@ carlo.
purtroppo per come ho capito io anche se il motivo è
plateale per impugnare QUALUNQUE DECIsione tocca fare un
ricorso...con tutti i costi che comporta.
e chi si fa carico di tutta la spesa o riesce a coordinarsi
con altri ? solita .... italianità! :-)
2 marzo 2009 0:00 - Mario Russo
Poniamo ad esempio che un condominio,convive con una serie
di leggerezze"MOLTE"nella gestione economica è
amministrativa della proprietà comune,non documentando la
gestione in quanto GLI ELETTI forse per ignoranza,per
rapporti di parentela,interessi economici.In parte(quasi
tutti)accettano la situazione sicuri che il non pagare
l'IVA,far eseguire lavori alle parti comuni da personale
senza i requisiti di legge è per giunta di scarsissima
professionalità,si garantisce un sicuro risparmio
economico.Senza vestirmi di moralità la penso diversamente
in quanto ritengo che la sicurezza è garanzia di qualità.
Questa problematica come si combatte?In un condominio
comanda il danaro è la scarsa cultura pone solo il singolo
a ribbellioni legali quando ci sono disponibilità
economiche.Oppure il singolo agisce in modo illegale ammesso
che ne abbia le capacità,comunica alle autorità competente
le eventuali inadempienze come già successo,con risultati
non proprio entusiasmanti.Qualsiasi strumento ed io sono per
la legalità porta sempre il singolo all'isolamento in
quanto è ben chiaro che dove non esiste democrazia è
cultura,i singoli saranno sempre isolati. Camorra,mafia
non è solo chi ti chiede il pizzo,ma anche chi ti costringe
ad aquisire beni ed altro con sistemi legalizzati.Vi
ringrazio è Vi saluto.Mario Russo
14 dicembre 2008 0:00 - Carlo
Una delibera d'assemblea tra le altre cose ha deliberato
a maggioranza di fare un cancello carrabile non più manuale
ma elettrico. Sul cancello elettrico io ed alcuni condomini
abbiamo fatto mettere a verbale il nostro dissenso sia sulle
spese dell'automazione che sulla manutenzione che sul
consumo di elettricità. Questo perchè i box sono 10
all'interno del palazzo e servono solo i 10 condomini
sui 54 di tutto il palazzo. Come possiamo non pagare
l'automazione, il futuro canone di manutenzione ed il
consumo di energia elettrica? Basta il nostro dissenso
messo a verbale sulla delibera? Grazie anticipatamente
per la risposta.
13 dicembre 2008 0:00 - Lorenzo
Vi pongo il seguente quesito: nel corso
dell'assembela del condominio in cui all'ordine del
giorno c'è l'approvazione del consuntivo e la
nomina dell'amministratore si presenta il padre
(estraneo al condominio)dell'amministratore munito di
delega conferitagli da un condomino. La delega non contiene
l'ndicazione di voto vincolato ed è solo generica. Il
padre, con voto determinante, vota a favore del consuntivo e
a favore della nomina della figlia a ricoprire la carica di
amministratore. A vostro avviso non si è tratatto di
conflitto di interessi? E' vero che la giurisprudenza ha
esaminato i conflitti di interesse nei soli casi di delega
attribuita allo stesso amministratore, ma a mio avviso qui
ci troviamo in un caso analogo in cui il padre (tra
l'altro precdente amministratore in passato) vota a
favore della figlia. Grazie per la risposta.
Saluti. Lorenzo
4 agosto 2008 0:00 - rodolfo
in tema di impugnazione di delibere assembleari volevo
sapere se era possibile considerare nulla una assemblea
condominiale viziata dai seguenti fattori 1 è stata
convocata da un amministatore non ancora nominato. 2)
è stato nominato presente una persona che non avendo ancora
effettuato il rogito non era un condomino a tutti gli
effetti, 3) sono state deliberate cose per le quali il
costruttore aveva un chiaro conflitto di interessi,mi
riferisco alla decisione di assumersi l' onere come
condominio del sistema GMS per il telesoccorso dell'
ascensore,per altro senza indicarne il costo.
