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Bond Astaldi: il Tribunale omologa il concordato, Aduc valuta il ricorso straordinario in Cassazione
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Articolo di Anna D'Antuono
20 luglio 2020 10:19
 
 Come ampiamente prevedibile, venerdì 17 il Tribunale di Roma ha omologato il piano di concordato preventivo in continuità di Astaldi. Tutto come da copione in un concordato, il più grande della storia d'Europa, come da noi fatto notare fin troppo “concordato”  con tante cose che non quadravano e ancora non quadrano, e nonostante le indagini della Procura della Repubblica di Roma a carico di due dei tre precedenti commissari, indagati per corruzione in atti giudiziari assieme all’attestatore del piano.

A proposito scrivevamo: “La proposta di concordato è parte dell'enorme regalo approntato per Salini-Impregilo e posto a carico degli obbligazionisti. Una corretta valutazione di Astaldi post-concordato esigerebbe infatti un esborso triplo da parte di Salini-Impregilo rispetto a quanto previsto nella successiva integrazione tra i due gruppi”. Non solo: le stesse ipotesi di recupero per gli obbligazionisti appaiono gonfiate, poiché il recupero al 33% (nella prima versione il 38%!) mediante azioni e strumenti finanziari partecipativi è molto più realisticamente valutabile al massimo nel 20%, se non nel 15%.

Sono state presentate due opposizioni di altrettanti obbligazionisti, poi ritirate perché We Build (Salini – Impregilo), l’assuntore che acquisirà ora il controllo di Astaldi, ha risarcito in toto la perdita in conto capitale ed anche gli interessi maturati. L'offerta è stata fatta da We Build e non da Astaldi perché quest’ultima avrebbe potuto essere accusata di aver trattato in maniera difforme i creditori. Secondo il comunicato di Astaldi, Il decreto del Tribunale, pronunciato nell’assenza di opposizioni, non è soggetto a reclamo e, pertanto, è da ritenersi irrevocabile e con efficacia immediata.

Tutto finito, quindi? Niente affatto
Proprio l’assenza di opposizioni al giudizio di omologa consente agli obbligazionisti dissenzienti nell’assemblea a loro dedicata, svoltasi a marzo, di presentare ricorso straordinario alla Corte di Cassazione per far valere tutte le questioni di illegittimità del concordato non affrontate dal Tribunale.
Essendo il giudizio di omologazione svolto senza opposizioni, trova infatti applicazione il quarto comma dell’art. 129 Legge Fallimentare secondo cui “Se nel termine fissato non vengono proposte opposizioni, il tribunale, verificata la regolarità della procedura e l’esito della votazione, omologa il concordato con decreto motivato non soggetto a gravame”.
Per giurisprudenza costante della Suprema Corte (Cassazione 3585/2011, Cassazione 15699/2011 e Cassazione 17949/2016), infatti, Nel caso di assenza di opposizioni, nessun gravame è ammesso ma ciò non toglie che contro il decreto possa sempre proporsi ricorso per Cassazione ex art. 111 della Costituzione se, come nel caso di specie, il provvedimento impugnabile riveste carattere decisorio. A tale proposito occorre osservare che la pronuncia di omologazione riveste senza ombra di dubbio carattere decisorio in quanto obbligatorio per i creditori di cui determina una riduzione delle rispettive posizioni creditorie.

Tramite il ricorso per Cassazione si possono contestare non i vizi di merito, bensì i soli vizi del provvedimento di omologa. Con il giudizio di omologazione il Tribunale è tenuto a verificare la regolarità formale di tutti gli atti compiuti (i decreti del Giudice Delegato emessi nel corso della procedura, le operazioni di voto ecc.) e la loro conformità alla legge.
Il controllo giudiziale in sede di omologazione non può quindi consistere in un semplice riscontro dell’esito delle votazioni, ma si concretizza nel potere di sindacato del Tribunale sul requisito di fattibilità del piano di concordato pur in assenza di opposizioni all’omologazione, anche alla luce del disposto dell’art. 173 della Legge Fallimentare (Tribunale di Perugia, 26 ottobre 2012).
Se il Tribunale omette di effettuare tale controllo di legittimità, pur in assenza di opposizioni, il Decreto di omologa è affetto inevitabilmente da vizio per violazione di legge, consistente nell’omessa rilevazione dell’irregolarità formale di uno o più atti tramite cui la procedura concordataria si è svolta. A quel punto, il Decreto di omologa è lesivo di diritti (di credito e di conformità dell’intera procedura alla legge) e ricorribile direttamente ed immediatamente in via straordinaria in Cassazione.

Il Decreto di omologa del concordato Astaldi, che pubblichiamo, presenta secondo noi più di una carenza.

Ad esempio, ammette l’esistenza del conflitto di interessi delle banche ma sostenendo che pure in caso di loro estromissione il voto dell’adunanza plenaria dei creditori sarebbe stato favorevole. Non ha però considerato che la loro ammissione al voto ha condizionato l'adunanza dei creditori, sancendo di fatto la vittoria del sì nella votazione.

Ancora, sostiene che i creditori sarebbero tutti soddisfatti in egual misura, quando invece avevamo a suo tempo sottolineato l’evidente disparità di trattamento tra i creditori chirografari perché solo alle banche creditrici vengono assegnati dei warrants non previsti per i bond, stravolgendo la par condicio creditorum prevista dalle Legge Fallimentare ed anche la clausola “pari passu” del prospetto dei bond.

Viene perfino affermata la legittimità del credito postergato della famiglia Astaldi in quanto la sua soddisfazione avverrebbe al di fuori del concordato, ma la norma prevede che il credito chirografario abbia la prelazione su quello postergato.
Viene altresì ritenuto che i crediti chirografari, obbligazioni incluse, siano da considerarsi soddisfatti in toto (ossia al 100%!) rispetto al credito postergato vantato dalla famiglia Astaldi.

Non è stata, infine, per nulla affrontata la duplice posizione dell’attestatore del piano di concordato, il commercialista romano Corrado Gatti, allo stesso tempo componente del Consiglio di Amministrazione di Banca Intesa Sanpaolo, creditrice di Astaldi. Le indagini della Procura di Roma hanno portato alle sue dimissioni dal C.d.A. della banca.

Ed ora cosa si fa?
A nostro modo di vedere, ci sono i presupposti per contestare il Decreto di omologa del concordato mediante il ricorso straordinario in Cassazione.
I tempi del giudizio non dovrebbero essere lunghi, poiché in genere la Suprema Corte arriva al giudicato in due anni.
Vi è naturalmente da mettere in debito conto la possibilità di perdere il ricorso ed essere condannati alle spese di giudizio e di soccombenza, oneri al momento difficili da quantificare.
D’altro canto vi è da considerare che, data la consistenza delle questioni che saranno portate all’attenzione dei Supremi Giudici (eccezioni che potrebbero portare all’annullamento di tutto il concordato, con serie ripercussioni economiche non solo per Astaldi, ma anche per We Build ed i suoi soci finanziatori Unicredit, Intesa Sanpaolo e Cassa Depositi e Prestiti) , sussiste la possibilità che si raggiunga un accordo conveniente tra i ricorrenti e le controparti, processuali e non, coinvolte nella vicenda.

In base a tutto ciò, Aduc sta valutando le condizioni per poter offrire la possibilità del ricorso in Cassazione avverso il Decreto di omologa. I tempi sono stretti, dato che il ricorso deve essere depositato entro il prossimo 16 ottobre.
 
 
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