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Aspetti giuridici legati alla vendita di diamanti da investimento in banca
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Articolo di Marco Solferini
11 luglio 2019 8:36
 
Premessa:
Nell'articolo che segue saranno affrontati i seguenti argomenti:
1) Breve punto sugli orientamenti della Giurisprudenza in tema di diamanti da investimento con analisi e commento dell'Ordinanza del Tribunale Ordinario di Verona n. 5251/2018.
2) Prospettive inerenti all'azione legale a tutela dei consumatori / risparmiatori traditi tra il diritto privato e le norme specifiche. Valutazioni e riflessioni circa l'applicabilità del Testo Unico Finanziario al caso dei diamanti da investimento.

Introduzione:
Con Ordinanza ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. R.G. 5251/2018 del Tribunale Ordinario di Verona, il Giudice di prime cure si esprime sull'attuale questione dei c.d. diamanti da investimento.

Si rende quindi opportuna una breve nota a commento allo scopo di offrire al lettore alcune spiegazioni e qualche riflessione specialmente di carattere interpretativo. Il tutto con la massima sintesi.

Cogliendo l'opportunità di muovere da tale pronuncia per fare anche un breve punto sulla giurisprudenza relativa ai diamanti e nel contempo offrire riflessioni e valutazioni su quali potrebbero essere gli sviluppi futuri.


Nel giudizio promosso avanti al Tribunale di Verona, l'attore (cioè il consumatore/risparmiatore) ha convenuto in giudizio la società I.D.B. spa e la Banca BPM spa. La prima in quanto fornitrice dei diamanti e la seconda quale responsabile dell'intervenuto acquisto dei medesimi secondo uno schema diventato ormai tristemente molto noto.

In via del tutto preliminare bisogna osservare che il giudizio si è svolto secondo il rito di cognizione sommaria ex. art. 702 bis, il che rappresenta una prima conferma per i consumatori che volessero ricorrere al Giudice Ordinario in quanto, occorre ricordarlo, le spese fisse stabilite (come ad esempio il contributo unificato) nel caso di rito sommario sono ridotte alla metà.

E' altresì necessario precisare che il giudizio è stato interrotto a seguito del fallimento di I.D.B. Spa e successivamente riassunto dal ricorrente nei confronti del solo Banco BPM spa.

Devesi rilevare come l'impianto accusatorio di parte attrice (il risparmiatore / consumatore) ha sostanzialmente riprodotto quanto già evidenziato dall'Istruttoria AGCM adunanza 20 settembre 2017 (e del fascicolo ispettivo associato) sfociata poi nella nota decisione del 30 ottobre 2017 e successivamente impugnata avanti al Tar Lazio dove con sentenza 14 novembre 2018 n. 10967/2018 è stata confermata e per effetto sono stati rigettati i ricorsi presentati sia dalla Banca Bpm spa che dalla Idb spa (destinataria a sua volta di un analoga sentenza da parte sempre del Tar Lazio).

Gli argomenti accusatori dell'AGCM pertanto e in conseguenza non possono che essere quelli sintetizzati dal Par. 231 della decisione dell'Autorità, alla voce: “Conclusioni” e quindi richiamare fra l'altro la violazione degli art. del Codice del Consumo ed in particolare artt. 20, 21 comma 1° lett. b), c), d) e f), 22 e 23, comma 1°, lett. t), più altre violazioni enucleate nei paragrafi successivi.

Ai quali si aggiunge il canone civilistico della buona fede e della diligenza, entrambi assai noti al diritto privato.

Orbene, il Giudice di Verona nell'affrontare la posizione della Banca riconosce anzitutto che la stessa aveva un forte interesse economico sulle vendite di questi diamanti alla propria clientela. Il tutto avvenuto grazie alla conclusione dei contratti sull'acquisto dei preziosi e che tale interesse era pari ad una percentuale intorno al 18%.

