Floris, nella sua trasmissione dimartedì sulla La7 del
27/09/2016 ha tirato fuori per la terza volta questo
problema (l'aveva fatto anche la Gabanelli su Report in
sintonia con tutte le pubblicità !?!). Nelle prime due
volte è stata chiaramente una pubblicità in perfetta
sintonia con tutte quelle che sono in giro. Questa volta si
è ripetuto il solito bla, bla, bla, ma la rappresentante di
ADUC ha finalmente chiarito che è possibile derogare
all'obbligo dietro le condizioni che sappiamo. Finalmente
un'altra voce che tenta di spezzare questo inganno (ha
cominciato Confedilizia, il sito di Voltimum ed ora una
associazione dei consumatori, ADUC, seppure molto
sommessamente).
14 agosto 2016 5:38 - Maurizio2811
Virginio; è un po' forte dire che faccio delle
"affermazioni forti". Io mi attengo semplicemente a delle
constatazioni di carattere tecnico e di carattere normativo
che queste direttive sembrano scavalcare in un sol colpo in
una contraddizione totale, da cui il pensiero va ad una
dubbia forzatura legislativa tutta italiana. In fin dei
conti la direttiva europea da delle indicazioni sul come
risparmiare energia, che possono essere accettate o no dai
vari stati con le clausole sulla possibilità di deroga e
tutta la campagna che è stata fatta su questa faccenda
tende a convincere che questi lavori debbano essere fatti
comunque in un inganno totale. Se poi qualcuno mi dimostra
da tecnico e non da avvocato di parte, che le mie deduzioni
sono errate, ben venga, sono sempre pronto ad imparare. Non
sono un termotecnico qualificato, ma un normale utente con
forti conoscenze tecniche; del resto per capire queste cose
è più che sufficiente aver studiato fisica tecnica in un
qualsiasi corso di ingegneria. Ho detto che le decisioni
prese puntano ad ignorare tale faccenda attendendo gli
eventi, quindi non vedo come io possa applicare quanto
affermo. Per rifinire il mio concetto, nel caso che
l'assemblea dia il via ai lavori e nel caso che poi sorgano
dei problemi nell'esercizio di tali sistemi, mi domando chi
sarà il responsabile che ne subirà le conseguenze. Non
certo il politico che ha emanato tali direttive, in quanto
sono presenti delle possibilità di deroga che evidentemente
l'assemblea non ha considerato; non la ditta installatrice
che ha semplicemente soddisfatto la richiesta di una "libera
assemblea condominiale"; il cerino resta in mano
all'amministratore che non ha illustrato tutti (dico tutti)
gli aspetti di questa faccenda, o peggio ha detto che i
lavori devono comunque essere fatti. La cosa che mi lascia
basito è proprio il fatto che le associazioni dei
consumatori tacciono, o addirittura si sono adeguati al coro
generale che ha creato questo tormentone.
13 agosto 2016 19:55 - virginio6713
maurizio 2811 fa affermazioni forti.
desidero sapere se egli è un termotecnico qualificato e se
ha già applicato quanto afferma
Desidero altresì conoscere il parere di Aduc in merito
grazie
10 agosto 2016 22:39 - Maurizio2811
Alessandro, resta comunque la possibilità di deroga
conseguente alla affermazione che recita "nella misura in
cui sia tecnicamente possibile, efficiente in termini di
costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici
potenziali", indipendentemente dalla vetustà dell'edificio;
se la centralina climatica è ben regolata e l'impianto non
ha subito trasformazioni rispetto al progetto originale (i
progetti fatti 50anni fa erano forse migliori di quelli
odierni che, per mia constatazione, sono abbastanza
superficiali), allora qualsiasi tecnico abilitato e onesto
deve ammettere che non è possibile ridurre i consumi,
cadendo nel "non efficiente in termini di costi e
proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali",
come ben dice Confedilizia. In questo senso va intesa quella
mia affermazione, convalidata da un semplice calcolo della
"serva" fatto sul mio edificio, per cui è stato deciso di
non muovere un dito in attesa degli eventi. La regione Lazio
non si è espressa e nessun organo ufficiale sa dare
indicazioni precise; quando arriveranno le multe, se
arriveranno, allora passeremo la palla agli avvocati, decisi
a non sottostare ad una imposizione che sa molto di
corruttela operata da ditte principalmente del Nord Europa,
non nuove a queste situazioni (vedi Siemens condannata per
corruzione internazionale o lo scandalo Volkswagen che la
dice lunga sul modo di agire di queste ditte, e noi abbiamo
la nomina)
10 agosto 2016 16:46 - alessandro9300
Non posso che fare un plauso a Maurizio2811 per la
chiarezza.
Purtroppo l'affermazione finale non è corretta o almeno è
impraticabile.
Non si può in alcun modo affermare che "gran parte
dell'Italia è esentata da questo obbligo".
Faccio un esempio:
Fase 1 - DIRETTIVA 2002/91/CE - 16 dicembre 2002 -
rendimento energetico nell'edilizia riporta:
Articolo 6 - Edifici esistenti - Gli Stati membri provvedono
affinché, allorché edifici .... subiscono ristrutturazioni
importanti, il loro rendimento energetico sia migliorato al
fine di soddisfare i requisiti minimi per quanto
tecnicamente, funzionalmente ed economicamente fattibile.
Fase 2 - Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192
(recepimento) - Titolo I - PRINCIPI GENERALI - Art. 3.
