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Internet. Liberta’ di espressione e liberta’ di stampa: il legislatore (potenziale) non fa differenza, la Cassazione si’
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Articolo di Deborah Bianchi*
3 ottobre 2009 10:16
 
E’ del 14 Settembre scorso la notizia dell’assegnazione alla Commissione Giustizia della Camera di un Disegno di legge a cura degli onorevoli Pecorella e Costa atto a estendere a tutti i "siti internet aventi natura editoriale" l'attuale disciplina sulla stampa.
In questo modo il Legislatore pare non ricordare quanto già espresso dalla Cassazione riguardo al discrimen tra libertà di espressione e libertà di stampa nell’internet.
In una sentenza del marzo 2009 (Cass. 10 marzo 2009, n. 10535, che ha riguardato il sequestro di alcuni messaggi del forum di discussione del sito Aduc) la Suprema Corte ha respinto la richiesta di dissequestro delle pagine web “incriminate”sull’assunto che il forum on line non è stampa e dunque non può godere delle garanzie di immunità ad essa dedicate.
Se da una parte il dictat di legittimità pare bastonare la libertà del privato cittadino di discutere delle proprie idee nell’internet dall’altra ammette un dato importante.
“Il forum (non) resta sottoposto alle regole ed agli obblighi cui è soggetta la stampa”
“Il semplice fatto che i messaggi e gli interventi siano visionabili da chiunque, o almeno da coloro che si siano registrati nel forum, non fa sì che il forum stesso, che è assimilabile ad un gruppo di discussione, possa essere qualificato come un prodotto editoriale, o come un giornale online, o come una testata giornalistica informatica. Si tratta quindi di una semplice area di discussione, dove qualsiasi utente o gli utenti registrati sono liberi di esprimere il proprio pensiero, rendendolo visionabile a tutti gli altri soggetti autorizzati ad accedere al forum, ma non per questo il forum resta sottoposto alle regole ed agli obblighi cui è soggetta la stampa (quale quello di indicazione di un direttore responsabile o di registrazione)”, Cass. 10 marzo 2009, n. 10535.
 
In un’altra importante pronunzia la Cassazione distingue nettamente l’espressione del proprio pensiero dall’informazione professionale.
"I diritti di cronaca e di critica, in altre parole, discendono direttamente -e senza bisogno di mediazione alcuna- dall'art 21 Cost. e non sono riservati solo ai giornalisti o a chi fa informazione professionalmente, ma fanno riferimento all'individuo uti civis. ", Cass. Sez. 5 penale Sentenza 25 luglio 2008 n. 31392.
La Suprema Corte ha affermato in modo forte che, pur essendo "la diffamazione tramite Internet … un'ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi del comma III dell'art. 595 cp, in quanto commessa con altro (rispetto alla stampa) mezzo di pubblicità", l’internet quale potente mezzo di diffusione di notizie, immagini e idee è ormai un altro luogo in cui si estrinseca il diritto di esprimere le proprie opinioni.
I diritti di cronaca e di critica, in altre parole, per dirla con Giuseppe Corasaniti che ha commentato questa sentenza, “discendono direttamente - e senza bisogno di mediazione alcuna - dall'art 21 Cost. e non sono riservati solo ai giornalisti o a chi fa informazione professionalmente, ma fanno riferimento all'individuo uti civis. Chiunque, pertanto, e con qualsiasi mezzo (anche tramite Internet), può riferire fatti e manifestare opinioni e chiunque - nei limiti dell'esercizio di tale diritto (limiti, da anni, messi a punto dalla giurisprudenza) - può "produrre" critica e cronaca”.
 