27 maggio 2008 0:00 - comunione (non condominio)
Intervengo su questo interessante tema per riportare una mia
esperienza diretta e relativa non al caso condominiale ma a
quello più particolare di 5 immobili (uno dei quali di mia
proprietà) che hanno in comune solo le fosse settiche che
sono collocate al di sotto della scivola del mio garage,
all’interno del terreno di mia proprietà esclusiva.
Purtroppo non si è riuscito con gli altri 4 proprietari a
redigere un regolamento per l’ordinaria e straordinaria
amministrazione di queste fosse settiche e quindi ho fatto
ricorso (ex art. 1105 c.c.) al Tribunale per fare nominare
un amministratore. Il ricorso è stato accolto ma la nomina
è stata infelice, buon senso avrebbe suggerito di nominare
un CTU geometra o ingegnere o che svolge attività di
amministrazione condominiale su base continuativa ed invece
è stato nominato un commercialista… In tre anni che
è in carica non è ancora stato in grado di stilare questo
benedetto regolamento per l’ordinaria e straordinaria
amministrazione di queste fosse settiche, in parte anche a
causa del comportamento ostruzionistico di alcuni degli
altri 4 comunisti, ma soprattutto perché non sa che pesci
pigliare e non ha nemmeno l’umiltà di riconoscere di
doversi fare affiancare da altro consulente che possa
aiutarlo. Poi, in occasione delle due ultime riunioni che ha
tenuto, ha cercato di far approvare dei lavori per la messa
a norma dei tombini di queste fosse, tombini che al momento
non sono a vista ma coperti dal basolato che compone la
scivola del mio suddetto garage, questa situazione è stata
ereditata dal precedente proprietario che ha volutamente
ricoperto i tombini (ma nessuno degli altri 4 comunisti gli
ha mai contestato alcunché!) ed in questo stato mi ha
venduto l’immobile anni fa. Alla penultima riunione presso
lo studio dell’amministratore avevano partecipato solo 4
comunisti (me compreso) ed uno di essi aveva anche la delega
del 5° assente e si era messo a verbale che le spese per la
messa in regola dei tombini venivano divise in 5 parti ma
poi, quando l’amministratore ha inviato copia del verbale
al 5° assente, questi ha fatto inviare racc. A/R dal suo
avvocato in cui diceva che si opponeva a questa divisione
delle spese, spese alle quali non riteneva di dover
partecipare. Ora, alla luce dell’art. 1108 c.c. ritengo
che quanto deciso circa la divisione delle spese fosse del
tutto lecito e se colui che non era intervenuto alla
riunione voleva opporsi, avrebbe dovuto farlo nei modi
previsti dall’art. 1109 c.c. ovvero proponendo ricorso
presso l’A.G. e non limitandosi ad inviare una racc. A/R
all’amministratore, mi sbaglio? L’amministratore si
è invece lasciato intimorire ed ha indetto una successiva
riunione alla quale non ho potuto partecipare (ma c’era il
mio avvocato) nel corso della quale si è stabilito di
dividere per 4 e non per 5 le spese per i tombini. Col mio
avvocato ho già chiarito ma volevo sapere: visto che prima
o poi l’amministratore convocherà una nuova riunione
quando avrà pronto il regolamento da sottoporre a tutti i
comunisti, chi sarà assente o comunque volesse opporsi al
regolamento approvato in quella sede, non potrà opporsi
solo con successiva racc. A/R ma dovrà agire in giudizio ai
sensi dell’art. 1107 c.c., giusto ?
8 maggio 2008 0:00 - Avv. Alessandro Gallucci
Tenete presente che spesso in materia condominiale la
Cassazione per sopperire alle lacune della disciplina
codistica,a dir poco striminzita in materia condominiale, ha
spesso applicato analogicamente le norme dettate in materia
societaria. Potrebbe quindi trovare applicazione, in materia
di deleghe all'amministratore e conflitto
d'interessi l'art. 2373 " Il diritto di voto
non può essere esercitato dal socio nelle deliberazioni in
cui egli ha, per conto proprio o di terzi, un interesse in
conflitto con quello della società" Avv.
