testata ADUC
Cannabis dopo la sentenza della Corte Costituzionale. Vademecum per chi ha subito condanne
Scarica e stampa il PDF
Articolo di Carlo Alberto Zaina
24 febbraio 2014 16:58
 
A seguito della sentenza della Corte Costituzionale che ha recentemente dichiarato costituzionalmente illegittima la legge nota col nome "Fini-Giovanardi", ci sono giunte molte domande su cosa cambia per chi ha subito condanne in base alla norma appena annullata. Di seguito un vademecum dell'avv. Carlo Alberto Zaina, uno dei massimi esperti italiani sulla normativa sugli stupefacenti e consulente legale dell'Associazione. Chiunque avesse necessità di ulteriori approfondimenti e chiarimenti, può contattare l'avv. Zaina (email avvocato.zaina(at)zainacoglitore.it, cell. 333 9030931).

Credo che possa essere utile per gli utenti di ADUC un piccolo vademecum su quali siano le procedure che si possono e devono attivare a seguito della abrogazione della L. 49 del 2006 meglio conosciuta come FINI-GIOVANARDI.
In primo luogo si deve dire che le procedure che si andranno sinteticamente ad esporre riguardano in via esclusiva solamente le condanne – provvisorie o definitive – per condotte concernenti la cannabis ed i suoi derivati.
Si deve, infatti, osservare che con il ripristino della divisione tabellare fra droghe pesanti e droghe leggere, si è ritornati alla auspicata ed auspicabile distinzione di pene fra le stesse, con un miglioramento per le sostanze psicoattive cd. leggere.
Dunque passiamo alle procedure.

1)
 In relazione a sentenze emesse in 1° grado od in grado di appello, ma non ancora passate in giudicato, consiglio di presentare motivi di appello o di ricorso aggiuntivi a quelli già presentati.
Con tali motivi, che possono essere presentati – ai sensi del comma 4° dell'art. 585 c.p.p. - sino a 15 giorni prima della udienza di fronte alla Corte di Appello od alla Corte di Cassazione, va richiesta espressamente l'applicazione del regime stabilito dal testo dell'art. 73 – nella formulazione anteriore alla riforma del 2006, oggetto di dichiarazione di incostituzionalità.
Non si tratta di un'attività superflua, perchè richiama l'attenzione su di una tematica inedita.
Ritengo, infatti, che sia consigliabile che tale deduzione venga effettuata anche nel caso in cui i motivi principali (di appello o di ricorso per cassazione) puntino alla riforma della sentenza impugnata, chiedendo l'assoluzione o, comunque, un nuovo giudizio per discutere della responsabilità dell'imputato.
Se il processo dovesse pendere in Corte di Cassazione, la sentenza impugnata deve venire annullata e rinviata al giudice di appello od al giudice del patteggiamento.
Ci sarà, pertanto un nuovo processo, per ricomputare effettivamente la pena.

2) In relazione alle sentenza che sia passate in giudicato (cioè definitive), si deve presentare una richiesta ai sensi dell'art. 673 c.p.p., con la quale si domanda la revoca della sentenza che è divenuta inoppugnabile – cioè contro la quale si siano esaurite tutte le impugnazioni -.
In questa situazione si devono operare alcune distinzioni.
a) Se la sentenza contempla una pena detentiva da eseguire effettivamente – perchè superiore a due anni, o, comunque, non è stato concesso il beneficio della sospensione della pena – esiste un forte interesse, perchè un'eventuale riduzione può permettere di fruire di benefici (sospensione condizionale e non menzione della condanna), evitando – così – l'effettiva esecuzione.
La relativa istanza, ex art. 673 c.p.p., va presentata al giudice competente (quello che l'ha emessa Corte di Appello, GUP, Tribunale), prima di presentare qualsiasi altra richiesta – affidamento o detenzione domiciliare - al Tribunale di Sorveglianza, che è competente per l'esecuzione, oppure anche se sia stato già richiesto l'affidamento in prova al servizio sociale, od altra misura alternativa al carcere, od, addirittura, se tali misure siano già in corso di esecuzione.
Nel caso non vi sia stata alcuna decisione sull'affidamento o su altre misure alternative, può essere opportuno chiedere la sospensione del giudizio – se fosse fissata l'udienza – al Tribunale di Sorveglianza.
b) Se la sentenza contempla una pena detentiva che non debba essere eseguita effettivamente – perchè inferiore a due anni, o, comunque, è stato concesso il beneficio della sospensione della pena – esiste, comunque, un interesse a chiedere la revoca ex art. 673 c.p.p., perchè così, una eventuale riduzione di pena permette di avere ancora a disposizione un plafond di sospensione condizionale.
L'istanza va presentata al giudice competente (quello che l'ha emessa Corte di Appello, GUP, Tribunale).
** ** **
Potrebbero esservi problemi, in quanto una grave fonte di contraddizione (effetto proprio dalla decisione della Corte) investe il concetto di lieve entità di cui al co. 5 dell'art. 73.
Come ho già più volte sottolineato, allo stato esiste, infatti, assoluta incertezza perchè non si sa se si debba applicare la vecchia normativa (dalla Jervolino-Vassalli), che la prevedeva come circostanza attenuante oppure quella recente della L. 21 febbraio 2014 n. 10 che la tramuta in reato autonomo.
 
 
ARTICOLI IN EVIDENZA
 
AVVERTENZE. Quotidiano dell'Aduc registrato al Tribunale di Firenze n. 5761/10.
Direttore Domenico Murrone
 
ADUC - Associazione Utenti e Consumatori APS