Punto importante e dal quale sicuramente partire per la corretta ricostruzione delle dinamiche intercorse fra il consumatore/risparmiatore e il ruolo svolto dall'Istituto di credito attraverso il personale dipendente. A sua volta istruito su come proporre, e più in generale introdurre l'argomento “investimento in diamanti” alla propria Clientela.

E non a caso dalla lettura della Sentenza si coglie come il meccanismo atto a mettere in contatto i clienti della Banca con l'ipotesi di acquistare i diamanti della società Idb Spa, non fosse una “mera segnalazione” bensì una vera e propria articolata offerta di una forma alternativa di investimento, (in diamanti) del risparmio. Un attività che veniva svolta in forza di un accordo (prestabilito) con la società Idb spa che fra l'altro imponeva pure la messa a disposizione del materiale promozionale di quest'ultima nei locali proprio della Banca.

Passaggi quindi essenziali per poter già di per sé cristallizzare quei comportamenti che ci permettono, a pieno titolo, di condividere le violazioni al Codice del consumo evidenziate dall'AGCM.

In buona sostanza il Giudice di prime cure, compiendo un apprezzabile quanto sintetica disamina correttamente afferma che: “L'istituto di credito quindi aveva l'obbligo, e non solo l'interesse, a promuovere presso la propria clientela la conclusione dei contratti di compravendita operando come intermediario a favore di IDB”.

Conseguentemente emerge un al di là di ogni ragionevole dubbio un elemento essenziale per meglio comprendere la fattispecie dal punto di vista legale: l'acquisto dei diamanti da parte del Cliente consumatore / risparmiatore si è realizzato e per effetto concluso in questo contesto e secondo codeste modalità, per una responsabilità esclusiva della Banca.

Senza il cui intervento non si sarebbe non solo perfezionato alcun acquisto da parte del Cliente ma non si sarebbe concluso secondo questa specifica struttura di vendita.

Laddove quello di cui stiamo parlando è un format per gli acquisti studiato e che è diventato, nel corso degli anni, un modus operandi seriale e standardizzato da parte della Banca che ha operato in maniera particolarmente convinta e consapevole, in quello che sembra, perchè in effetti lo è stato, un meccanismo ben oliato.

Ed ecco anche il motivo del perchè, i Clienti delle Banche in generale, ricevevano reiteratamente e insistentemente, una rappresentazione parziale, ingannevole e fuorviante circa le caratteristiche dell'investimento in diamanti presentato, fra l'altro, come “bene rifugio” in grado di conservare e nel contempo accrescere il suo valore nel tempo come pure di essere agilmente liquidabile e/o alienabile.

Con il Giudicato del Tribunale di Verona si attribuisce una forma a quello che per il momento è sempre stato un più ipotizzato che dimostrato conflitto di interesse o se volessimo, movente, che ha spinto la Banca a utilizzare i propri Clienti per loro piazzare queste pietre preziose.

La Magistratura, quindi (non i media che pur hanno con apprezzabile e a volte qualificato interesse le vicende), ci dice: è andata proprio così.

Occorre rilevare che tutto ciò ha una sua importanza laddove la sensazione acquisita in questi primi anni in cui lo scandalo ha preso campo è che una parte dei consumatori / risparmiatori siano stati indotti o forse persino traghettati verso posizioni di conflitto con la Banca in virtù di una “chiamata alle armi” di numerosi media, fra cui i tantissimi di internet. Il tutto più sulla base di uno scandalo che di una vera e propria individuata e accreditata scienza del diritto che individuasse la responsabilità in modo utile a difendere i diritti.

Tutto questo ha portato fra l'altro al formarsi di due schieramenti: da una parte i risparmiatori e dall'altra la Banca Bpm con i primi che reiteratamente “chiedevano” la restituzione delle somme “investite” anche per il tramite di Associazioni, Comitati e altro, mentre la seconda respingeva al mittente tale richieste e fissava dei paletti per le trattative.

