Spesso alcuni stabilimenti impediscono, infatti, anche
l’accesso al mare o, comuqnue, pretendono il pagamento di
un biglietto anche per il transito e l’accesso alla
battigia, violando quanto sancito dalla Finanziaria 2007
che, all’art. 1 comma 251 sancisce, inderogabilmente:
‘E’ fatto obbligo per il titolare delle concessioni di
consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il
raggiungimento della battigia antistante l’area ricompresa
nella concessione, anche al fine della balneazione’.
L’accesso alla spiaggia, DIRITTO innegabile, è dunque
libero e GRATUITO ed il titolare del lido non può
pretendere alcun pagamento e deve consentire il transito del
bagnante alla battigia (o bàttima), ossia alla striscia di
spiaggia, normalmente di 5 metri, contro cui battono le
onde. L’impedimento o la richiesta di un costo rappresenta
una violazione della summenzionata Legge nazionale e va
denunciato alle Istituzioni, alle Aziende interessate ed
all’Autorità Marittima territorialmente competenti.