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3 giugno 2015 10:37 - paolodefina
Buongiorno a tutti,
Riguardo alla tutela speciale riservata ai condomini dell'articolo 63, ovvero al fatto che i fornitori devono richiedere i pagamenti prima di tutto direttamente ai morosi, attanzione perché molto spesso questa tutela si perde a causa del fatto che moltissimi amministratori non comunicano ai creditori i dati dei condomini morosi, e anzi fanno partire dei decreti ingiuntivi per mezzo di avvocati, invece che inviare i decreti direttamente senza l'ausilio di un avvocato.

Come da Articolo 63 del nuovo Codice Civile del Condominio al punto 1 si legge:
"Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, l'amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, ed e' tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino, i dati dei condomini morosi."

Tale ingiunzione non richiede l'assistenza di un avvocato, l'invio di solleciti di pagamento o la convocazione dela giudice della controparte.
Il titolo resta esecutivo, anche se la controparte presenta opposizione. In questo modo, il creditore può recuparare in tempi rapidi quanto dovuto, e l'amministratore avere copertura per le altre spese determinate dalla morosità, permettendo ai condomini di anticipare nulla o somme molto limitale.
In alternativa l'amministratore piò anche rivolgersi ad un legale per l'ingiunzione di pagamento, ma chò comporta un processo e non più un procedimento, con tempi e costi più alti, e la perdita della tutela speciale riservata ai condomini dall'articolo 63.

Il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo nonostante opposizione (Cass. 10 aprile 1996, n. 3296) come strumento di riscossione di un credito o come ordine di consegna di un bene o di un documento, può essere richiesto e ottenuto da qualsiasi cittadino, impresa, azienda o condominio che vanti un credito nei confronti di un debitore. Il decreto ingiuntivo può essere emesso dal giudice di pace o dal tribunale competente solo se presentato con specifica istanza con allegata la prova del mancato saldo delle somme dovute.
http://www.guidafisco.it/decreto-ingiuntivo-esecutivo-872

I vantaggi sono i tempi più veloci, assenza di costi di avvocato con tutti i problemi connessi e salvaguardia del diritto citato nell’articolo 63 del nuovo Codice Civile del Condominio al punto 1, ovvero la possibilità di comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che interpellino l’amministratore, i dati dei condomini morosi.
8 maggio 2015 20:53 - Annapaola Laldi
Per Caludioser

Grazie della precisazione. Condivido il suo auspicio.
8 maggio 2015 15:01 - claudioser
Sig.ra Landi,
mi scuso per il tono troppo "perentorio" che ho usato nel mio commento precedente. Con quel commento desideravo e desidero soltanto trasmettere che non tutte le aziende di settore hanno l'atteggiamento descritto dal ricorso presentato dall'ADUC, e che quindi non è buono come per tutte le cose generalizzare. Noi comunque auspichiamo sempre di più che si instauri un clima di dialogo con le autorità per risolvere queste criticità tipiche delle forniture idriche condominiali.
Un cordiale saluto
8 maggio 2015 13:29 - Annapaola Laldi
Chiedo scusa. Si vede che ho letto l'intervento di caludiser con troppa velocità e non mi sono soffermata sui dati che fornisce (nome della ditta e sito internet). Mi riprometto di approfondirne la conoscenza.
8 maggio 2015 13:03 - Annapaola Laldi
Per Claudioser

Non capisco perché se la prenda per una ipotesi che ho avanzato e che a proposito dell'eventuale "lucro o guadagno illecito" lo identifica
"quando i letturisti trattengono le somme pagate dai condomini puntuali in attesa di versarle a Publiacqua solo quando avranno pagato anche i ritardatari".
Che ci siano (stati) casi del genere, pare sia assodato da tempo. Sono molto contenta di sapere che la ditta che Lei dice di rappresentare (a proposito, come si chiama, dove si trova?) agisce in modo così corretto e cristallino. Mi viene da dire: ce ne fossero!
Aspetto dunque che sia svelata l'identità di questa impresa. Grazie dell'attenzione.
8 maggio 2015 10:41 - claudioser
Vi invito ad essere cauti su termini come "guadagno illecito" come cita la sig.ra Landi e invito l'ADUC a moderare con più efficacia i commenti che contengono frasi diffamatorie in quanto sarà nostra cura tutelare la nostra immagine nei modi che riterremo più opportuni. La nostra ditta infatti che qui rappresento (Ditta Taglialegna - www.serviziacqua.com) non si riconosce in quanto descritto nell'esposto dell'ADUC in quanto i nostri versamenti sono in tempo reale e tempestivi e non provvediamo a trattenere importi come invece diversamente rappresentato dalle affermazioni di cui sopra. Voglio far presente inoltre che siamo L'UNICA impresa che si sta impegnando a mettere in campo iniziative di massima trasparenza visti proprio gli sviluppi dell'operato di Publiacqua degli ultimi anni. Infatti siamo gli unici che mettiamo a disposizione dell'amministratore/delegato di condominio e di un consigliere condominiale tutti i dati dei pagamenti dei clienti verso di noi e dei versamenti della nostra impresa verso Publiacqua, pertanto da parte nostra viene messo tutto lo sforzo possibile per informare e rendere chiari i dati sui pagamenti e agevolare le procedure in caso di morosità. E sinceramente, leggere questi commenti e questo qualunquismo è dimostrazione della poca competenza sull'argomento e poca conoscenza che si ha del nostro settore e del nostro lavoro, settore che è sempre stato in silenzio di fronte ai continui attacchi mediatici da parte di testate giornalistiche e dell'opinione Pubblica.
8 maggio 2015 10:17 - Annapaola Laldi
Seguo con attenzione questa battaglia contro una prepotenza stupida e inaudita e faccio tanti auguri perché sia vinta una volta per tutte. Voglio mettere in evidenza anche l'aspetto di "lucro indebito" che soggiace alla prassi contro cui si sta lottando. Mi pare che ciò avvenga quando i letturisti trattengono le somme pagate dai condomini puntuali in attesa di versarle a Publiacqua solo quando avranno pagato anche i ritardatari. Già questa è una prassi inammissibile che dà un guadagno illecito (la valuta bancaria) a questi letturisti.
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