Ciò posto, merita una particolare menzione il fatto che il Giudice di Verona abbia correttamente bollato come completamente inattendibile la testimonianza del teste dipendente della Banca che in corso di giudizio, da quanto si legge, avrebbe cercato di sostenere (forse pure maldestramente) esattamente il contrario di quanto si era invece verificato e cioè la ben poco probabile ipotesi che la richiesta di investire in diamanti provenisse dal Cliente e non vi fosse stata alcuna sollecitazione da parte della Banca.

Mi consento una breve nota a mò di commento e divagazione interrogandomi io per primo su come mai ad oggi non si prendano dei provvedimenti seri nei confronti dei dipendenti delle Banche che si prestano a testimoniare in Tribunale sui diritti dei Clienti, che hanno subito danni persino in grado di cambiare la loro vita, raccontando se non mezze verità, a volte persino compiacenti bugie atte ad alterare i fatti al solo scopo di prendere le parti, ingiustamente, dell'Istituto di credito per il quale lavorano.

Dietro i diritti ci sono le persone. Dietro le persone ci sono intere vite. Se la Legge è uguale per tutti quando si giura di dire la verità ci si dovrebbe assumere la responsabilità di compiere un atto onorevole che andrebbe premiato e incentivato mentre l'opposto sarebbe tempo, a mio avviso, sia fatto oggetto di specifiche disposizioni punitive ulteriori all'eventuale responsabilità penale.

Tornando al caso in esame e all'Ordinanza del Giudice di Verona, il Tribunale passa poi ad esaminare l'applicabilità o meno del Tuf (Testo Unico Finanziario) al caso in esame. Escludendola sulla base di quattro assunti così sintetizzabili:
1) Non viene qui in rilievo la disciplina del Tuf atteso che il diamante non può essere considerato uno strumento finanziario secondo la definizione che di esso ha dato la giurisprudenza di legittimità.
2) La vendita di oggetti preziosi non è riconducibile ad un attività di investimento di natura finanziaria, se non quando al trasferimento di proprietà del bene prezioso sia collegato un contratto che riconosce una o più opzioni all'acquirente.
3) L'oggetto esclusivo dello scambio non è l'acquisto della proprietà del bene ma il denaro o meglio la differenza tra il prezzo pagato al momento della vendita ed il corrispettivo ottenuto al momento della rivendita, c.d. differenziale.
4) La prospettiva di un incremento del capitale impiegato per l'acquisto del bene non è sufficiente nemmeno nel caso in cui tale prospettazione sia qualificata dalle parti come forma di investimento.

Sul punto in diritto si può registrare questo primo orientamento al quale paiono aderire anche le Ordinanze 3917/2018 Trib di Parma, 4167/2018 Trib di Modena, 20622/2018 Trib di Milano, 1348/2018 Trib di Parma.

E' corretto affermare che per il momento sono state respinte e per effetto sono stati sconfitti i risparmiatori che le hanno proposte, le tesi che vedevano applicabile il Testo Unico Finanziario come pure più in generale l'annullabilità o nullità del contratto di vendita dei diamanti.

Per quanto riguarda il primo elemento, l'applicabilità del Tuf, mi sento di non poter del tutto condividere laddove pur apprezzando il contenuto delle singole valutazioni devo rilevare che sono state pure facilitate dal poco materiale ad oggi a disposizione da parte della Cassazione relativamente a circostanze analoghe o simili (comprensibilmente, trattandosi di eventi e fattispecie contemporanee e recenti).

Per quanto riguarda il giudice di legittimità merita di essere menzionata la Cassazione 2736/2013 la quale fra l'altro ci dice che: “la nozione di contratto di investimento costituisce uno schema atipico che comprende ogni forma di investimento finanziario ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. U, d.lgs 24 febbraio 1998, n. 58 (c.d. Testo unico della finanza) riflettendo la natura aperta ed atecnica di “prodotto finanziario” la quale rappresenta la risposta legislativa alla creatività del mercato ed alla molteplicità degli strumenti offerti al pubblico nonché all'esigenza di tutela degli investitori”. Conformi alla stessa: Cass. 17478/2012, 25159/2010 mentre contraria: 1501/1999. Sul punto in diritto da registrare anche il Collegio Arbitrale di Napoli 26 Maggio 2008.

