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Bond Astaldi: l’Adunanza dei creditori vota un concordato con sempre più punti oscuri
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Articolo di Anna D'Antuono
8 aprile 2020 12:06
 
 Si terrà domani 9 aprile presso il Tribunale di Roma l’Adunanza Generale dei creditori Astaldi per l’approvazione della proposta di concordato in continuità. Un passaggio solo formale: i principali creditori, ossia Salini – Impregilo e soprattutto le banche (BancoBpm, Unicredit ed Intesa Sanpaolo) hanno loro stessi imbastito l’operazione e di conseguenza voteranno a favore.
In realtà non potrebbero votare, stante il loro conflitto di interessi, ma lo faranno egualmente.

Un conflitto di interessi riguarda anche l’attestatore “indipendente” Corrado Gatti, talmente indipendente da essere nel Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo -creditrice di Astaldi- da cui si è dimesso solo a causa delle indagini della Procura di Roma che hanno portato alle dimissioni anche dei tre precedenti Commissari, due dei quali indagati assieme a Corrado Gatti per corruzione in atti giudiziari.
Ma il concordato Astaldi è stato sin dall’inizio “concordato” nei minimi dettagli, e niente di tutto ciò ha intaccato la procedura: la Sezione Fallimentare del Tribunale di Roma non ha ritenuto di intervenire.
Salini – Impregilo è quindi destinata a comprare Astaldi impiegando pochi spiccioli mentre il grosso dell’investimento è a carico della Cassa Depositi e Prestiti, ossia dello Stato.

Ci occupiamo ora dell’ennesima “stranezza” del concordato, legata alle autorizzazioni dell’Autorità antitrust dell’Unione Europea (Commissione DG) la quale ha ricevuto la notifica dell’operazione lo scorso 9 marzo.
Il successivo 19 marzo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea è stato pubblicato l’avviso di apertura del procedimento (C 90/4), dove si legge:
3. A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che l'operazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia, la decisione finale su questo punto è riservata”.
Nella loro relazione finale, i nuovi commissari Astaldi, anch’essi senza fiatare su tutto il resto, scrivono (pagg. 742-743): “nella comunicazione del 20 maggio 2019 Salini, facendo seguito alla comunicazione del 28 marzo 2019, ha fornito chiarimenti in merito ad alcuni aspetti indicati nella precedente comunicazione. In particolare: (…) relativamente alla condizione relativa ai temi “antitrust”, è stato dato atto dell’avvio dei contatti con la Commissione Europea, da parte di Salini, al fine di ottenere un esame della complessiva operazione e l’avvio delle necessarie comunicazioni alle competenti autorità antitrust nei paesi ove necessario”.

Non c’è che dire, i “contattisono stati lunghetti: il 20 maggio 2019 erano già in corso, ma la comunicazione è stata fatta solo il 9 marzo 2020. Si potrebbe pensare che questi contatti abbiano portato validi frutti, ed invece vedremo di no.

Nella prima offerta di febbraio 2019, Salini – Impregilo aveva posto fra le varie condizioni sospensive anche il nulla osta delle autorità antimonopolio. La cosiddetta "condizione antitrust", che si pone sempre in casi del genere: non è pensabile di impegnarsi in un affare tanto grosso assumendosi i rischi antitrust e non solo. Ma nel decreto di ammissione del Tribunale del 5 agosto 2019, a pag. 8 lettera b) si legge: "Si da atto della rinuncia alla condizione antitrust, sia pure nei limiti richiesti dalla legge sulle disposizioni in materia".

E qui le cose iniziano a non quadrare.

A febbraio 2019 Salini pone una logica e "sana" condizione sospensiva della sua offerta riguardante l'ottenimento del parere favorevole all'operazione delle autorità antitrust italiane e della Ue, ma all’ultimo istante vi rinuncia, accollandosi il rischio di un'operazione tanto grande. Come mai?

