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Multiproprietà. Tribunale Bergamo condanna azienda e finanziaria a restituzione finanziamento e risarcimento danno
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Articolo di Claudia Moretti
5 maggio 2011 12:44
 
 Con sentenza n. 102/11 del Tribunale di Bergamo, lo scorso 17 marzo, i sig.ri C. che si erano rivolti ad Aduc, hanno ottenuto la loro piena vittoria. A seguito della nota vicenda “hai vinto un viaggio” ... e invece acquisti certificati associativi a complessi residenziali in Spagna (multiproprietà) – la coppia era stata indotta a contrarre con l'inganno.
Non solo il Giudice, Dott. Francesco Galasso, della sezione distaccata di Treviglio, ha riconosciuto l'esistenza dei raggiri degli operatori di Holiday (società venditrice dei certificati associativi), annullando il contratto principale, ma ha ritenuto inequivocabilmente collegato il contratto di finanziamento con Carifin s.p.a. (società finanziaria).
Ecco i fatti come ricostruiti in sintesi nella motivazione della sentenza: “...i contratti conclusi dagli attori con Media Weeks s.r.l. Sono inficiati da evidente errore degli acquirenti, conseguenza dei raggiri posti in essere dalla Weeks s.r.l. presso un hotel di Bergamo, dove gli attori erano stati convocati per la consegna di un viaggio vacanza gratuito....[...]Da evidenziare, tralasciando ulteriori passaggi della vicenda, che al fine di non permettere agli attori (da subito scettici) il recesso, l'incaricato della Weeks, Franco Alberto, riferiva agli attori che il recesso sarebbe costato euro 4.380,00 a titolo di penale. Da qui il successivo ingresso della Carifin s.p.a con un finanziamento di complessivi 14.750,00 euro”.
Si legge, dunque, che il contratto è annullabile, oltre che per pubblicità ingannevole, anche perché viziato da errore scusabile ai sensi dell'art. 1439 c.c., causato dai raggiri della Weeks s.r.l.
Molto importanti, poi, le statuizioni in punto di annullamento del contratto di finanziamento. Due i motivi indicati dal Giudice in proposito:
1. Il contratto è annullabile per i medesimi motivi per cui è annullabile il primo:
“...Parimenti va annullato il contratto di finanziamento, in quanto negoziato e concluso con le medesime modalità del primo, ovvero con raggiri a danno degli attori. E', infatti, di tutta evidenza che i raggiri posti in essere dalla Weeks erano ben noti a Carifin Italia s.p.a., che dagli stessi ha tratto un indubbio vantaggio.”
2. Esiste ed opera il collegamento negoziale fra il contratto di acquisto dei certificati e il conseguente suo finanziamento:
“...va sottolineato che tra i due contratti vi è un collegamento di carattere funzionale, in quanto la vicenda presenta i necessari elementi stabiliti dalla Suprema Corte, che è opportuno riportare: “Il collegamento è funzionale quando i diversi e distinti negozi, cui le parti danno vita nell'esercizio della loro autonomia negoziale, vengono tuttavia concepiti e voluti come avvinti teleologicamente da un nesso di reciproca indipendenza, per cui le vicende dell'uno debbano ripercuotersi sull'altro, condizionandone la validità e l'efficacia.”
Infine, il Giudice, stabilisce, a carico di Media Weeks, un ulteriore esborso di 2.000,00 euro a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, dovuto alla rilevanza penale dei fatti di causa.
Oltre alla restituzione integrale del costo del finanziamento sostenuto dai sig. C, oltre al risarcimento del danno suddetto, il Tribunale ha poi condannato anche al pagamento delle spese legali di parte vincitrice.
Insomma, una vera vittoria, che consolida ormai gli orientamenti della giurisprudenza di merito in favore dell'utenza.
 
 
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