Da quanto appreso relativamente alla controversie arrivate a sentenza, per il momento su questa vendita di diamanti si è cercata un applicabilità diretta del Testo unico finanziario, più che altro agganciata cioè alla definizione di prodotto finanziario (o di valore mobiliare), come pure alla natura di investimento relativo all'impiego del risparmio.

Per converso le osservazioni dei Giudici sembrano essere state più propense a dare credito alle interessanti (e per certi versi condivisibili) affermazioni del Dott. Enea Franza di Consob che in quel dell'Aprile 2017 con i il suo intervento: “La commercializzazione di oggetti preziosi presso gli sportelli bancari” in effetti aveva già effettuato una serie di rilievi sui quali forse si sarebbe dovuto ragionare meglio e di più.

Come pure tengono banco alcune comunicazioni di Consob, fra cui la DTC/13038246 del 6/5/2013 che non individuano nei diamanti in questione una vera e propria forma di investimento.

A mie parere, i Giudici che hanno respinto l'applicazione diretta del Tuf sulla base di questi assunti non hanno commesso nessun errore anzi, si sono pronunciati sulla base di quello che gli attori avevano opposto.

Ma forse il punto è proprio questo: il risparmiatore non ha comperato effettivamente e soltanto i diamanti. L'effetto traslativo tipico della vendita che ha in effetti messo l'acquirente nella disponibilità del bene è solo una conseguenza del reale intento perpetrato dall'impiego del risparmio. Quello di comperare il “micro” mercato costruito dalla società IDB Spa e promosso dall'Intermediario racchiuso nella struttura contrattuale di vendita come concepita.

Dovremmo porci il quesito dell'applicabilità del Tuf armonizzando l'interpretazione dello schema contrattuale occorso alla luce di quei riferimenti che ci permettono di meglio comprenderli nell'interesse dei Clienti consumatori, fra i quali ad esempio la direttiva Mifid e il regolamento PRIIPs e vedere se si perviene alle medesime conclusioni di escludere qualsivoglia natura di investimento.

Cito la direttiva Mifid come pure il Reg. PRIIPs perchè sono a mio avviso impianti normativi che permettono di valutare in modo coerente il problema, antecedente a quello dell'applicazione del Tuf, relativo cioè all'identità soggettiva emittente-offerente-collocatore tale da consentire di applicare il canone ermeneutico della scindibilità dei ruoli che caratterizza i contratti collegati o gli accordi nel momento in cui dev'essere possibile risolvere nell'interesse del consumatore il fenomeno della confusione/sovrapposizione di ruoli che caratterizza, non a caso, il modello collaborativo-collettivo-diffuso che è assai tipico di questo genere di accordi.

E non è possibile farlo nel caso della vendita dei diamanti alla luce di quanto stabilito proprio dall'AGCM essendo state violate le norme a salvaguardia dei consumatori nel codice del consumo.

Pertanto è vero (e resta tale) il contenuto della comunicazione Consob DTC/13038246 del 6/5/2013 correttamente citata anche dai Giudici, ma quale estensione e proseguimento dell'orientamento Consob già espresso con la Comunicazione n. 97006082 del 10 Luglio 1997.

Non dobbiamo confondere una soluzione di continuità che Consob adotta in omaggio al criterio della stabilità dei mercati e della certezza interpretativa del diritto di cui ella Commissione è portatrice in termini di identificazione e definizione dei singoli prodotti con le tipologie dei medesimi.

