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14 ottobre 2015 14:51 - Jean6
Sono d'accordissimo !!! Il mio ex Amministratore, anche se aveva seguito il corso di formazione presso una prestigiosa Associazione, non sapeva suddividere le varie spese, tanto che ... per evitare problemi (che poi sono invece emersi) un espurgo lo ha suddiviso per tutti i condomini, senza tenere conto delle colonne presenti nel condominio!
Dichiarazioni rese dallo stesso durante le assemblee e naturalmente verbalizzate senza prima informarsi agli enti competenti con il risultato che quanto veniva detto non corrispondeva alla realtà! Insomma, una Grande confusione!
A mio avviso ci vuole più collaborazione tra Amministratore e condomini.
8 luglio 2015 10:17 - Antonio 1995
Buongiorno.
Più che corsi on-line, gli svolge il lavoro di amministratore condominiale dovrebbe studiarsi meglio la Legge e applicarla. Un amministratore competente eviterebbe molte discussioni che a volre si tramutano in Cause legali.
Parlo di alcuni amministratori (anche iscritti a prestigiose associazioni come ANACI e A.N.AMM.I.) che non sanno suddividere correttamente le spese condominiali di “Pulizia e Luci delle scale” e le spese d’uso dell’ascensore Condominiale o meglio identificate dalla giurisprudenza come “Spese della Comodità”
Essi infatti applicano erroneamente i criteri dettati dall’Art. 1124 c.c. “per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l'altra metà esclusivamente in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo” anziché applicare correttamente il criterio legale dettato dall’ Art. 1123cc comma secondo o in applicazione analogica solamente in base al criterio proporzionale dell’altezza dal suolo di ciascun piano o porzione di piano come confermato dalla pressoché unanime giurisprudenza .

Cass., sez. II, n. 432 del 12/01/2007
Tribunale Milano Sez XIII 26.01.2012
Tribunale di Potenza 07.05. 2012
Cass. civ., sez. II, 3 ottobre 1996, n. 8657, Calvigioni c. Condominio di via Fucini n. 284
in Roma, in Arch. loc. e cond., 1997, 80
Trib. civ. Bologna, sez. V, 27 febbraio 1986, n. 357, Cond. Via Marconi 6 c. Zerbini e altri, in Arch. loc. e cond. 1986, 477

La disposizione di riparto contenuta nell’art. 1124 cod. civ. PRIMA PARTE del primo comma, “La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari” = millesimi di Proprietà, non può trovare applicazione analogica con riferimento a spese diverse da quelle espressamente considerate dal codice.
I criteri dell’art. 1124 C.C. attengono alla specifica tipologia di spese che servono per la conservazione delle parti comuni e a tutelare l'integrità e il valore capitale delle cose e cioè spese di “Manutenzione e Sostituzione” delle Scale e degli Ascensori”.
Diversamente le “Spese di Pulizia e Luci delle Scale” sono da considerarsi, invece, come spese utili a permettere ai condomini un più confortevole uso o godimento delle cose comuni e di quelle proprie e la cui ripartizione va, pertanto, effettuata in conformità al dettato dell’ art. 1123 c.c. comma secondo “Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne“
La disposizione di riparto contenuta nell’art. 1124 cod. civ. prima parte del primo comma, “La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari”, secondo la quale la metà (il 50%) delle spese per la ricostruzione e manutenzione delle scale e degli ascensori va effettuata in base ai millesimi di Proprietà, non può trovare applicazione analogica con riferimento a spese diverse da quelle espressamente considerate .
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