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Decreto Sicurezza: La decisione, parziale, della Corte Costituzionale
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Articolo di Sara Astorino
14 luglio 2020 18:36
 
Crediamo che sia errato parlare genericamente di decreto sicurezza poiché, in realtà, con questo termine si indicano due decreti.
Il primo, entrato in vigore il 5 Ottobre 2018, si concentra sul sistema di accoglienza italiano.
Dopo la sua approvazione è stato abolito il permesso di soggiorno per motivi umanitari che fu sostituito da altri permessi più specifici. Inoltre erano ridotti gli aiuti connessi ai centri di accoglienza.
Successivamente fu approvato il secondo decreto sicurezza, denominato decreto sicurezza bis, , che modificò le norme che riguardano gli sbarchi dei migranti soccorsi in mare.
Furono anche concessi ed assegnati nuovi poteri al Ministro dell’Interno che ha avuto la possibilità di vietare l’ingresso nelle acque territoriali italiane alle navi che violavano le leggi italiane in materia di immigrazione.
Al Governo è stata concessa la possibilità di comminare ingenti multe per i comandanti delle navi che ignorano il divieto di ingresso previsto all’articolo 1. La violazione del divieto comporta una multa compresa fra i 150mila e il milione di euro e la confisca della nave.

La posizione contrapposta del Governo e di alcuni Sindaci
Nel Dicembre del 2018 il primo decreto Salvini divenne Legge e, pertanto, da quel momento i richiedenti asilo si vedevano preclusa la possibilità di iscriversi all'anagrafe e non potevano più accedere a tutti quei servizi, quali assistenza sanitaria o anche apertura di un conto corrente, connessi al diritto di residenza.
La Legge era chiara ma molti Sindaci decidevano comunque di procedere all'iscrizione all'anagrafe.
Questa scelta determinava il ricorso in giudizio poiché la Pubblica Amministrazione pretendeva la corretta ed esatta applicazione della Legge nonostante le conseguenze negative in tema di diritti umani.
Posti innanzi ad un dilemma così grave e così importante, i Tribunali, o almeno alcuni di essi, quali quello di Milano, di Ancona e di Salerno decidevano di rivolgersi alla Corte Costituzionale.

La posizione dei Tribunali
Il Tribunale di Milano, Ancona e Salerno, ravvisavano un contrasto tra le previsioni costituzionali e gli art. 3, 10 e 77 della Costituzione.
La violazione era ravvisata soprattutto sul divieto di far iscrivere i migranti all'anagrafe in quanto la norma “non agevola il perseguimento delle finalità di controllo del territorio dichiarate dal decreto sicurezza e provoca una disparità di trattamento perché rende ingiustificatamente più difficile ai richiedenti asilo l’accesso ai servizi che siano anche ad essi garantiti”.

La posizione della Corte Costituzionale
In data 09 Luglio 2020 la Corte Costituzionale (qui il comunicato stampa in attesa della pubblicazione della sentenza) ha rilevato una duplice violazione dell’articolo 3 della Costituzione secondo cui “tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”.
Non è stata, invece, rilevata alcuna violazione dell'articolo 77 della Costituzione che regola i requisiti di necessità e urgenza dei decreti legge.


 
 
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