La somministrazione di terapie farmacologiche a studenti minori con patologie croniche nelle scuole da parte di personale scolastico rappresenta un tema estremamente delicato, sul quale pesano gravemente le lacune normative.
L'unico atto Ministeriale sul tema è costituito da "raccomandazioni" del 2005, emanate dal Ministero della Pubblica Istruzione e dal Ministero della Salute. Attraverso tali raccomandazioni sono state fornite “Linee Guida per la definizione degli interventi finalizzati all’assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico”. Dopo l'emanazione di tali raccomandazioni Ministeriali, le amministrazioni sanitarie e scolastiche di alcune Regioni hanno sottoscritto delle “intese” che hanno regolamentato la somministrazione dei farmaci a scuola, affidandone il compito a personale scolastico volontario.
Le suddette Linee Guida ministeriali sono costituite da cinque articoli, nei quali si fa riferimento: alla tipologia degli interventi, ai soggetti coinvolti e alla promozione di accordi (tra istituzioni scolastiche, enti locali e aziende sanitarie), alle modalità di intervento (dal luogo fisico idoneo per la corretta conservazione del farmaco), alla verifica della disponibilità degli operatori scolastici in servizio a garantire la continuità della somministrazione e alla possibilità di predisporre attività di formazione qualora si renda necessaria. Il testo contempla anche il caso in cui il dirigente scolastico debba trovare altrove personale disponibile, stipulando convenzioni con assessorati alla Salute e servizi sociali e/o associazioni di volontariato.
La somministrazione dovrà avvenire in base ad autorizzazioni specifiche rilasciate dalle ASL e non dovrà richiedere il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l’esercizio di discrezionalità tecnica.
I genitori del bambino che versi in tali situazione dovranno in primo luogo inoltrare richiesta formale, con allegata certificazione medica attestante lo stato di malattia del minore, che indichi la prescrizione dei farmaci da assumere, la loro modalità di conservazione, i tempi di somministrazione e la posologia. A seguito di tale richiesta, i dirigenti scolastici dovranno individuare il luogo fisico idoneo per la conservazione e la somministrazione dei farmaci e verificare la disponibilità degli operatori scolastici in servizio a garantire la continuità della somministrazione.
Il Dirigente Scolastico dovrà definire, tramite un Modello Integrato di Prevenzione, Gestione e Assistenza, le modalità concrete che, con riguardo al singolo caso concreto, appaiano idonee ad assicurare la somministrazione dei farmaci per la gestione ordinaria, garantendo la continuità terapeutica e assicurando la somministrazione dei farmaci salvavita. Lo stesso Dirigente dovrà cooperare con il medico curante del minore e con la Azienda Sanitaria del Territorio, per individuare le figure addette a prestare le cure necessarie.
Il Dirigente Scolastico avrà quindi il compito di verificare, per ogni singolo caso, in accordo con l’Autorità Sanitaria preposta, se le competenze del personale docente e non docente operante nell’istituto siano sufficienti a garantire la tutela della salute del bambino o se si renda necessario far ricorso a personale sanitario infermieristico.
Qualora infatti nell’edificio non siano presenti locali idonei, non vi sia disponibilità alla somministrazione o non sussistano i requisiti professionali necessari, i dirigenti scolastici, in virtù dell’autonomia scolastica, possono individuare altri soggetti istituzionali del territorio con i quali stipulare accordi e convenzioni. Se anche tale soluzione non risulta attuabile, possono attivare collaborazioni con gli Assessorati per la Salute e per i Servizi sociali e, qualora non sia possibile attuare neanche tale ipotesi, dovrà essere data comunicazione formale ai genitori o agli esercitanti la potestà genitoriale e al Sindaco del Comune di residenza dell’alunno ed occorrerà in tali casi trovare soluzioni specifiche ed alternative.
Recenti sentenze delle autorità giudiziarie hanno obbligato gli istituti scolastici a garantire la somministrazione di farmaci a bambini con malattie croniche. Sull'argomento vi sono alcune importanti sentenze che è opportuno segnalare. Tra queste, la sentenza n. 2779 del febbraio 2002 del Tribunale del lavoro di Roma, che ha riconosciuto ad uno studente in situazione di handicap, il diritto ad essere assistito, per tutta la durata delle lezioni, da un infermiere dell’Asl. Un’altra interessante sentenza è la n. 1028 del 22 giugno 2011 con la quale il Tar della Sardegna ha condannato il Ministero dell’Istruzione e il Dirigente scolastico per non aver garantito il diritto all'istruzione e l'integrazione scolastica ad un bambino autistico e affetto da epilessia, il quale, durante l’anno scolastico, era rimasto a casa in assenza di personale che potesse somministrargli i farmaci all'interno della struttura scolastica. In quest'ultima sentenza il Tar, richiamando la L. n. 104/92 ed le linee guida del Ministero del 2005, ha condannando il MIUR e il dirigente scolastico, stabilendo anche un risarcimento economico per il danno subito dal un bambino (si vedano anche altre sentenze: Sentenza n. 2779/2002 Tribunale di Roma – Prima Sezione Lavoro; Sentenza n. 208189/2002 – Tribunale di Roma – Prima Sezione Lavoro; Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Sezione Lavoro R.G. n. 12287/04, R. Ord. n. 846/04; Tribunale di Ancona – Sezione I, R.G.n. 199196/05; Tribunale di Ancona – II sezione Civile Cron.227 del 19-01-2005).
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