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Processo bancarotta Banca Etruria. Vietato far sapere
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Articolo di Redazione
3 aprile 2019 7:43
 
Benchè la pubblicità del processo sia uno dei fondamenti dello stato di diritto  (nel senso che sia quanto piu’ possibile pubblico) il cronista venuto per registrare per una trasmissione in differita di Radio Radicale, si è trovato di fronte all’insuperabile cartello: VIETATO – VERBOTEN – FORBIDDEN… registrare, riprendere, fotografare (nemmeno nei primi minuti, che di solito al diritto di cronaca sono destinati)!
Va specificato che un caposaldo del processo penale è che sia aperto a chiunque desideri assistere al dibattimento nei confronti di una o più persone accusate di uno o più reati penali.
Restando nel diritto italiano, va citato l’art.147 att.cpp:
1. Ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca, il giudice con ordinanza, se le parti consentono, può autorizzare in tutto o in parte la ripresa fotografica, fonografica o televisiva del dibattimento, purché non ne derivi pregiudizio al sereno e regolare svolgimento dell’udienza o alla decisione.
2. L’autorizzazione può essere data anche senza il consenso delle parti quando sussiste un interesse sociale particolarmente rilevante alla conoscenza del dibattimento. (Segue la disciplina della diffusione delle immagini che non ci interessa al momento)
Ma il nostro paese ha pur sottoscritto la Convenzione europea per la tutela dei diritti dell’uomo e delle libertà personali, prevede espressamente il principio della pubblicità del processo penale, con riferimento sia alla pubblicità del dibattimento in quanto tale, che alla pubblicità della pronuncia della sentenza. Lo stesso CSM ne fa riferimento con apposita ordinanza:  ll principio fondamentale della pubblicità del dibattimento è previsto in norme convenzionali internazionali (art. 6, 1° comma convenzione europea dei diritti dell’uomo e art. 14, 1° comma Patto internazionale sui diritti civili e politici), che per il loro oggetto e natura debbono ritenersi automaticamente inserite nell’ordinamento ex art. 10, 1° comma Cost., è, secondo una tesi che pare da condividere, trova fondamento costituzionale negli artt. 101, 1° comma e 111, 1° comma Cost. 
L’art.6 cifra 1 CEDU riporta espressamente che “l’accesso alla sala d’udienza può essere vietato alla stampa ed al pubblico durante tutto o una parte del processo solo nell’interesse della morale, dell’ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono interessi di minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia.”
Il senso di questa convenzione internazionale, è che il Presidente di un tribunale può si ordinare lo svolgimento del processo a porte chiuse con l’esclusione dunque del pubblico, della stampa e della sua diffusione, ma in una democrazia ciò deve trovare fondamento in gravi motivi di ordine etico e morale e non certo nella libera discrezionalità della corte.
Si può affermare che il principio generale a cui si ispira il senso della necessaria pubblicità del processo, può essere limitato dal Presidente solo in relazione della situazione particolare: se ritiene che sussistano interessi pubblici e/o privati tali da richiedere lo svolgimento del dibattimento a porte chiuse, con o senza la presenza della stampa.
Nell’ottica di una giusta informazione, ma soprattutto a tutela degli interessi degli imputati, si dovrebbe considerare utile la massima condivisione e pubblicità di un dibattimento di questo livello, anche attraverso i media (e la radio pare sia decisamente il mezzo piu’ adatto) purchè senza arrecare pregiudizio alcuno alle vittime e siano idonei a fornire un quadro corretto della vicenda penale.
Sia gli imputati che i danneggiati, hanno diritto ad una corretta diffusione delle vicende processuali, ciò che non sarà mai garantito nel caso in cui i giornalisti si vedessero costretti a mediare scampoli di notizie dall’aula penale, con il rischio di trasmettere informazioni filtrate, interpretate e non sempre corrette, a pregiudizio di tutte le parti in causa ed a detrimento della Giustizia.
Val la pena ricordare le parole di Fabio Scacciavillani su “Il Fatto Quotidiano” (11 novembre 2010): “Una delle  trasmissioni radiofoniche che ascolto più spesso è Speciale Giustizia su Radio Radicale. Al di là delle grida che si levano nelle polemiche politiche, è interessante capire cosa succede davvero nelle aule di Tribunale, perché il termometro di uno Stato di Diritto non sono i principi altisonanti di cui si riempiono la bocca i tromboni, ma l’effettiva applicazione della legge.
Ascoltando Speciale Giustizia è difficile non avvertire una sensazione di lenta decomposizione dello Stato che si diffonde dalle piaghe purulente della giustizia: formalismo vacuo, procedure bizantine, tempo perso in dettagli e ricorsi inutili. Un guazzabuglio creato da un codice di procedura penale nato su un impianto sconnesso e reso schizofrenico da 83 “riforme” successive, varate da Parlamenti con maggioranze sia di destra che di sinistra, per impedire ai magistrati di infastidire i potenti.
[…] Non c’è nulla di peggio dell’impotenza foderata di formalismo per screditare lo Stato di Diritto agli occhi dei cittadini. E quando lo Stato non funziona la gente inizia a sognare l’Unto del Signore che ripari i torti, difenda i deboli, aggiri le istituzioni (percepite come sepolcri imbiancati) e decida per tutti senza orpelli formali.
[…] Se così non fosse, si verificherebbe l’assurdità secondo cui l’utilizzazione di un diritto da parte della vittima sottrarrebbe nel contempo l’accusato a quella doverosa e fondamentale pubblicità su fatti, anche scabrosi, di rilevanza penale, compromettendo così quel messaggio di prevenzione e di credibilità ed affidabilità della Giustizia che giustamente deve passare al pubblico”.
Per concludere: esiste un interesse sociale particolarmente rilevante alla conoscenza del dibattimento tale da superare anche l’opposizione di una parte processuale? Considerato lo scompiglio locale e nazionale per il caso Bancaetruria e anche solo la presenza di migliaia di parti civili, sembrerebbe di sì… quindi anche questo divieto è tutto sommato anch’esso una notizia. Non si capisce infatti, perché il Tribunale non lo abbia considerato.
(da Informarezzo del 02/04/2019)
 
 
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