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Broker truffaldini: Consob all’assalto e Cipro rischia una Procedura di Infrazione Ue
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Articolo di Anna D'Antuono
6 marzo 2020 12:38
 
Abbiamo spesso indicato Cipro in relazione al Paese più “facile” della UE da cui gli intermediari possono lavorare senza problemi di vigilanza. La Consob ha negli ultimi mesi assunto drastiche decisioni, vietando a due società con sede a Cipro, Hoch Capital Ltd (marchi HochCapital, Itrader, TradeATF) e Rodeler Ltd. (marchi Rodeler, 24option, 24fx, Grandoption, Quickoption) di prestare servizi, sollecitare ed acquisire nuova clientela in Italia nonché proseguire i rapporti con i clienti italiani esistenti, ad eccezione della chiusura dei rispettivi conti (liquidazione delle posizioni in essere e restituzione dei fondi di pertinenza), in linea con le istruzioni eventualmente impartite dai clienti stessi.
La Commissione si è avvalsa dei poteri previsti dal Testo Unico della Finanza, che all’art. 7-quater, comma 4, recepisce l'articolo 86 par. 1, della Direttiva Mifid II, stabilendo che se vi è fondato sospetto che un'impresa di investimento Ue o una banca Ue, operanti in regime di libera prestazione di servizi in Italia, non ottemperano agli obblighi derivanti dalle disposizioni dell’Unione europea, la Banca d'Italia o la Consob informano l'autorità competente dello Stato membro in cui l'intermediario ha sede legale per i provvedimenti necessari. Se, nonostante le misure adottate dall'autorità competente, l'intermediario persiste nell'agire in modo tale da pregiudicare gli interessi degli investitori o il buon funzionamento dei mercati, la Banca d'Italia o la Consob, dopo avere informato l'autorità competente dello Stato membro in cui l'intermediario ha sede legale, adottano tutte le misure necessarie compresa l'imposizione del divieto di intraprendere nuove operazioni in Italia.

Quali le pratiche illecite contestate ai broker? Le oramai “solite” condotte commerciali aggressive, il mancato riscontro alle richieste di rimborso, l’irregolarità nella classificazione della clientela (trasformata in professionale senza requisiti), le operazioni non autorizzate dai clienti, le perdite fino all'intero capitale investito anche a fronte di “consigli” ricevuti da “addetti” dell'intermediario, le continue richieste di effettuare ulteriori versamenti sui conti di trading aperti, i malfunzionamenti della piattaforma di trading.
Dopo aver interessato la CySec, nella sua qualità di Autorità del Paese di origine competente a vigilare sull'impresa, trasmettendo tempo per tempo gli esposti ricevuti ed evidenziando gli aspetti maggiormente critici segnalati negli stessi, e verificando poi che i comportamenti contestati sono proseguiti, la Consob ha potuto intervenire.

L’intervento della Consob non è il primo. Con delibera n. 20976 del 20 giugno 2019 la Commissione aveva già adottato in via permanente misure d'intervento a tutela degli investitori analoghe a quelle già adottate in via temporanea dall'Esma (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati).
Sono stati previsti il divieto di commercializzazione, distribuzione o vendita di opzioni binarie. Per i Cfd ci sono limiti alla leva in base alla volatilità: 30:1 per coppie valutarie principali, 20:1 per le altre coppie, l'oro e i principali indici azionari, 10:1 per gli altri indici azionari e le materie prime diverse dall’oro, 5:1 per singoli indici azionari e altri valori, 2:1 per le criptovalute.
E’ stata anche introdotta, allo scopo di armonizzare il margine al 50% del margine minimo, una chiusura automatica al raggiungimento del margine in base al conto. Sono pure previste la protezione da saldo negativo (non si può perdere più del capitale investito) e una limitazione degli incentivi (a partire dai bonus) offerti per negoziare. Ancora, si introduce un avviso standard sui rischi che include la percentuale delle perdite sui conti degli investitori dell'intermediario.

Tutte protezioni valide nei confronti dei clienti al dettaglio, ed ecco che i broker poco seri hanno iniziato a trasformarli tutti in investitori professionali a dispetto del fatto che la semplice dichiarazione del cliente non sia sufficiente. Come previsto dal punto II.2. (Procedura) dell'allegato 3 al Regolamento Consob 20307 del 15 febbraio 2018:“Prima di decidere di accettare richieste di rinuncia a protezione, devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per accertarsi che il cliente che chiede di essere considerato cliente professionale soddisfi i requisiti indicati nella sezione II al punto 1”.

Ed invece si assiste a situazioni assurde come quella che pubblichiamo: Depaho Ltd., società cipriota che opera in Italia coi marchi Fxgm e Gtcm, ha considerato un cliente come investitore professionale in quanto esercitante la professione di geometra!

Se la Consob -come ci auguriamo- proseguirà nella propria azione contro le società con sede a Cipro, lo stesso Paese mediterraneo rischia non poco. L’articolo 86 della Mifid II, infatti, prevede che in casi simili l’autorità competente dello Stato membro ospitante può deferire la questione all’Esma, che può intervenire conformemente ai poteri che le sono conferiti dal regolamento Ue n. 1095/2010. Tale Regolamento, all’art. 17, dispone appunto che se un’autorità competente (la CySec, in questo caso) non si conforma al parere Esma, la Commissione Europea può intervenire ai sensi dell’articolo 258 del Trattato di Funzionamento dell’Unione, adottando una procedura d'infrazione verso Cipro. E sarebbe ora ciò avvenisse. Non solo: a nostro modo di vedere andrebbero presi provvedimenti drastici come la sospensione a tempo indeterminato di tutte le licenze rilasciate a Cipro fino a quando la CySec non inizierà a fare ciò che non ha mai fatto: vigilare sul serio sugli intermediari registrati in quel Paese.

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