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Tassa Automobilistica e prescrizione. Ricorso avverso la comunicazione preliminare “di sollecito” al pagamento
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Articolo di Marco Solferini *
13 giugno 2017 11:45
 
Il presente articolo interesserà tutti coloro che si sono visti recapitare una lettera di sollecito di pagamento per debiti iscritti a ruolo (per ammontare fino a 1.000,00 euro) ed in particolare per Tasse automobilistiche anche molto datate (es. 2003 o 2004, ecc.).

Orbene lo scopo è quello di delucidare il contribuente alla luce della recentissima vittoria che il sottoscritto Avvocato ha riportato avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Bologna contro Equitalia e la Regione Emilia Romagna proprio relativamente alle tasse in questione.

Infatti, con la sentenza 576/2017 che peraltro si allega, la Sez. II della Commissione Tributaria Provinciale di Bologna ha accolto il mio ricorso e con esso tutte le eccezioni da me sollevate facendo corretta ed esemplare applicazione di quella che è giusto considerare l'interpretazione esatta ed autentica delle norme che regolano questo genere di rapporto avuto riguardo alla Tassa automobilistica.

La natura del sollecito da parte dell'Agente della riscossione e la sua impugnabilità.

INDICE:
La natura del sollecito da parte dell'Agente della riscossione e la sua impugnabilità.
La prescrizione della tassa automobilistica.
L'iscrizione a ruolo non interrompe la prescrizione.
La mancata opposizione alla cartella di pagamento non rileva.
Conclusioni.


La natura del sollecito da parte dell'Agente della riscossione e la sua impugnabilità.

In via del tutto preliminare è essenziale focalizzare l'attenzione sulla natura della comunicazione preliminare (la lettera di sollecito) per debiti iscritti a ruolo di ammontare fino a 1.000 euro.

Questa comunicazione non è un invito di cortesia bensì un atto fondamentale che l'Agente della riscossione è obbligato a compiere prima di intraprendere la procedura esecutiva.

Pertanto la sua natura lo colloca nella fase antecedente a quella dell'esecuzione cui ancora non accede.

Conseguentemente, facendo tra l'altro corretta applicazione di quanto stabilito dal principale orientamento della Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, tale atto è autonomamente impugnabile avanti alla Commissione Tributaria e, nell'ambito di tale ricorso può essere sollevata anche la questione relativa alla prescrizione del credito, vantato dall'Amministrazione e richiesto dall'Agente della riscossione.

Quindi il primo passaggio consiste nell'identificare correttamente il documento di sollecito per ciò che è, avendo contezza che lo stesso può essere impugnato a mezzo ricorso e che nell'ambito di tal ricorso può essere eccepita l'intervenuta prescrizione della Tassa automobilistica.

Si rammenta che il ricorso si presenta alla Commissione Tributaria Provinciale ma che in esso dev'essere presente anche l'istanza di reclamo ai sensi dell'art. 17 bis D.Lgs 546/92 rivolta all'Agente della Riscossione in via preventiva ed alternativa al deposito del ricorso presso la Commissione.

Il che significa che l'Agente della riscossione potrebbe accoglierlo e procedere di per sé a dichiarare l'intervenuta prescrizione delle pretese Tasse automobilistiche senza con ciò dover arrivare alla Commissione tributaria.


Prescrizione del credito.

Una volta stabilito in via preliminare che la comunicazione è autonomamente impugnabile si tenga esattamente a mente, per l'esatto computo del periodo interessato, onde verificare se è intervenuta la prescrizione, che la scadenza del termine per la Tassa Automobilistica si verifica alla fine del terzo anno successivo a quello in cui l'imposta avrebbe dovuto essere pagata.

Siffatto termine è stato prorogato unicamente per le tasse che risultano scadute nel periodo tra l'entrata in vigore della legge e il 31 dicembre 2005 ed unicamente per le ragioni che abbiano dato corso alla definizione agevolata e al condono, avvalendosi delle prerogative riservate agli Enti Locali dalla Legge 289/2002, all'art. 13.

Pertanto se, conti (e calendario alla mano) il contribuente verifica il decorso del terzo anno successivo a quello in cui l'imposta si sarebbe dovuta pagare, la pretesa, che lo ricordiamo è già stata iscritta a ruolo e come tale ha già una cartella formata in ragione della quale si è arrivati a questa comunicazione “di sollecito” che si impugna a mezzo ricorso (come spiegato sopra), la pretesa appunto è affetta da intervenuta prescrizione. L'Amministrazione cioè è fuori tempo massimo consentito.