Per comprenderlo bisogna tornare a marzo 2019, quando il Tribunale muove dei rilievi (per la precisione tredici) alla prima proposta di concordato. Tra questi ve ne è anche uno riguardo la “condizione antitrust", che al Tribunale non piace perché una condizione sospensiva, come abbiamo detto normalissima, rappresenta un ostacolo non da poco se inserita all’interno di un concordato. In questo caso, infatti, l’apposizione di condizioni non è sempre ammissibile perché la proposta ed il piano che il debitore formula ai creditori devono rispondere a precisi e rigidi criteri di fattibilità giuridica ed economica. In giurisprudenza si ritiene che l'apposizione di una condizione sospensiva all'interno di un piano concordatario sia ammissibile solo se, e a condizione che, "gli eventi futuri ed incerti ai quali la fattibilità del piano piano è correlata siano specificamente individuati, circoscritti nel tempo e "elevata probabilità di verificarsi". Si tratta del cosiddetto grado di ragionevole certezza affinché la proposta concordataria risulti di per sé valida ed ammissibile. Questo per il giusto grado di affidabilità che la proposta deve avere nei confronti del creditore.

Si potrebbe obiettare che l’Antitrust Ue non avrebbe mica bloccato tutto, quindi le probabilità di riuscita dell’operazione erano elevate. Ed invece no. Le regole Ue sul divieto di posizione dominante sono molto stringenti e non si ha certo l’elevata probabilità di verifica.
Questo il Tribunale lo sa, tanto da scrivere: “prendo atto della tua rinuncia alla condizione sospensiva, ma tale rinuncia ha efficacia nei limiti delle previsioni di legge in materia.
Limiti dai quali comunque non si può prescindere (normativa europea) e il cui grado di probabilità di verificarsi del parere favorevole certo non lo si ha.

Ancora, si potrebbe obiettare che Salini parlava da mesi con l’Antitrust Ue e che quindi erano consapevoli che sarebbe andata bene. Ed invece no. Il 19 marzo la Commissione DG afferma: “A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che l'operazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia, la decisione finale su questo punto è riservata".

Non è quindi in alcun modo possibile sostenere che il 5 agosto 2019 (data di deposito della proposta di concordato) ci fosse un’elevata probabilità del verificarsi del parere favorevole, dato che invece il 19 marzo 2020 ancora era tutto sotto riserva.

Ecco dunque spiegati i rilievi mossi dal Tribunale. Sappiamo che la proposta di concordato Astaldi ha il suo pilastro nell'offerta di Salini – Impregilo. La "condizione antitrust" avrebbe determinato l'inammissibilità della proposta di concordato, con la conseguente decadenza del “Progetto Italia” di Salini ed il passaggio di Astaldi in amministrazione straordinaria. Allora Salini vi rinuncia.
Il Tribunale ne prende atto, facendone menzione nel decreto di ammissione del 5 agosto 2019.

E qui viene il bello.
Il Tribunale sa benissimo che l’intero impianto (offerta di Salini, proposta e piano) verrebbe a cadere in caso di mancato rilascio del benestare da parte delle autorità europee.
E allora cosa fa il Tribunale? Prende atto della rinuncia alla condizione sospensiva ma aggiunge: "nei limiti delle previsioni di legge in materia". Dunque la rinuncia c'è, ma è efficace nei limiti delle previsioni di legge in materia (ossia del rispetto della normativa Ue).
Insomma il Tribunale, consapevole della invalidità della “condizione antitrust”, chiede a Salini di ritirarla, ossia la fa uscire dalla porta principale, ma la fa poi rientrare dalla finestra sancendo che la rinuncia è valida "nei limiti delle previsioni di legge in materia".

Un simile contorsionismo non evita che la proposta resti condizionata all'avveramento di una condizione sospensiva (antitrust) che dal punto di vista della disciplina fallimentare rende invalida la stessa proposta, essendo la condizione legata ad un evento futuro ed incerto e carente soprattutto di quell'elevato grado di probabilità di verificarsi che la legge comunque richiede a tutela dei creditori chiamati a pronunciarsi sulla proposta concordataria.

Ed ecco spiegato:
- Perché Salini – Impregilo inserisce la condizione nell’offerta iniziale.
- Perché il Tribunale solleva eccezione nell’esaminare l’offerta iniziale.
- Perché Salini – Impregilo improvvisamente vi rinuncia, e proprio sotto scadenza.
- Perché il Tribunale ne prende atto, ma sapendo che non può fare a meno della stessa condizione la fa rientrare (illegittimamente) dalla finestra.

Anche questa ennesima “stranezza” del concordato Astaldi non fermerà la procedura. L’Adunanza generale dei creditori voterà a favore del piano, ed il Tribunale di Roma omologherà poi il tutto.
 
 
 
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