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Diamanti Idb: il Fallimento offre una transazione al 15% per l’ammissione al passivo
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Articolo di Anna D'Antuono
16 luglio 2020 8:28
 
 Nell'udienza tenutasi lo scorso 17 giugno, il Giudice Delegato Dottoressa Alida Paluchowski ha accolto e fatta propria la proposta del curatore, l’avvocato Maria Grazia Giampieretti che, giunto al termine dell’esame delle domande tempestive relative alle richieste risarcitorie e considerato l’elevato numero delle stesse, di quelle tardivamente pervenute e di quelle che presumibilmente perverranno, ha proposto, al solo scopo di contenere il numero delle eventuali opposizioni allo stato passivo e dunque per sole ragioni di economia processuale, l’ammissione in via transattiva al passivo del fallimento delle domande risarcitorie in via chirografaria nella misura del 15% del valore di acquisto dei diamanti, fermo restando la restituzione dei beni lasciati in custodia presso la Società fallita, così come già autorizzata e/o autorizzanda. Ricordiamo a tale proposito che le domande di rivendica non sono soggette a nessun termine riguardo la presentazione ed è sempre possibile farle pervenire al curatore.

L’ ammissione al passivo è però condizionata alla verifica da parte della curatela che l’istante non abbia già ricevuto da parte della banca l’integrale risarcimento, ossia l’integrale restituzione del prezzo versato per l’acquisto dei preziosi; nel caso in cui, invece, il risarcimento offerto in via transattiva dalla banca consista in una percentuale del prezzo d’acquisto, la proposta di ammissione in via transattiva formulata dalla curatela nella misura del 15% del corrispettivo versato per l’acquisto dei diamanti si sommerà alla quota di risarcimento offerto dalla banca, purché tale somme non superi l’importo originariamente pagato per i diamanti.

Lo scorso 10 luglio il curatore ha comunicato il verbale a tutti i creditori che hanno presentato domande di ammissione al passivo tempestive. Per costoro, quindi, dal 10 luglio decorre il termine di quaranta giorni per l’accettazione della proposta conciliativa (sottoposto alla sospensione feriale): la data ultima per far pervenire l’accettazione è il 19 settembre prossimo che, essendo sabato, diviene lunedi 21 settembre. L’accettazione della proposta transattiva comporterà l’iscrizione al passivo nella misura del 15% del prezzo versato per l’acquisto, con conseguente rinuncia all’opposizione dello stato passivo e ad ogni ulteriore pretesa fatta valere con la domanda di ammissione al passivo.
Nel caso in cui il creditore ritenga di non accogliere la proposta transattiva della curatela potrà proporre opposizione allo stato passivo che darà luogo al giudizio di accertamento del proprio credito sia sotto il profilo dell’an sia del quantum debeatur ai sensi degli artt. 98 e seguenti della Legge Fallimentare. La prossima udienza, in cui sarà dichiarata l’esecutività dello stato passivo, è prevista per il 3 novembre.

Il curatore, per consentire una valutazione della proposta formulata, ha specificato che l’attivo del Fallimento, al netto delle azioni risarcitorie, è costituito prevalentemente dal magazzino dei diamanti, iscritti in contabilità al valore di acquisto per circa 40 milioni, il cui realizzo (qualora il sequestro sia revocato) sconterà una drastica riduzione (oltre il 60%) a causa dell’elevato quantitativo che sarà immesso sul mercato.
Per quanto attiene al passivo, considerando che allo stato le circa 600 domande risarcitorie, tempestivamente pervenute, sono volte ad insinuare al passivo del fallimento crediti ammontanti complessivamente a circa 26 milioni di euro e che ragionevolmente anche gli altri 20.000 clienti potrebbero effettuare analoga richiesta, appare evidente come l’attivo del fallimento sia insufficiente a soddisfare il ceto chirografario se non in una esigua percentuale.

Per chi non ha insinuato il proprio credito, sia che intenda accettare la proposta transattiva del 15%, sia che intenda proporre poi azione risarcitoria al fallimento per l’intero prezzo versato o per una diversa percentuale, è necessario far pervenire domanda di insinuazione al passivo al fallimento.
Qui le indicazioni che avevamo già fornito per chi ha già proposto insinuazione tempestiva al fallimento.
 
 
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