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17 maggio 2007 0:00 - ANNAPAOLA LALDI
Faccio seguito alla mia risposta al signor Impallomeni (16 maggio) perché mi sono accorta che ho usato un termine improprio, ed esattamente la parola "illecito" al posto del più corretto "inopportuno". Infatti la norma che parla della salvaguardia dei beni culturali (una delle voci ammesse al finanziamento con l'OPM statale) non fa nessuna distinzione su natura, scopo, proprietà di tali beni. Quindi, in tale contesto, non risulta illecito finanziare anche il restauro di beni finalizzati al culto e di proprietà di una confessione religiosa.
La cosa risulta invece inopportuna nel momento in cui la confessione religiosa proprietaria di quel determinato bene è già beneficiaria di un proprio OPM, e quindi il nuovo finanziamento statale si configura come un ulteriore sostegno statale a quella confessione.
Concludo richiamando l'attenzione sul fatto che alcuni edifici di culto cattolico sono di proprietà dello Stato, come si può vedere andando sul sito del Ministero dell'interno:
http://www.interno.it/sezioni/attivita/fec/chiese/articolo.p hp?idarticolo=15934
e quindi la loro manutenzione e gli eventuali restauri sono a carico dello Stato; ho però notato che, in questo caso, il DPCM cita come destinatario dei finanziamenti a questo scopo proprio il FONDO EDIFICI DI CULTO, facendo poi seguire l'indicazione della chiesa destinataria dell'intervento.




16 maggio 2007 0:00 - ANNAPAOLA LALDI
Per il signor Giuseppe Impallomeni.
Ciò che ha letto adesso è un capitolo del "DOSSIER OPM" che, volutamente, intende riportare i dati così come sono.
Dalla domanda che si pone circa la liceità, stando alla normativa specifica, dei finanziamenti a opere legate al culto soprattutto cattolico, capisco che deve essere la prima volta che legge uno dei miei scritti sull'argomento, perché più volte ho messo l'accento proprio su questo aspetto ingiusto della distribuzione dell'OPM statale.
La invito perciò ad andare a questo indirizzo
http://www.aduc.it/dyn/documenti/allegati/pulce/indiceottope rmille.html
dove troverà tutti gli articoli scritti dal 2001 in poi, e così si potrà rendere conto, anno per anno, che la problematica posta da Lei è stata sollevata fin dall'inizio.
Buona lettura.
15 maggio 2007 0:00 - Giuseppe Impallomeni
Scusate, vorrei esser certo di aver capito bene. Dunque, l'opm viene distribuito tra sette beneficiari: lo stato e sei confessioni religiose. La quota assegnata allo stato in base alle preferenze espresse dai contribuenti dovrebbe essere impiegata per quei fini indicati dalla normativa vigente. Annapaola Laldi si duole che questa quota sia stata "falcidiata" da decreti legge e finanziarie varie, che hanno destinato a ben altri usi una buona parte dell'opm statale. Bene, anzi male, ma che dire dell'ulteriore "falcidia" a favore delle confessioni religiose che viene riportata dalla Laldi dal 1998 ad oggi? Questi soggetti, oltre a beneficiare delle loro quote, calcolate con un criterio, secondo me, alquanto discutibile, vedono assegnarsi anche una sostanziosa fetta dell'opm statale. La confessione cattolica, per esempio, ottiene il 24.50 % nel 1998, il 46.35 % nel 1999, il 29.03 % nel 2000, etc. etc. E' corretto? Risponde alla lettera della norma? Non la ignora e la travolge, senza neppure avere a giustificazione un decreto legge o una legge finanziaria?
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