3 giugno 2007 0:00 - roberto aldo mangiaterra alias il mago d
La conosco molto bene la storia perchè io leggo molto.
Sarebbe bello trovare quella bellissima donna e
intervistarla, forse si riuscirebbe a cambiare la storia
italiana plagiata da un uomo che non è Silvio Berlusconi,
ma che è per me il Grande Vecchio...Mike Buongiorno!
Scriverò un libro prima o poi su questo Grande Vecchio, su
questo Grande Giocattolaio sconosciuto ai più nella sua
vera veste della Storia degli ultimi 30 anni del nostro Bel
Paese.
1 giugno 2007 0:00 - Osservatorio sulla Legalita'
Da : www.osservatoriosullalegalita.org Di
Rita Guma ( Presidente)
Caso Previti :
perche' ci vuole tanto per la decadenza da parlamentare
? da Chiara B.
Vorrei sapere quale testo o
organismo stabilisce l'iter e le norme (che mi sembrano
inutilmente lunghe) per la decadenza di un parlamentare
condannato come Previti. Grazie
Risponde
Rita Guma
La Costituzione stabilisce che (Art.
64) "Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a
maggioranza assoluta dei suoi componenti", che (Art.
65) "La legge determina i casi di ineleggibilità
e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di
senatore" e che (Art. 66) "Ciascuna Camera giudica
dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle
cause sopraggiunte di ineleggibilità e di
incompatibilità".
Il regolamento della
Camera assegna alla giunta per le elezioni il potere di
decidere in materia. Ci sono tre passaggi: Comitato, Giunta
e Assemblea, e i tempi previsti sono di mesi(1).
L'iter e' piuttosto articolato, perche' il
regolmento prevede garanzie a tutela dell'eletto, in
quanto questi - a prescindere da chi sia - rappresenta
gli elettori e il mandato conferitogli dagli elettori
(sebbene l'attuale legge elettorale non sia nominativa)
e non puo' essere liquidato su due piedi.
Cesare Previti era stato condannato in via definitiva a sei
anni di reclusione per il processo Imi-Sir, ma gli sono
stati concessi gli arresti domiciliari per motivi
d'eta' grazie alla ex Cirielli e l'affidamento
in prova ai servizi sociali. La condanna prevedeva la pena
accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici,
il che avrebbe privato il parlamentare della
possibilita' di ricoprire il suo incarico.
L'iter riguardante Previti e' stato prolungato
perche' la sentenza definitiva e' intervenuta a
ridosso dell'insediamento del nuovo parlamento ed e'
stato necessario eleggere prima la nuova giunta per le
elezioni (che peraltro non ha solo questo compito, ma anche
ad esempio valutare le contestazioni sulle schede
elettorali). Inoltre solo sette mesi fa la giunta ha
acquisito le motivazioni della sentenza della Cassazione e
infine il deputato aveva presentato ricorso in
Cassazione riguardo alla sentenza, e si e' voluto
attendere che il 25 maggio 2007 la Corte deliberasse (ha
ritenuto il ricorso inammissibile), perche' le cose
sarebbero potute cambiare.
Il 30 maggio, la
Giunta per le elezioni della Camera ha comunque approvato la
proposta di decadenza di Previti dalla carica di deputato
con 17 voti a favore (quelli del centrosinistra), e 8
contrari. Secondo il regolamento, passeranno ora almeno 20
giorni prima dell'udienza pubblica di Previti e del suo
avvocato sempre in Giunta. Ci sara' poi un nuovo
voto per decidere se trasmettere all'aula parlamentare
la proposta di decadenza dalla carica per il voto
definitivo.
Tuttavia - oltre alla posizione di
chi, all'interno della giunta, vorrebbe sindacare la
sentenza della Cassazione, travalicando i poteri
parlamentari, ed a quella di chi parla di fumus
persecutionis - vi sono alcune controversie
sull'interpretazione della legge nello specifico caso,
ed esse incidono sulla decisione definitiva dei
deputati. In particolare, dato che l'esito
dell'affidamento ai servizi sociali sara' verificato
in agosto, si contrappongono tre visioni.