E difatti è proprio la Consob stessa che chiarisce il punto da me sottolineato poco sopra con la Comunicazione in “Consob Informa” n. 4/2017 del 6 febbraio 2017 e che ci dice come un operazione avente ad oggetto una particolare asset class non riconducibile agli strumenti finanziari può dunque assumere le caratteristiche di un offerta di prodotti finanziari solo se siano esplicitamente previsti, anche tramite contratti collegati, ulteriori elementi come, ad esempio promesse di rendimento o di realizzazioni di profitti, obblighi di riacquisto, ovvero vincoli al godimento del bene.

Quindi è proprio il caso dei diamanti!

Da un lato è giusto applicare le comunicazioni Consob che negano la qualifica in quanto tale tale, diciamo geneticamente concepita dei diamanti quali prodotti finanziari ma dopo aver correttamente esaminato la natura dell'accordo banca – società Idb e i ruoli da essi svolti, quello che il Cliente risparmiatore - consumatore ha comperato non è solo il diamante bensì anche l'opzione per monetizzare la sua rivendita in un mercato di vendite piramidali. L'acquisto dell'opzione così ricostruita può rientrare, eccome, nell'offerta di un prodotto finanziario.

Le due comunicazioni non si toccano a ben guardare. Coesistono nel distinguo. Ed esso si percepisce tenendo distinto il modello operativo dallo schema negoziale.

Ed entrambi i due momenti genetici di questa vicenda (i diamanti e l'opzione) si toccano ma non si sovrappongono e sono in linea con gli orientamenti sempre Consob delle Delibera 14422 del 13 febbraio 2004, 14347 del 10 dicembre 2003, 14110 del 3 giugno 2003, 13423 del 22 gennaio 2002 e come pure con le Comunicazioni 19 dicembre 2003 n. DEM/3082035 e 12 aprile 2001 n. DEM/1027182.

Non è certo un caso che le vendite avvenissero presso un intermediario quale la Banca era, e non per esempio in un negozio di gioielleria, laddove quel che veniva proposto al cliente nella sintesi figlia della necessità di comprendere la materia e poterla spiegare non era tanto il diamante in sé, ma il mercato costruito attorno alla possibilità di rivenderlo. In ciò rilevano documenti quali, non a caso la “Posizione dell'investitore” e la promozione del benchmark di riferimento avuto riguardo a coloro che li avevano già comperati prima e poi venduti.

Documentazione che nel suo insieme presenta delle straordinarie similitudini con quella già ben nota e riferibile ai “portafogli degli investitori”.

Perchè di fatto è stato acquistato dal risparmiatore, un opzione di vendita in un mercato grigio regolamentato da uno schema negoziale e individuato da parte di una società secondo il meccanismo delle vendite piramidali che non possedeva i crismi della regolamentazione tipica degli investimenti fin quando l'intermediario non glieli ha trasferiti per effetto del suo ruolo.

Osservata in maniera meno privatistica la vendita dei diamanti è stata molto più simile a una vendita di un opzione di rivendita degli stessi a condizioni prefissate e avente quale oggetto non il prezioso, bensì l'aspettativa di guadagno dell'investimento incardinata nel prezioso che pure doveva esserci.

E tutto ciò chiama sicuramente in causa il Tuf, se debitamente interpretato e posto nella corretta prospettiva. Aprendo peraltro a non pochi casi analoghi e anche molto contemporanei (si pensi ad esempio ai company o security tokens).

Del resto, volendo optare per un paragone metaforico azzardato, se taluno decide di vendere le fiche del casinò prima di aver terminato di costruirlo non per questo si sottrae alle norme contro il gioco d'azzardo.

Ad avviso dello scrivente il problema non è tanto di carattere interpretativo bensì di ordine e gerarchia nella settorializzazione della vicenda onde attribuire a ciascuna fase una sua valenza e ricondurla nell'alea del corretto inquadramento normativo onde beneficiare della giusta tutela secondo le leggi applicabili. Fra cui il Tuf.

