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Rc-auto e contratto-base. Dopo otto anni, un passo avanti ma per quello definitivo non si sa
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Articolo di Redazione
27 giugno 2020 16:21
 
Il nuovo regolamento per il contratto-base della rc-auto, deciso dal Ministero dello Sviluppo Economico (Mise), fa un passo avanti con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale (1): l’offerta di contratto dovrà essere stilata in base ad un modello elettronico.
Si aspettava da tempo (2012) un provvedimento del genere (2), ma dopo otto anni c’è ancora da aspettare e non si sa ancora quanto. Il regolamento pubblicato in GU avrà efficacia dal 17 agosto prossimo ma ci vorrà un decreto sempre del Mise per fissare la data di entrata in vigore.

Lo scriviamo con l’amaro in bocca e con la speranza civica che prima o poi cose del genere abbiano un fine. Sperando che non si debba avere a che fare con il detto popolare “chi di speranza vive disperato muore”.

Vediamo i particolari del regolamento pubblicati in Gazzetta Ufficiale
COSTI TRASPARENTI
Le compagnie continueranno ad essere libere nella determinazione del prezzo di questo contratto base, ma dovranno spiegare nei particolari come viene determinato il premio da pagare e tutte le altre condizioni della stessa polizza (riduzioni, aumenti e optional aggiuntivi).
La compagnia deve formulare il preventivo al consumatore, con precisa informazione di chi, nello stesso gruppo assicurativo, garantisce questo o quell’altro servizio.
L’uso del modello elettronico predisposto dal Mise serve ad avere un metodo standard di presentare le offerte in modo che le stesse siano facilmente confrontabili con quelle di altre compagnie. Questo grazie al Nuovo preventivatore pubblico a cura, oltre che del Mise anche dell’Ivass (l'Istituto di vigilanza del settore assicurativo).
POLIZZA TIPO
Che prevede le condizioni base e quelle aggiuntive.
Le condizioni base riepilogano le clausole relative a coperture, esclusioni e limitazioni della copertura, gestione delle liti, premi e termini di pagamento, attestazioni di rischio e modalità di denuncia del sinistro.
Le condizioni aggiuntive evidenziano le clausole per la riduzione del premio e quelle per l’aumento.
Poi ci sono le clausole per la riduzione del costo del premio: scatola nera, ispezione preventiva del veicolo, sistemi di rilevazione del tasso alcolemico.
Infine le clausole per il pagamento a rate quelle per sospensione della copertura assicurativa.


1 – n.152 del 17/06/2020
2 – le previsioni risalgono al decreto legge 179/2012
 
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