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Riforma della Pubblica amministrazione e vigilanza dei cittadini
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Articolo di Redazione
4 settembre 2018 11:46
 
 A livello locale ogni settore è amministrato politicamente dall’assessore, e tecnicamente da uno o più funzionari e dal dirigente. Con particolare riguardo al contratto dei dirigenti, pubblicato in genere online nel sito del Comune, si evince che il dirigente non è un dipendente del Comune, ma un membro esterno nominato con contratto della durata di tre o cinque anni. Percepisce una indennità annuale molto cospicua variabile da Comune a Comune, di cui non si sa chi ne stabilisca l’entità. Il dirigente ha uno specifico obiettivo da raggiungere e da contenere in un plafond di base prestabilita. E’ autorizzato ad ingaggiare ditte e cooperative di lavoro per ogni servizio da effettuare. Se alla fine dell’anno avrà raggiunto l’obiettivo, senza sforare il plafond o con risparmio di costi, ha diritto ad un premio, anche di migliaia di euro.
Si verifica quindi questo fenomeno: per attuare il risparmio di spesa, basta ridurre al minimo il servizio affidatogli con conseguente danno per gli utenti, ma con diritto al premio di fine anno. Dunque al danno si aggiunge la beffa.
Ma ultimamente è intervenuta una importante (ennesima) riforma della Pubblica Amministrazione, che merita riassumere. Dal 2017 nel D.L. 27.10.2009 n. 150 sono state introdotte modifiche in merito alla vigilanza e all’intervento dei cittadini sull’operato della P.A. (ad es. comunale).
Ogni amministrazione pubblica è tenuta a misurare, valutare e premiare la performance individuale del dirigente (o degli altri soggetti preposti) secondo criteri legati al soddisfacimento dei destinatari dei servizi (cioè gli utenti cittadini).
La valutazione della performance (ossia dell’operato) del soggetto preposto è condizione necessaria per l’erogazione dei premi ed ha rilievo ai fini delle progressioni economiche, delle attribuzioni di incarichi di responsabilità e dirigenziali (art.3).
La funzione di misurazione e valutazione è svolta dai seguenti soggetti:
- dall’Organismo indipendente di valutazione (O.I.V.), cui compete anche la valutazione annuale dei dirigenti di vertice;
- da tutti i cittadini o dagli altri utenti finali in rapporto alla qualità dei servizi resi dall’amministrazione, partecipando alla valutazione della performance organizzativa (ex art. 7).
E’ questa la più importante novità introdotta dal D.L. 74 del 25.5.2017 per i cittadini e per le Associazioni.
Infatti “i cittadini, anche in forma associata, partecipano al processo di misurazione delle performance organizzative anche comunicando direttamente all’O.I.V. il proprio grado di soddisfazione per le attività e per i servizi erogati….”. L’amministrazione (ad es. il Comune) ha il dovere di pubblicare i risultati del grado di soddisfazione dei cittadini con cadenza annuale sul suo sito ufficiale.
L’O.I.V. assicura la pubblicazione dei risultati in forma chiara e comprensibile e ne tiene conto ai fini della valutazione della performance organizzativa ed individuale nel raggiungimento degli obiettivi scelti da ciascun gestore per ogni anno (ex art. 19 bis).
Quindi, visto che la legge dà una possibilità di contare e di controllare col nostro parere l’attività degli amministratori, non ce la lasciamo sfuggire, poichè altrimenti non ci possiamo più lamentare se le cose non cambiano mai. Proviamo noi cittadini a dare inizio al cambiamento del sistema burocratico con la ns. partecipazione: è sufficiente inviare il proprio parere sulle criticità del servizio erogato all’O.I.V., che ha sede nello specifico Comune, sia in forma cartacea che tramite e-mail al sito ufficiale del Comune.
 
 
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