Venendo poi alle azioni che promuovevano la nullità o l'annullabilità del contratto di vendita, per il momento sempre respinte dai Giudicanti, per quanto riguarda i diamanti ritengo che su quest'ultimi sarebbe opportuna un approfondita riflessione nel solco dell'attuale orientamento della Cassazione circa la differenza fra “mancanza di qualità” e “aliud pro alio” che aprono, come noto a due diverse azioni (con importanti differenze circa i limiti temporali).

Se il diamante non fosse stato un investimento, anche solo potenziale, è ben difficile non cogliere le importanti mancanze nella qualità del bene promesso rispetto a quello ricevuto proprio in virtù di quanto ha correttamente rilevato l'AGCM nella sua decisione. Anche in questo caso, “il diamante comperato” non è “il diamante comperato a scopo di rivendita”. Le caratteristiche dei due prodotti sono diverse. E l'importante contributo che la giurisprudenza e la dottrina sono in grado di offrire circa la reale intenzione della parte acquirente nella conclusione del contratto nonché la sua valenza nell'interpretazione dello stesso a mio parere sono un altro elemento sul quale lavorare.

Tornando alla breve disamina dei contenuti dell'Ordinanza del Giudice di Verona, lo stesso si pronuncia sulla responsabilità della Banca individuandola sulla base del seguente iter logico e argomentato.

Anzitutto, fissando l'argomento che dagli obblighi gravanti sul Banco Bpm può ravvisarsi anche una base contrattuale.

Per effetto e in conseguenza si applica l'art. 1218 c.c.: “Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilitò della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”. Articolo assai noto e molto commentato. Uno dei capisaldi della responsabilità puramente civile. Che però necessita anche di individuare e ricondurre un attività a questo paradigma.

In pratica occorre capire come la vendita di diamanti coinvolge la Banca nello schema non solo pratico ma civile – contrattuale.

E la risposta che offre il Giudicante è che la vendita di beni preziosi alla quale Banco Bpm ha sicuramente contribuito può ricondursi al novero delle attività connesse a quella bancaria secondo il vecchio disposto del D.M. 6 luglio 1994 che definisce come attività accessorie quelle che consentono comunque di sviluppare l'attività esercitata.

Viene subito da domandarsi, se così fosse (attività accessoria a quella bancaria), come mai l'Arbitro Bancario e Finanziario si sia dichiarato incompetente rispetto alla materia (fra le tante Decisione 22690 del 29 ottobre 2018 Collegio di Bologna).

Ad ogni buon conto, una volta individuata una base contrattuale vi si “aggancia” la responsabilità derivante dalla buona fede la quale, per noto intendimento, implica non soltanto il rispetto della legge e delle pattuizioni contrattuali ma altresì obblighi di protezione dell'altro contraente. Per effetto è altresì noto come la violazione degli obblighi informativi nella fase precontrattuale si traduca in una responsabilità contrattuale vera e propria se il contratto si conclude.

Così facendo siamo in presenza di una sorta di domino che traghetta la responsabilità per violazione della buona fede precontrattuale ad un rapporto che coinvolge anche la Banca. E dal quale ella non può sottrarsi.

Rigettando quindi correttamente e in modo del tutto condivisibile le ipotesi di risoluzione e annullamento del contratto il Giudice accoglie la domanda di risarcimento danni dell'Attore per effetto della violazione poc'anzi sinteticamente descritta della buona fede (integrativa) nella fase precontrattuale.

Il danno viene quantificato in via equitativa secondo il criterio proposto dal ricorrente e relativo alla differenza tra il prezzo pagato e il reale valore dei diamanti.

Conclusivamente, a una prima impressione è ben condivisibile tutta la fase procedurale seguita dal Giudice di Verona che ha sicuramente dato atto di come questa vicenda dei diamanti avesse estremamente bisogno di essere inserita in un percorso interpretativo chiaro e univoco, tale da rendere giustizia all'attuale stato di incertezza dichiarando senza mezzi termini una responsabilità della Banca.