L'iscrizione a ruolo non interrompe la prescrizione.

L'ipotesi difensiva, da parte dell'Ente titolare della pretesa Tassa, che la semplice iscrizione a ruolo sia un atto interruttivo idoneo a bloccare il decorso di questi tre anni è destituita di fondamento.

In buona sostanza l'Amministrazione potrebbe sostenere che senza dire nulla al contribuente loro, in via del tutto autonoma, hanno passato l'azione per il recupero del credito all'Agente della riscossione e che questo semplice atto avrebbe interrotto il termine di prescrizione.

Inesatto.

Infatti il decorso del termine di prescrizione triennale per la riscossione non è interrotto dalla sola iscrizione a ruolo del tributo da parte dell'Amministrazione in quanto tale procedura si sviluppa solo all'interno di questa.

Conseguentemente, si tratta di un iscrizione a ruolo che non viene portata a conoscenza del contribuente destinatario.

Pertanto non è idoneo a produrre gli effetti propri dell'interruzione della prescrizione.

Giova sul punto sottolineare che, fra l'altro, non è nemmeno idoneo ed opportuno lasciare, come all'opposto accadrebbe, il contribuente assoggettato all'azione esecutiva del fisco per un periodo di tempo non determinato che quindi lascerebbe altresì ampia discrezionalità all'ente impositore.


La mancata opposizione alla cartella di pagamento non rileva.

Posto che, come osservato, l'iscrizione a ruolo non ha avuto alcun effetto interruttivo, nel frattempo però ha prodotto la conseguenza di aver formato la cartella (presso l'Agente della riscossione) con annessa notifica ritualmente eseguita dall'Agente della riscossione il quale, a ben guardare, procede come se tutto fosse regolare. Senza cioè prendere atto del vizio insanabile della prescrizione della Tassa che verrà quindi richiesta con l'aggiunta delle sanzioni, interessi e degli onorari della riscossione.

Tuttavia la mancata opposizione a questa cartella non ha effetto per tutto ciò che riguarda la prescrizione già intervenuta e in nessun caso è idonea a sanarla.

Precisamente, la scadenza del termine per proporre opposizione a cartella di pagamento pur determinando la decadenza della possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretroattività del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario (decennale). Questo perchè la cartella ha natura di atto amministrativo e non di titolo giudiziale come tale non acquista l'efficacia di giudicato.

Questo passaggio è fondamentale perchè, in pratica, non si può sostenere che in ogni caso il contribuente avrebbe dovuto impugnare la cartella entro il termine e non avendolo fatto ha perso l'opportunità di far valere il diritto alla prescrizione che si sarebbe fantomaticamente convertita da breve a ordinaria.

Tale linea difensiva è destituita di fondamento in diritto.


Conclusioni.

Come si può percepire dalla sintesi operata nel presente articolo per prima cosa occorre qualificare come impugnabile la comunicazione di sollecito, poi determinare l'esatto decorso del tempo per essere certi che la pretesa Tassa sia prescritta quindi ricorrere secondo la procedura (tenendo presente l'istanza di reclamo) al Giudice competente lui precisando quanto sopra e smontando le pretese difensive dell'Amministrazione o dell'Agente della riscossione.

Il principio basico è che l'Amminsitrazione aveva l'onere e il dovere di agire prima, se non l'ha fatto non ha il potere di storpiare l'interpretazione delle norme al fine di piegarle al proprio volere con lo scopo di recuperare un proprio errore.

L'esatta interpretazione delle norme è di giustizia. E nel rispetto della garanzia assoluta dei principi del contraddittorio cui nessuna controparte “forte” può venir meno auto legittimandosi a un comportamento diverso, non contemplato dalle leggi ed anzi, in aperto contrasto con esse.

Come pure non è nemmeno possibile agire sulla cartella di pagamento cercando cioè di attribuirgli un peso diverso e un efficacia praticamente sanante quasi come se avesse dei veri e propri superpoteri.


* Avv. Marco Solferini
(Bologna – Roma)
Peo: [email protected]
Pec: [email protected]
 
 
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