Il Disegno di legge presentato dagli Onorevoli Pecorella e Costa invece è di tutt’altro tenore. Si ritiene infatti che nell’internet la produzione privata del pensiero sia sottoposta alla disciplina sulla produzione professionale del pensiero (legge sulla stampa).
Quali sarebbero le conseguenze di una simile impostazione?
Il titolare di un sito web in cui sia contemplato uno spazio di discussione dovrebbe eseguire tutta una serie di adempimenti e sottoporsi a precise disposizioni.
Dovrebbe secondo la legge 8 febbraio 1948 n. 47 (legge sulla stampa):
1. pubblicare le informazioni obbligatorie di cui all'art. 2 (luogo e della data della pubblicazione, del nome e del domicilio dello stampatore, del nome del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile);
2. procedere alla nomina di un direttore responsabile (giornalista) ex art. 3;
3. registrare il sito presso la cancelleria del tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi ex 'art. 5,
4. comunicare tempestivamente (entro 15 giorni) ogni mutamento delle informazioni obbligatorie ex art. 6,
5. essere sottoposti a decadenza della registrazione qualora non si pubblichi il sito entro sei mesi dalla registrazione o non lo si aggiorni per un anno ex art. 7,
6. sottoporsi all’obbligo di rettifica ex art. 8 già previsto anche dal DDL Alfano sulle intercettazioni;
7. sottoporsi al particolare regime di responsabilità civile e penale.
 
Il regime di responsabilità risulterebbe estremamente esoso.
Responsabilità civile ex art. 11 della legge 47/1948.
"Per i reati commessi col mezzo della stampa sono civilmente responsabili, in solido con gli autori del reato e fra di loro, il proprietario della pubblicazione e l'editore".
Sarebbero dunque esposti alle richieste risarcitorie anche il gestore del sito e il fornitore di connettività. Appare francamente un po’ esagerato se si pensa che spesso il sito in questione è un blog o un forum.
L’unica conseguenza certa sarebbe un’autocensura ancora maggiore da parte delle net companies in ordine ai contenuti postati in rete onde evitare di essere sanzionati.
Se adesso infatti possono invocare la loro neutralità in virtù della normativa europea sul commercio elettronico (DIR 2000/31/CE) attuata nel nostro Paese con il D.Lgs. 70/2003, con questa nuova eventuale legge verrebbero ad essere comunque coinvolti in quanto proprietari dell’infrastruttura su cui si trova lo spazio digitale incriminato.
Responsabilità penale secondo la legge 47/1948
Viene previsto un regime aggravato di responsabilità previsto per le ipotesi di diffamazione a mezzo stampa o radiotelevisione.
I blogger e i gestori si troverebbero a rispondere dell’art. 13 secondo cui “nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, si applica la pena della reclusione da uno a sei anni e quella della multa non inferiore a lire centomila”.
 
La voce della Cassazione, a differenza di quella del legislatore, contribuirebbe a tracciare un distinguo sul cui crinale muovono numerose iniziative legislative portate avanti nei mesi scorsi: pensiamo a questo DDL Pecorella-Costa, pensiamo al DDL Carlucci che vorrebbe eliminare l’anonimato, pensiamo all'emendamento contenuto nel DDL sulle intercettazioni con cui si vorrebbero attribuire responsabilità e doveri ai cittadini della rete che non operino in maniera professionale, pensiamo anche alla contrapposta proposta avanzata dall'onorevole Cassinelli con cui si vorrebbe istituire uno spartiacque che delimitasse l'informazione professionale dalle manifestazioni della libertà di espressione da parte dei cittadini della rete.
Come già evidenziato in altre occasioni, la libertà di espressione dei cittadini della rete appartiene a una dimensione distinta dall’informazione professionale.
Il diritto alla libertà della rete non è un principio di anarchia dello spazio web bensì costituisce la garanzia di una dimensione dove ciascun oggetto ha la sua propria sostanza e dove quindi un blogger è un blogger e un direttore di giornale è un direttore di giornale con le relative conseguenze giuridiche.
Le esigenze di sicurezza e di rispetto della persona trovano applicazione a seconda dell’area interessata. Il blogger o colui che ha postato il messaggio nel forum risponderà per diffamazione o quant’altro nell’area della disciplina comune inerente le violazioni sulla manifestazione del pensiero. Il direttore del giornale risponderà degli abusi commessi nell’area della disciplina inerente l’editoria.
 
 
QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
1. Intercettazioni: Art. 15, DDL 1415/08 (Progetto Alfano)
2. Editoria elettronica: Legge 47/1948; Legge 62/2001; DDL 1921/08 (Cassinelli) DDL 881/2008 (Disegno di legge Pecorella-Costa)
3. Neutralità del provider: D.Lgs. 70/2003; DIR 200/31/CE

* Deborah Bianchi, avvocato specializzato in diritto applicato alle nuove tecnologie, esercita nel Foro di Pistoia e Firenze in materia civile e amministrativa.
 
 
 
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