Il dpr 137/2012 parla di professioni regolamentate cioè
con tanto di apposito albo per l' iscrizione e al momento
non esiste alcun albo per gli amministratori di condominio.
Perciò gli amministratori di condominio non sono obbligati
a stipulare nessuna polizza per la responsabilità
professionale, anche se con tutte le varie dinamiche che poi
si verificano nella pratica, sarebbe consigliabile
stipularne una.
Un altro aspetto che secondo me andrebbe chiarito è quello
relativo ai corsi per amministratore di condominio e sui
soggetti abilitati a tenere questi corsi.
Buona giornata
1 maggio 2015 11:03 - lucillafiaccola1796
quegli amminestratori di condomini che si sono accaparrati
mezzo quartiere con spese per condominio di centomila euro
l'anno, manco fossero una multinazionale con spese ma non
introiti, quanto dovrebbero spendere di polizze? per me è
tutta una fregatura!!!! ma chi ci crede... poi gli
amministratori continuano ad amminestrare anche se non
nominati da anni ed anni perhé ci sono più ignavi che
intelligenti?
29 aprile 2015 14:53 - sugar magnolia
ragazzi, c'er scritto soopra, mentre si apre la piccola
schermata per inserire un commento (copio/incollo)
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29 aprile 2015 11:05 - Anna18
Buongiorno, sono anni che l'acqua piovana filtra dal
terrazzo del proprietario sovrastante e i calcinacci
dell'intonaco continuano a cadere oltre che arrugginire i
ferri del cemento armato. L'amministratore ha fatto fare il
preventivo di spesa per lavori all'intera palazzina,
costituita da due piani, che ha diversi problemi. Non
essendoci la possibilità economica per sostenere la spesa
per l'intervento complessivo, posso obbligare l'intervento
per bloccare l'infiltrazione d'acqua che limita il godimento
del mio terrazzo ed arrugginisce i ferri del cemento armato?
29 aprile 2015 9:39 - Alessandro Gallucci
il d.p.r. che cita riguarda le professioni regolamentate
(avvocati, ingegneri, ecc. ecc.) e non l'amministratore
condominiale, la cui attività va annoverata tra le
professioni non regolamentate in ordini e collegi di cui
alla legge n. 4 del 2013.
29 aprile 2015 9:03 - apuo62
Buongiorno. Faccio una segnalazione e chiedo conferma con il
massimo spirito di collaborazione. Dall'agosto 2013 tutti i
professionisti debbono stipulare idonea polizza
professionale come previsto dalla Riforma delle Professioni
(Dpr 137/2012): “il professionista è tenuto a stipulare
idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente
dall’esercizio dell’attività professionale”.
L'assenza della polizza non prevede sanzioni mentre è
obbligatorio per il professionista informare i propri
clienti al momento dell'incarico circa gli estremi di
polizza ed i relativi massimali.
Gli amministratori quindi, ai sensi del Codice Civile, non
hanno obbligo di polizza mentre ai sensi del DPR citato,
come qualunque altro professionista, debbono dotarsene ed
indicarne gli estremi nel preventivo che, senza alcuna
eccezione, debbono presentare ai potenziali clienti?
E' così? E' giusta questa mia interpretazione?
Cordiali saluti,