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Broker forex truffaldini: prosegue il business legale ai danni dei clienti in perdita
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Articolo di Anna D'Antuono
30 giugno 2018 8:55
 
  Nelle istruzioni di un'associazione che afferma di tutelare le vittime dei broker truffaldini dei clienti si legge che, dietro compenso, ogni interessato riceve tra l'altro "Un file .pdf contenente l'accertamento ufficiale dello status di truffa del vostro broker".

La frase contiene numerosi e gravi errori, non certo casuali.


Il file .pdf non può infatti che contenere la semplice estrazione dall'elenco presente nel sito internet della Consob, o della FCA del Regno Unito o dell'Autorità di Vigilanza di altro Paese, da cui si evince che un determinato intermediario è, del tutto oppure in parte, privo di autorizzazioni. Ciò che viene taciuto è che un simile documento non ha alcun valore legale ai fini del risarcimento dei danni.

Prima di tutto, la truffa è un reato, e non uno status, che può essere accertato solo dalla Magistratura di un Paese, e non da un'Autorità di vigilanza.

Le Autorità di vigilanza di ciascun Paese possono invece soltanto segnalare, come in effetti fanno, che un broker sta operando nel loro Paese privo, in tutto oppure in parte, di autorizzazioni alla prestazione di servizi di investimento e, al massimo, vietare la prosecuzione dell'offerta comminando anche delle sanzioni amministrative.

Essere, oppure essere stati, clienti di intermediari privi di licenza non vuol dire però automaticamente essere state vittime di una truffa, né tanto meno avere diritto automaticamente ad un risarcimento.

Allo stesso modo, il solo fatto che un broker sia truffaldino non vuol dire che tutti i clienti del broker abbiano diritto al risarcimento, perché ogni interessato deve provare nel suo specifico caso di aver patito un un danno derivante dall'attività truffaldina.

Non solo. Il diritto al risarcimento può derivare anche da cause diverse rispetto alla truffa come ad esempio la mancanza o nullità o invalidità del contratto, il mancato rispetto della normativa, la mancanza di trasparenza ed altro ancora.

Anche il diritto al risarcimento, qualunque ne sia la causa, può essere accertato soltanto da una sentenza passata in giudicato.

Riassumendo: sia la causa del danno, sia il diritto al risarcimento che ne deriva devono essere di volta in volta provate, e a provarlo deve essere ciascun singolo cliente.

L'attestazione rilasciata dalla Consob, come anche dalla FCA del Regno Unito e da tutte le altre Autorità di Vigilanza, da sole, non sono pertanto sufficienti né ad accertare la truffa, né a sancire il diritto ad un rimborso o risarcimento delle perdite conseguite. Tutto ciò a dispetto di quanto alcuni sedicenti esperti in truffe finanziarie stanno propagandando per accalappiare clienti.
Magari gli stessi esperti che millantano di avere a disposizione un "canale privilegiato" con la Consob.

Ancora una volta suggeriamo di non fidarsi di promesse di facili rimborsi, peggio ancora se accompagnate da richieste di pagamento.
 
 
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