La
parte politica di Previti afferma che in caso di esito
positivo della prova, venendo meno la condanna verrebbe meno
anche l'interdizione, quindi non sarebbe giusto far
decadere il deputato. Dall'opposizione si fa invece
rilevare che la Consulta ha stabilito in passato che solo la
pena principale si estingue con l'esito positivo
dell'affidamento in prova, e non le pene accessorie,
quale quella dell'interdizione dai pubblici uffici, e
quindi Previti dovrebbe comunque decadere.
C'e' poi una terza interpretazione, secondo cui al
momento Previti dovrebbe decadere, a prescindere da quello
che sara' poi il risultato della sua prova ai
servizi sociali, e che il fatto che il procedimento sia
stato prolungato fin quasi allo scadere dell'affidamento
in prova non dovrebbe avere alcun effetto,
indipendentemente da quale sia l'interpretazione giusta
fra quelle precedentemente illustrate.
Inutile
dire che noi dell'Osservatorio condividiamo
quest'ultima valutazione. Le elezioni si sono svolte ai
primi di aprile 2006, mentre la condanna definitiva di
Previti e' intervenuta a maggio 2006. Anche se
l'inter ha richiesto un anno, si tratta solo di
lungaggini burocratiche e - cosi' come avverrebbe
per i condannati vincitori di un concorso - e'
corretto valutare la situazione come se oggi si fosse alla
data della sentenza, qualsiasi vicenda sia intervenuta
nel frattempo, o - come si cerca di ottenere -
interverra' in futuro.
(1) Art. 16 del
Regolamento della Giunta delle elezioni (procedimento per la
valutazione delle incompatibilità, delle ineleggibilità e
dei casi di decadenza)"1. Sulla base delle
dichiarazioni presentate dai deputati e della documentazione
esistente agli atti, la Giunta, per il tramite del
Comitato... svolge l'istruttoria sulle cariche, gli
uffici e le condizioni soggettive dei deputati, rilevanti ai
fini del giudizio sulla compatibilità, ineleggibilità e la
decadenza degli stessi. 2. Il Comitato, sulla base
delle dichiarazioni presentate e della documentazione agli
atti, entro sei mesi per i casi di incompatibilità ed
entro quattro mesi per i casi di ineleggibilità e
decadenza, effettua una delibazione preliminare a seguito
della quale: a) OMISSIS b) ove constati
l'insufficienza degli elementi documentali
disponibili ovvero ravvisi la sussistenza di elementi di
dubbio, invita il deputato interessato a far pervenire,
entro il termine di quindici giorni, ogni utile
documentazione e valutazione in merito e, all'esito di
tale accertamento, procede alternativamente nei sensi di cui
alle lettere a) o c); c) ove ravvisi la sussistenza di
elementi di incompatibilità, ineleggibilità o cause di
decadenza, svolge la necessaria istruttoria in
contraddittorio, comunicando le ragioni della ritenuta
valutazione al deputato interessato, il quale può
trasmettere al Comitato ogni utile controdeduzione
entro il termine di quindici giorni, chiedendo eventualmente
di essere ascoltato dal Comitato stesso, All'esito di
tale fase il Comitato avanza la conseguente proposta
alla Giunta". Art. 17 "OMISSIS. 5. Le delibere
della Giunta di accertamento di ineleggibilità e di
sussistenza di cause di decadenza dal mandato
parlamentare equivalgono a contestazione dell'elezione.
6. Nei casi in cui sussistano ricorrenti o soggetti
interessati in materia di ineleggibilità e decadenza,
questi sono ammessi al contraddittorio nella fase
istruttoria e, ove rivestano il ruolo di parte, a
intervenire alla seduta pubblica di cui
all'articolo 13".