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Assegni clonati o falsificati e risarcimenti: le banche possono prevenire entrambi
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Articolo di Anna D'Antuono
4 aprile 2020 8:57
 
 Vedersi addebitare 5.000 euro per un assegno mai emesso. Si tratta di una frode che miete numerose vittime inconsapevoli del fatto che per clonare un assegno ne sono sufficienti i dati. Accade magari che, rispondendo ad un annuncio su un sito web, il venditore richieda una foto dell'assegno compilato come "garanzia di effettivo interessamento".
In casi del genere, i Collegi dell'Arbitro Bancario Finanziario considerano il cliente corresponsabile per aver inviato i dati dell'assegno ad una terza persona in assenza di necessarie verifiche e di ogni controllo. Di conseguenza, il risarcimento è dimezzato in via equitativa in virtù di un concorso di colpa che fa ricadere il caso nella fattispecie dell'art. 1227, comma 1 del Codice Civile.

Ma esistono pareri diversi. Il D. M. 3/10/2014, n. 205 (“Regolamento recante presentazione al pagamento in forma elettronica degli assegni bancari e circolari”, pubblicato in G.U. Il 6/3/2015) ed il Regolamento Banca d’Italia del 22/3/2016 (pubblicato in G.U. il successivo 30 aprile unitamente all’Allegato tecnico ed entrato in vigore il 15 maggio) hanno dato attuazione alla modifica del R. D. 21/12/1933, n. 1736 (“Legge Assegni”), nella parte che disciplina la presentazione al pagamento degli assegni bancari e circolari introdotta dal D.L. 13/5/2011 n. 70 (“Decreto Sviluppo”), convertito, con modificazioni, dalla L. 12/7/2011, n. 106.
La Legge Assegni ora prevede che:
- l’assegno bancario e l’assegno circolare possono essere presentati al pagamento sia in forma cartacea che elettronica (art. 31, comma 3 e art. 86, comma 1);
- il protesto o la constatazione equivalente possono essere effettuati in forma elettronica sull’assegno presentato al pagamento in forma elettronica (art. 61, comma 3);
- le copie informatiche di assegni cartacei sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali da cui sono tratte se la loro conformità all’originale è assicurata dalla banca negoziatrice mediante l’utilizzo della propria firma digitale (art. 66, comma 2).
L'art. 2, comma 2, del Decreto Mef sancisce: “si ha presentazione in forma elettronica quando il trattario [in caso di assegno bancario] o l’emittente [in caso di assegno circolare] ricevono dal negoziatore l’immagine dell’assegno unitamente alle informazioni previste dal regolamento della Banca d’Italia”.
L'importo di 5.000 euro non è casuale, ed è il limite cui si negoziano gli assegni bancari e postali in “check truncation”, ossia senza che il titolo venga subito materialmente presentato in diretta o in Stanza di compensazione bensì inviando alla banca trattaria messaggi elettronici contenenti le informazioni necessarie per la sua estinzione. Per gli assegni circolari non vi è invece limite di importo (art. 7 Regolamento Banca d’Italia). Una procedura che consente una notevole velocità del sistema di compensazione e un forte taglio dei costi. Si tratta però di un accordo interbancario che non intacca i doveri di professionalità e di diligenza che devono portare ad adottare ogni opportuna cautela volta a ridurre i rischi e la conseguente responsabilità patrimoniale degli istituti. Se ci fosse l'immediata materiale trasmissione del titolo, la banca si accorgerebbe della firma palesemente falsa, e i rischi derivanti dalla scelta di non verificare immediatamente gli assegni non devono ricadere sul correntista

Sulla questione si era pronunciato già l'ombudsman bancario (Decisione 3771/2006) sancendo anch'esso il principio secondo il quale la procedura interbancaria della check truncation non deve comportare conseguenze pregiudizievoli per la clientela, atteso che la banca trattaria esegue il pagamento di un assegno bancario su ordine e per conto del traente sulla base del rapporto di provvista e della convenzione di assegno.
Insomma, le banche possono far funzionare la Stanza di compensazione con la copia digitale del titolo e non solo coi dati, consentendo la verifica di ciascun assegno. Se non lo fanno, sono responsabili in toto per i danni provocati.
 
 
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