sulla contabilità tenuta dal contribuente, sulle sue risultanze di bilancio e sulla dichiarazione dei redditi dallo stesso presentata al Fisco. Tale tipo di accertamento si rivela spesso più efficace nella lotta all’evasione delle imprese maggiori, che per la complessità della propria situazione contabile raramente omettono di registrare i movimenti economici, ma tendono piuttosto a ricorrere a documenti falsi.

Questo è un procedimento utilizzabile nei soli casi in cui l’amministrazione è in grado di conoscere le distinte fonti di reddito del contribuente. È prevista pertanto la possibilità per il Fisco di derogare in casi tassativi alla regola dell’analiticità, procedendo ad altre forme di accertamento quando i dati reddituali dei contribuenti non sono facilmente accessibili.

2) ACCERTAMENTO SINTETICO (art. 38, commi 3-5 D.P.R. 600/1973)
Questo accertamento è previsto per sole persone fisiche, e a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda rispetto a quello dichiarato di almeno un quinto.
L'amministrazione finanziaria tenta di ricostruire la base imponibile nel suo complesso (in via unitaria, a prescindere dai singoli redditi che lo compongono) basandosi su:
- le spese di qualsiasi genere sostenute dal contribuente, rapportate al livello di reddito dichiarato per il medesimo periodo di imposta. E' obbligatorio in questo caso procedere in contraddittorio col contribuente, affinchè questo abbia modo di dimostrare la liceità della maggiore disponibilità monetaria rilevata (questa sarà infatti legittima qualora derivi da redditi esenti o esclusi dal calcolo della base imponibile nel periodo d'imposta considerato);
- il ”redditometro”, uno strumento di accertamento su larga scala che, sulla base di determinati fatti indicativi di capacitá contributiva (come ad esempio il possesso di imbarcazioni da diporto o l'assunzione di una collaborazione domestica), consente di calcolare il ”reddito complessivo netto presunto” del singolo contribuente.
Se, per almeno due anni consecutivi, il redditometro rileva un’incongruità fra la dichiarazione presentata e il reddito presunto, l’amministrazione finanziaria potrà quindi procedere alla rettifica del reddito dichiarato. Il contribuente potrà tuttavia contestare la sussistenza dei fatti-indice, nonchè la quantificazione del reddito presunto (ad es. dimostrando che le somme utilizzate non costituiscono ricchezza imponibile).

3) ACCERTAMENTO INDUTTIVO (art. 39, comma 2 D.P.R. 600/1973 in materia di imposte dirette; art. 55 D.P.R 633/1972 in materia di IVA)
E’ un metodo che riguarda esclusivamente i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili ed è applicabile nei soli casi tassativamente indicati dalla legge, quando:
- manca la dichiarazione dei redditi;
- da un’ispezione è emersa la mancanza di una o più scritture contabili;
- tali scritture risultano inattendibili a causa di gravi omissioni o false indicazioni;
- il contribuente si è rifiutato di compilare un questionario, oppure non ha ottemperato ad un invito ad esibire atti o documenti.

L’accertamento in questione è definito altresì ”extracontabile”, poichè l’amministrazione finanziaria non deve limitarsi all’analisi della contabilità tenuta dal contribuente, ma può servirsi di “dati e notizie comunque raccolti”, avvalendosi di presunzioni semplici anche non gravi, ma pur sempre precise e concordanti. Questo metodo è utilizzato principalmente per rilevare l’evasione fiscale delle piccole imprese che, più frequentemente rispetto a quelle di dimensioni maggiori, omettono di registrare i propri guadagni.

4) STUDI DI SETTORE o ”accertamento analitico-induttivo” (art. 10 l. 146/1998)
Questo costituisce un mezzo di accertamento parziale, volto non tanto alla ricostruzione complessiva del reddito, quanto alla rettifica di specifiche componenti reddituali, tramite la correzione in aumento dei ricavi e dei compensi dichiarati dal professionista e dalle imprese minori. A tal fine, si prevede l’utilizzo da parte dell’amministrazione di presunzioni semplici gravi, precise e concordanti, che considerano specifici fatti come indici di capacità contributiva dell’azienda.

Il metodo si centra sull’utilizzo di un software informatico e statistico, denominato Ge.Ri.Co (Gestione dei Ricavi o Compensi), che permette di:
- definire i cosiddetti “cluster”, gruppi omogenei di imprese raggruppati in base a vari fattori (ad es. l’area di mercato servita, la struttura organizzativa adottata, ecc.);
- prospettare dei ricavi minimi e massimi per ogni gruppo di imprese;
- verificare la congruità dei ricavi di ogni impresa rispetto a tali standard;
- valutare il grado di coerenza degli indicatori economici delle varie imprese (es. resa oraria, produttività per ogni addetto).

-> Qualora il Fisco riscontri dei ricavi incongrui, inviterà il contribuente a comparire in contraddittorio col Fisco, per consentirgli di presentare controdeduzioni sui calcoli svolti o, viceversa, di aderire all’accertamento in corso.
-> se invece rileva dei ricavi incoerenti, rettificherà il reddito del contribuente, utilizzando i normali metodi di accertamento.

A tal proposito, il contribuente potrà richiedere ai CAF autorizzati di apporre sulla propria dichiarazione il cosiddetto “visto pesante”, un’attestazione sulla corrispondenza fra i ricavi dichiarati e gli studi di settore che impedisce all’amministrazione di apportare modifiche alla dichiarazione stessa.

CONCLUSIONE DELL’ACCERTAMENTO

I vari procedimenti di accertamento porteranno infine all’emissione di un avviso di accertamento, che andrà notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (del quinto anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere presentata, nei casi di omessa presentazione o di presentazione di dichiarazione nulla).
In caso di mancato adempimento spontaneo da parte del destinatario, il Fisco potrà così procedere direttamente all’esecuzione dei crediti vantati, senza bisogno dell’intervento dell’autorità giudiziaria.

 
 
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Direttore Domenico Murrone
 
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