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‘Zone Rosse’ Firenze (e non solo). Capire bene l’importanza di un ricorso e di una battaglia
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Articolo di Claudia Moretti
9 maggio 2019 11:59
 
L’iniziativa di Aduc a sostegno di un ricorso presentato da un gruppo di avvocati contro le cosiddette “zone rosse” di Firenze, ha secondo noi una importanza notevole:
- per il fatto in sé: libera circolazione delle persone denunciate che, fino a condanna definitiva, sono a tutti gli effetti cittadini come qualunque altro;
- e perché potrebbe costituire, qualora il Tar della Toscana dovesse darci ragione (a partire anche dalla sospensiva del provvedimento che sarà decisa in udienza il prossimo 23 maggio), un punto di riferimento contro quelle politiche giustizialiste, lesive delle libertà individuali previste anche nella nostra Costituzione, che sembrano caratterizzare – anche se talvolta “a singhiozzo” - il procedere del nostro governo.
Per comprender appieno questa portata, oltre ai comunicati già diffusi che si possono leggere sul nostro web (che sulle argomentazioni fanno una sintesi stringata e mediatizzata 1 - 2), crediamo sia opportuna anche la lettura del ricorso che – ce ne rendiamo conto – nella sua versione integrale che abbiamo pubblicato è ovviamente redatto in linguaggio forense. Per facilitare questa lettura, approfondimento e comprensione, pubblichiamo una scrittura “semplificata”, soprattutto in termini di linguaggio.

Perchè ci opponiamo al provvedimento del Prefetto sulle c.d. “zone rosse”

L'ordinanza prefettizia
prevede per
A) i soggetti che "impediscano l'accessibilità e la fruizione delle c.d “zone rosse” con comportamenti incompatibili con la vocazione e la destinazione di tali aree.”
e per
B) i denunciati dalla Polizia per le seguenti attività illegali sul territorio fiorentino:
1) reato di spaccio, detenzione e vendita di sostanze stupefacenti;
2) reato di percosse o lesioni, anche gravi;
3) reato di danneggiamento;
4) violazione delle regole sul commercio su aree pubbliche (venditori ambulanti);
(i quali soggetti “saranno considerati responsabili di tali comportamenti” )
il divieto di “stazionare” nelle seguenti aree (c.d. zone rosse): Fortezza da Basso; nel Parco delle Cascine; in via dei Servi; piazza dei Ciompi; via dell’Ariento; via Sant’Antonino; borgo San Lorenzo; piazza del Mercato Centrale; via Nazionale; largo Fratelli Alinari; piazza della Stazione; via Panicale; via Guelfa; via de’ Benci; largo Pietro Annigoni; via dei Pandolfini; piazza San Jacopino.

Scopi giustificativi esplicitati nell'ordinanza sono:
1.“consolidare i significativi obiettivi raggiunti negli ultimi mesi dalla Polizia che ha incrementato la prevenzione ed il controllo conseguendo importanti risultati contro l'illegalità";
2. innalzare ulteriormente il livello di attenzione e la capacità di risposta con il potenziamento dell'azione di contrasto;
3. elevare la percezione di sicurezza e benessere della collettività.
4. garantire la piena e legale fruizione delle zone
5. contrastare con più efficacia fenomenologie di illegalità e degrado urbano che generano turbative all'odinario svolgimento della vita civile.
I trasgressori saranno allontanati dalle aree su indicate e passibili di sanzione penale.

I poteri del Prefetto
Per legge, il Prefetto, al pari del Sindaco, può emettere ordinanze contingibili ed urgenti solo in caso di grave pericolo per i beni dell'ordine pubblico e della sicurezza, e sempre e solo nel rispetto dei principi dell'ordinamento, della proporzionalità, adeguatezza e ragionevolezza.
Inoltre, il suddetto potere può solo esser esercitato per rispondere ad una esigenza di carattere provvisorio.
L' ordinanza è giuridicamente illegittima e politicamente sbagliata.