Altresì corretto è l'integrale addebito delle spese, competenze e interessi a carico della Banca soccombente giacchè, come ben noto non è concepibile che il consumatore, obbligato a ricorrere al Tribunale per l'ostracismo e il reiterato respingimento delle ragioni della controparte debba sopportare alcuna spesa, a cominciare da quelle relative all'assistenza legale.

Sull'iter logico che fonda l'intera responsabilità della Banca sulla violazione del sacro canone ermeneutico della buona fede nella fase precontrattuale (e della diligenza aggiungo) non posso esimermi dal sentire un inquietudine di fondo. Condivido e certamente lo ritengo assolutamente un profilo da addebitare all'Istituto di credito, che trae un fondamento tanto nei fatti per come si sono sviluppati, quanto in una interpretazione apprezzabile in diritto ma che tuttavia non è del tutto esente da strategie volte a limitarne l'applicazione in numerosi altri casi che per quanto analoghi presentino delle differenze.

Devo infatti rilevare che uno degli aspetti da tenere ben presente, riguardo a queste vendite di diamanti, è che malgrado le forti similitudini quasi seriali potrebbe difettare il requisito della omogeneità di fondo e non poche potrebbero rivelarsi le circostanze dissimili da questo paradigma, come ricostruito dal Tribunale di Verona, che potrebbero poi far venir meno non tanto la costruzione in sé, come sopra prospettata bensì interromperla inserendo degli elementi che valgano quali esimenti o scusanti. Delle divergenze caso per caso.

L'esperienza, in particolare in diritto bancario e dei mercati finanziari impone prudenza.

Auspico che a questo importante e sicuramente apprezzabile, quanto atteso, primo fondamentale passo in avanti nella difesa dei consumatori in questa lunga e problematica vicenda ne seguano altri, consolidando quest'indirizzo ed eventualmente aggiungendo altri orientamenti ad ulteriore efficacia delle pretese dei consumatori cominciando da coloro che chiederanno la rifusione del 100% della somma impiegata con restituzione delle pietre preziose.

Relativamente infine ai contenuti delle c.d. trattative che numerosi consumatori / risparmiatori stanno portando avanti il mio suggerimento è quello di evitare categoricamente il “fai da te”, come pure qualunque tipo di affidamento sul personale delle singole Filiali che almeno fino ad oggi ha dimostrato nel 90% dei casi di avere quale immediato interesse quello di dilatare e prolungare i tempi spesso garantendo, ipotizzando o promettendo percentuali di rifusione che i diretti interessati non hanno il potere di assicurare.

Per converso invito tutti coloro che non lo avessero ancora fatto a rivolgersi a professionisti di fiducia specializzati nel diritto bancario e mercati finanziari. Le sentenze che purtroppo hanno visto sconfitti consumatori / risparmiatori, che hanno certamente vissuto in modo drammatico questa triste vicenda, stimolano un attenta valutazione delle alternative e una rigorosa pianificazione del percorso da seguire. Evitando pure le rappresentazioni di massa, che puntano sulla quantità della protesta più che sulla sua qualità, con atteggiamento più sindacale che scientifico – giuridico. Atteggiamenti che fino ad oggi non hanno prodotto risultati utili proprio per i diretti interessati.

Prima poi di arrivare dal Giudice a mio avviso è necessario, trattandosi di diritto bancario, costruire un percorso stragiudiziale che, essendo peraltro obbligatorio dev'essere utile, in un ottica scacchistica (muovere i pezzi guardando avanti nello svolgimento della partita) per potenziare e definire nonché circoscrivere le proprie argomentazioni legali nella fase successiva.

Occorre quindi una ben individuata personalizzazione dell'azione e un altrettanto chiara definizione del singolo consumatore / risparmiatore quale soggetto attore che difende e tutela i propri diritti, ciascuno per sé e sulla base della propria posizione.
 
 
 
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