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Bollette luce, gas e acqua: prescrizione ridotta a due anni
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Articolo di Antonella Pedone
14 maggio 2018 7:50
 
La Legge n. 205/2017, articolo 1, commi 4-10 (Legge di bilancio 2018), ha previsto la riduzione del termine di prescrizione da cinque a due anni per il pagamento delle bollette relative alla fornitura di energia elettrica, gas e acqua (articolo 1, comma 4 "Nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni, sia nei rapporti tra gli utenti domestici o le microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, o i professionisti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera c), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e il venditore, sia nei rapporti tra il distributore e il venditore, sia in quelli con l'operatore del trasporto e con gli altri soggetti della filiera. Nei contratti di fornitura del servizio idrico, relativi alle categorie di cui al primo periodo, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni").
Questo comporta che le società fornitrici non potranno più richiedere conguagli per periodi antecedenti al biennio, conguagli che fino ad oggi generavano delle "maxibollette". Questa prassi delle società, resa possibile dal più ampio termine di prescrizione previgente (ossia cinque anni, come era stato acclarato dalla Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 3162/2011), aveva generato un fitto contenzioso in considerazione del fatto che l'utente difficilmente poteva esercitare un controllo effettivo su periodi temporali risalenti nel tempo.
Alla luce della nuova normativa, non solo la prescrizione matura nel termine ridotto di due anni, ma è anche previsto che in caso di emissione di fatture a debito nei riguardi dell'utente per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni, l'utente potrà presentare reclamo, con diritto alla sospensione del pagamento finché non sia stata verificata la legittimità della condotta dell'operatore da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
Il venditore, a seguito del reclamo, ha l'obbligo di comunicare all'utente l'avvio del procedimento  e di informarlo dei conseguenti diritti.
E' in ogni caso diritto dell'utente, all'esito della verifica di cui sopra, ottenere entro tre mesi il rimborso dei pagamenti effettuati a titolo di indebito conguaglio. Tale diritto è escluso qualora la mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo derivi da responsabilità accertata dell'utente.
La nuova normativa si applica alle fatture con scadenza successiva al 1° marzo 2018 per il settore elettrico; al 1° gennaio 2019 per il settore del gas; al 1° gennaio 2020 per il settore idrico.
La disciplina suddetta si applicherà ai rapporti tra:
  • il venditore e gli utenti "domestici";
  • il venditore e le microimprese come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003;
  • il venditore e i professionisti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera c), del Codice del consumo (ossia la persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario);
  • il distributore e il venditore;
  • il distributore e l'operatore del trasporto o gli altri soggetti della filiera.
Per un ulteriore approfondimento, leggi qui.

 
 
 
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