Vediamo nel dettaglio
Assenza dei motivi di grave pericolo e di urgenza
Già dal tenore letterale della stessa si capisce come lo scopo principale appaia quello di tranquillizzare l'opinione pubblica sul buon operato compiuto dalla Polizia, vantandosi dei buoni risultati già ottenuti. Obiettivo dichiarato dell'ordinanza è infatti la percezione di sicurezza e benessere della società civile.
Illegittima sostituzione al Sindaco in materia di sicurezza urbana
Il Prefetto non poteva agire per il decoro, o il degrado urbano evocati nell'ordinanza. I poteri straordinari, come detto, lo chiamano in causa solo a tutela dell'ordine pubblico e di pubblica sicurezza. Solo in caso di inerzia del Sindaco (Art. 50 e 54 Tulps) il Prefetto supplisce nelle materie ad oggetto del provvedimento. Peccato che nel caso di specie, non solo non sia stata postulata inerzia alcuna, ma anzi! Ci si è vantati della buona azione e del contributo della Polizia Municipale.
Sproporzione fra gli scopi e il sacrificio dei diritti
L'obiettivo della percezione di sicurezza e decoro, avvengono a scapito dei diritti fondamentali, di libertà personale e di movimento, su una gran parte del centro cittadino, per molti soggetti i quali, per il sol fatto di aver riportato (non conta quando nella loro vita e con quali esiti) una mera denuncia delle Forze di Polizia. Di tal ché il provvedimento è palesemente sproporzionato (ove la sproporzione è tra lo scopo ed il mezzo). Ossia si impedisce a molti denunciati - magari innocenti, magari decorosi e non molesti, magari studenti - di sostare in molta parte del centro fiorentino. E ciò per tranquillizzare l'opinione pubblica ed innalzare la percezione di sicurezza. ( Firenze è, per fortuna, tra le città più sicure d'Italia). Si pensi all'ipotesi, non peregrina, di un soggetto che dimori nella zona rossa e si trovi ad esser nelle condizioni sub B.
Incongruenza e contraddittorietà fra reati e illeciti scelti
Non è dato, poi, capire perché solo i reati su indicati siano stati scelti a sostegno del grave pericolo alla sicurezza urbana. Non c'è un filo logico che collega gli stessi. Si pensi solo al fatto che accanto alle percosse e alla rapina c'è la vendita senza autorizzazione del venditore ambulante. Possono dirsi paragonabili o assimilabili in un medesimo intervento extra ordinem le due asserite “situazioni di grave pericolo”?
Assenza di istruttoria
E del resto, l'ordinanza non contiene nulla in merito ai dati ed alle statistiche che possano corroborare la situazione di fatto a giustificazione dell'intervento a gamba tesa, mentre è pacifico che il preventivo accertamento dell'urgenza e delle condizioni di grave pericolo debba necessariamente esser dimostrato e fondato su prove concrete. Ma si sa che oggi, mala tempora currunt in merito ai dati ed alle statistiche che circolano (“vedi i 500.000 immigrati che poi invece sono risultati esser 90.000 di Salvini). Ma anche per questo, l'ordinanza è illegittima e da eliminare.
Presunzione di pericolosità del soggetto denunciato (sub. B)
Contrariamente ad ogni più elementare nozione di diritto penale, il Prefetto assimila la posizione soggettiva dei meramente denunciati (in qualsiasi tempo della loro vita e con qualsivoglia esito giudiziale) rispetto a coloro che o hanno riportato condanne definitive (come prevedono le normative richiamate nell'ordinanza), oppure rispetto a coloro che concretamente commettono atti e comportamenti che contravvengono ai reati indicati sul provvedimento. Da sempre, dottrina e giurisprudenza sul punto negano la legittimità di un siffatto automatico accostamento ed equiparazione ai fini e per effetti penalmente rilevanti, ritenendolo gravemente lesivo dei diritti della persona, dei principi basilari dell'ordinamento penalistico, della presunzione di non colpevolezza. Peraltro, così facendo, l'ordinanza commette un ulteriore invasione di campo: la riserva di legge in ambito penale, aggiungendo di fatto pene accessorie ai reati su indicati.
Genericità delle condotte vietate nelle zone rosse (sub. A)
La genericità delle condotte indicate sub A è tale da violare apertamente i basilari principi dell'ordinamento, quali la tassatività posta alla base di un divieto. Nel caso di specie, l'ordinanza parla di stazionamento che impedisce ad altri la fruizione dell'area, con comportamenti incompatibili con la vocazione e destinazione delle aree. E' evidente che tutto nel precetto è generico: i) dallo stazionare (ma se si cammina?), ii) alle aree (non delimitate con esattezza); iii) impedire ad altri la fruizione (fisicamente il passaggio? Turbare la quiete? Alterare la percezione di sicurezza? Impedire come?); iv) comportamenti incompatibili con la v) vocazione e destinazione (quali? Che genere? Cosa vuol dire?)
Inutilità dell'ordinanza e difficile applicabilità
L'ordinanza appare anche inutile per gli scopi che si propone, posto che chi, allontanato da una zona rossa, semplicemente si recherà altrove, senza che ciò risolva in alcun modo i paventati e gravi problemi che sottendono il provvedimento. Si correrà così il rischio di spostare il problema da una via ad un'altra e di porre le premesse per future zone rosse da sgomberare.
Inoltre, il provvedimento è di difficile applicabilità: la Polizia non ha strumenti aggiornati e affidabili per stabilire nell'immediatezza del fermo del sospettato se lo stesso sia stato denunciato e quali sorti abbia avuto la relativa procedura.
Arbitrarietà dei controlli di Pubblica Sicurezza. La pericolosa profilazione razziale
Infine, ma non per importanza, le genericità su indicate comportano una inevitabile arbitrarietà dei controlli, dei i fermi, delle identificazioni compiuti dalle Forze dell'Ordine in applicazione dell'ordinanza. E non è un caso che i reati dedotti nell'ordinanza abbiano una matrice che statisticamente li associa ad una minoranza straniera extracomunitaria, quale lo spaccio (ai Ciompi per esempio), oppure la vendita senza licenza, che vengono generalmente associati alle comunità nordafricane. Accade, nei paesi di lunga tradizione immigratoria, che si intervenga a regolare le modalità ed i protocolli di indagine e di fermo della Polizia per evitare che si possa incorrere in una indebita profilazione razziale. Cos'è? E' l'attitudine a fermare sempre i soliti sospettati, per l'inevitabile associazione di cui sopra e per l'appartenenza ad una minoranza extracomunitaria, magari i colore. Per fronteggiare tale rischio, l'Unione Europea (ma prima di essa gli Usa, la Francia) ha dettato regole che ancorino il sospetto solo ed esclusivamente comportamento. In altre parole, si ferma e si identifica qualcuno che si comporta in un certo modo contrario alle regole. Non si può invece cercare, identificare chi non fa nulla di male. Perché accade ed accadrà, che si andranno a fermare sempre i soliti “sospettati”. L'ordinanza non offre alcuno strumento operativo su come far rispettare agli operatori di sicurezza che la eseguiranno i parametri di indagine internazionalmente riconosciuti per evitare l'indebita profilazione razziale. Anche per questo, oltre che pericolosa, è illegittima. Espone, altresì, la Polizia ad azioni legali antidiscriminatorie, che potrebbero veder vincente colui che, senza alcuna denuncia, ma solo per il proprio colore della pelle, ha indotto l'operatore a fermarlo e identificarlo nella zona rossa.
 
 
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