Alessandro Gallucci, Network Legale Aduc, Lecce
8 maggio 2008 0:00 - FABRIZIO
Il C.C. non pone limiti al numero di deleghe né a chi
queste possano essere concesse e quindi neppure
all'ammnistratore, a meno che il regolamento interno
"contrattuale" non disponga diversamente.
Che poi sia eticamente poco "opportuno" che
l'amministratore voti per se stesso, é un altro
discorso.
Resta il fatto che se
l'amministratore ottiene sempre tante deleghe, significa
che la gente gli dà fiducia e si fida lui e quindi non si
capisce perché una minoranza vorrebbe soverchiare quanto
esprime la maggioranza (anche se a mezzo delega).
Per l'ascensore, B non può impedire ad A di
istallarlo.
Ci sono ormai cataste di sentenze
contro chi vorrebbe impedire tali istallazioni.
Nella peggiore delle ipotesi A se lo pagherà tutto lei.
Ma ci sono stati anche dei casi in cui la parte
dissenziente non solo non é riuscita ad impedire
l'istallazione, ma addirittura é pure stata condannata
a partecipare alle spese di costruzione !
Per
questo bisogna vedere come é fatto il condominio.
Ad ogni buon conto anche 1 solo condomino può farsi
l'ascensore, al massimo , se gli va male, se lo pagherà
tutto lui, ma lo può fare.
Ormai, con le leggi
per il superamento delle barriere architettoniche, elevatori
ed ascensori hanno la corsia preferenziale !!
7 maggio 2008 0:00 - Carmela
sc. B con maggioranza di 12 appartamenti impone scala A con
6 unità immobiliari a non installare ascensore: anche
questa delibera assembleare può essere impugnata? Nella
fattispecie lo stabile del quartiere umbertino (fine 800) di
Roma non è nato con l'ascensore. Anche i condomini
della scala B lo hanno installato circa 10 anni fa,
utilizzando parti comuni del cortile, così come verrebbe
installato quello della scala A. E' già stato
effettuato studio di fattibilità da un illustre ingegnere
che si occupa principalmente di collaudi di ascensori a
livello nazionale. Come dobbiamo procedere, noi della scala
A, al fine di ottenere questa innovazione? Tra l'altro
la scrivente è assistente di madre invalida (Legge 104/92)
5 maggio 2008 0:00 - Avv. Alessandro Gallucci
L'amministratore può avere deleghe (salvo diversa
previsione del regolamento), anche per la sua riconferma se
sono espressamente concesse anche per quel punto
all'ordine del giorno. Avv. Alessandro Gallucci,
Network Legale Aduc, Lecce
4 maggio 2008 0:00 - Giuseppe Tozzi
L'Amministratore non puo' ricevere deleghe dai
condomini, neppure quando deve essere approvato il suo
bilancio. L'Amministratore è garante del Condominio e
non dei suoi interessi. Svegliatevi, o Condomni, quasi tutti
gli Amministratori, sono dei lestofanti, perchè
approfittano della buona fede dei condomini, ignoranti della
materia o perchè non vogliono farsi cattiva volontà , per
fare il gioco delle tre carte. Parola del Grillo Parlante.
1 maggio 2008 0:00 - orlandofurioso
Verifica nel regolamento di condominio se
l'amministratore può avere deleghe. Sicuramente
non può far valere le sue deleghe per determinare la sua
rielezione per conflitto di interessi. Cerca con google
"amministratore condominio deleghe".
1 maggio 2008 0:00 - giulietta
mi è chiaro quando è possibile impugnare le delibere
assembleari, ma vorrei sapere se un amministratore può
rappresentare tante deleghe quanto gliene pare: infatti
questo è il nostro caso - tra amministratrice e costruttore
hanno tanti millesimi in proprio o per delega che dopo 5
anni non riusciamo a cambiare amministratore che così può
decidere quello che vuole _ a chi affidare i lavori -anche
se il preventivo è superiore e meno affidabile di altri:
Come si può risolvere questa questione?grazie per
l'attenzione. giulietta tattanelli