Faccio seguito alla mia risposta al signor Impallomeni (16
maggio) perché mi sono accorta che ho usato un termine
improprio, ed esattamente la parola "illecito" al
posto del più corretto "inopportuno". Infatti la
norma che parla della salvaguardia dei beni culturali (una
delle voci ammesse al finanziamento con l'OPM statale)
non fa nessuna distinzione su natura, scopo, proprietà di
tali beni. Quindi, in tale contesto, non risulta illecito
finanziare anche il restauro di beni finalizzati al culto e
di proprietà di una confessione religiosa. La cosa
risulta invece inopportuna nel momento in cui la confessione
religiosa proprietaria di quel determinato bene è già
beneficiaria di un proprio OPM, e quindi il nuovo
finanziamento statale si configura come un ulteriore
sostegno statale a quella confessione. Concludo
richiamando l'attenzione sul fatto che alcuni edifici di
culto cattolico sono di proprietà dello Stato, come si può
vedere andando sul sito del Ministero dell'interno:
http://www.interno.it/sezioni/attivita/fec/chiese/articolo.p
hp?idarticolo=15934 e quindi la loro manutenzione e gli
eventuali restauri sono a carico dello Stato; ho però
notato che, in questo caso, il DPCM cita come destinatario
dei finanziamenti a questo scopo proprio il FONDO EDIFICI DI
CULTO, facendo poi seguire l'indicazione della chiesa
destinataria dell'intervento.
16 maggio 2007 0:00 - ANNAPAOLA LALDI
Per il signor Giuseppe Impallomeni. Ciò che ha letto
adesso è un capitolo del "DOSSIER OPM" che,
volutamente, intende riportare i dati così come sono.
Dalla domanda che si pone circa la liceità, stando alla
normativa specifica, dei finanziamenti a opere legate al
culto soprattutto cattolico, capisco che deve essere la
prima volta che legge uno dei miei scritti
sull'argomento, perché più volte ho messo
l'accento proprio su questo aspetto ingiusto della
distribuzione dell'OPM statale. La invito perciò
ad andare a questo indirizzo
http://www.aduc.it/dyn/documenti/allegati/pulce/indiceottope
rmille.html dove troverà tutti gli articoli scritti
dal 2001 in poi, e così si potrà rendere conto, anno per
anno, che la problematica posta da Lei è stata sollevata
fin dall'inizio. Buona lettura.
15 maggio 2007 0:00 - Giuseppe Impallomeni
Scusate, vorrei esser certo di aver capito bene. Dunque,
l'opm viene distribuito tra sette beneficiari: lo stato
e sei confessioni religiose. La quota assegnata allo stato
in base alle preferenze espresse dai contribuenti dovrebbe
essere impiegata per quei fini indicati dalla normativa
vigente. Annapaola Laldi si duole che questa quota sia stata
"falcidiata" da decreti legge e finanziarie varie,
che hanno destinato a ben altri usi una buona parte
dell'opm statale. Bene, anzi male, ma che dire
dell'ulteriore "falcidia" a favore delle
confessioni religiose che viene riportata dalla Laldi dal
1998 ad oggi? Questi soggetti, oltre a beneficiare delle
loro quote, calcolate con un criterio, secondo me, alquanto
discutibile, vedono assegnarsi anche una sostanziosa fetta
dell'opm statale. La confessione cattolica, per esempio,
ottiene il 24.50 % nel 1998, il 46.35 % nel 1999, il 29.03
% nel 2000, etc. etc. E' corretto? Risponde alla lettera
della norma? Non la ignora e la travolge, senza neppure
avere a giustificazione un decreto legge o una legge
finanziaria?