Mi dispiace contraddirti ma non sono d'accordo su quello che
sostieni. Ti preciso che sono un tecnico ingegnere che si
occupa spesso e volentieri di sistemzioni di facciate degli
edifici. Purtroppo, come al solito in Italia, le sentenze o
addirittura le leggi sostengono tutto ed il contrario di
tutto. E' particolarmente difficile se non impossibile
stabilire ciò che visibile in facciata può considerarsi o
meno di ornamento o decoro. A mio modesto avviso, per ciò
che concerne i balconi aggettanti, va considerato tutto
quello che risulta visibile dall'esterno (parapetti,
sottobalconi, frontalini, ecc.) di competenza comune poichè
sono tecnicamente elementi aventi funzione architettonica
anche dal punto di vista della forma che danno nel loro
complesso a qualsiasi edificio. Ma c'è di più, non può
assolutamente sottovalutarsi il principio affermato che le
facciate esterne degli edifici non appartengono a coloro che
li abitano ma a coloro che guardano dall'esterno. In più
qualsiasi cosa avesse competenza esclusiva, consentirebbe al
proprietario di poterne fare ciò che vuole. Quindi ad
esempio l'eslusività permetterebbe di colorare un
sottobalcone o una parte esterna del parapetto o un
frontalino diversamente dagli altri presenti su una facciata
di qualunque edificio, addirittura eventuali ringhiere
potrebbero essere sostituite con altre di disegno diverso e
così via. Quindi a rigor di logica la possibilità legale
di un qualsiasi comune nell'imporre un intervento in
facciata e non necessariamente per l'incolumità (ad esempio
la colorazione della tinteggiatura) sarebbe un abuso, il che
mi suona particolarmente male. Detto questo il problema a
mio parere sarebbe di facile soluzione qualora si
distinguesse tra ciò che si può vedere e ciò che non si
può osservare dall'esterno ed in tutta sincerità
l'orientamento del legislatore nelle normative di settore,
mi è sembrata in questa direzione. Distinti Saluti.