Ambito di intervento (modificato dall'art. 1 del d.lgs. n.
311 del 2006) prevedeva al comma 2: Nel caso di
ristrutturazione di edifici esistenti, e per quanto riguarda
i requisiti minimi prestazionali di cui all'articolo 4, è
prevista un'applicazione graduale in relazione al tipo di
intervento.
A tale fine, sono previsti diversi gradi di applicazione (in
pratica limitatamente a ristrutturazioni "importanti")
Fase 3 - La legge regionale Piemonte corrispondente,
L.R.n.13 del 28/5/2007, ripete il concetto: ART. 2(Ambito di
applicazione) 1. Agli edifici .... esistenti, oggetto di
ristrutturazione edilizia, ....
Fase 4 - Ecco che arriva la Delibera di Giunta Regionale
Piemonte 4/8/2009, n. 46-11968 dove un bello spirito ha
aggiunto: gli edifici esistenti ......... la cui costruzione
è stata autorizzata prima del 18.07.1991 ..... in ogni caso
entro il 01.09.2012 (attenzione: "in ogni caso" !!!)
Comunque interpellato un avvocato esperto di diritto
amministrativo: si potrebbe fare un ricorso al TAR in quanto
la DGR eccede le leggi precedenti ? Risposta: certamente! ma
se la sente ?
Quindi stessa risposta "gran parte dell'Italia è esentata
da questo obbligo", ma chi se la sente ?
10 agosto 2016 4:07 - Maurizio2811
La cosa più importante di questo articolo è rappresentata
dall'ultima frase, mai messa in evidenza come si dovrebbe:
non è tecnicamente possibile o non è efficiente in termini
di costi, sproporzionati rispetto ai potenziali risparmi
energetici. Ricordiamo che la direttiva europea si rivolge a
tutti i paesi dell'UE, considerando che le modalità
costruttive degli edifici e le condizioni climatiche del
nord Europa sono completamente diverse da quelle del sud
Europa e anche in Italia la situazione dei paesi in zona
climatica F sono completamente diverse da quelli che si
trovano in zona climatica A (per semplificare non si possono
mettere sullo stesso piano un edificio di Aosta con un
edificio di Lampedusa). Da questo punto di vista la
precisazione suddetta assume una importanza vitale.
Ci sono due impedimenti tecnici da considerare; non è
possibile diversificare le temperature degli appartamenti se
questi non sono sufficientemente disaccoppiati termicamente;
fino agli anni 80 l'impianto di riscaldamento prevedeva
uguale temperatura in tutti gli appartamenti e quindi questo
disaccoppiamento era irrilevante con una trasmittanza delle
pareti divisorie che si aggira intorno ai 2 W/mqK quando va
bene. Dopo tale data la normativa ha imposto una
trasmittanza al massimo di 0,8 W/mqK e nel caso di impianti
autonomi ancora più stretta. Quindi creando forti
differenze tra appartamenti si innescherebbero notevoli
furti di calore a tutto vantaggio di coloro che tengono
spenti i propri radiatori. In questi edifici quindi, con la
contabilizzazione che simula un impianto autonomo, si
andrebbe fuori legge. Qualcuno ha detto che comunque la
presenza di rubinetti permetterebbe di diversificare le
temperature, ma bisogna considerare che in assenza di un
vantaggio economico nessuno si sognerebbe di chiudere questi
rubinetti; nei vecchi impianti la loro presenza poteva
permettere di abbassare la temperatura in caso di patologie
respiratorie, quindi in casi particolari che riguardavano la
salute dei condomini; ciò avrebbe provocato un abbassamento
di temperatura degli appartamenti adiacenti perfettamente
sopportabili per i rapporti di buon vicinato, senza comunque
che i vicini sopportassero un aggravio di spesa, cosa invece
che accadrebbe nel caso di contabilizzazione.
Un secondo problema tecnico si presenta negli impianti a
distribuzione verticale (che in genere coincidono con i casi
detti sopra). Non esiste un modo metrologicamente legale per
misurare i consumi. La normativa pretende che gli strumenti
di misura abbiano una incertezza al massimo del 5% (che è
poi la direttiva MID), mentre i sistemi a ripartizione hanno
incertezze comprese tra il 4 e il 16%, tipicamente il 10%,
come risulta da una indagine dell'ENEA e dello stesso MiSE;
quindi con questi sistemi andiamo completamente fuori legge
e se adottati possono portare a notevoli diatribe
condominiali; inoltre non sono omologati, non sono
omologabili e non sono verificabili; quindi non sapremo mai
se stiamo pagando il giusto e nel caso di indicazioni di
consumi anomali sarebbe impossibile reclamare o fare una
verifica.
Veniamo alle successive voci "efficiente in termini di
costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici
potenziali"; se un condominio è ben bilanciato con una
centralina climatica scrupolosamente regolata in modo da
mantenere i 20+2 °C, media giornaliera imposta per legge,
per qualunque condizione climatica, è impossibile
risparmiare, a meno che qualcuno non spenga i suoi
radiatori, ma questo urta con la precedente discussione sul
disaccoppiamento tra appartamenti. Il risultato è che non
si avrebbe nessuna diminuzione dei consumi e un aggravio dei
costi sia per l'installazione, sia per la conduzione del
sistema, andando in una efficienza addirittura negativa. Per
esperienza personale già nella zona climatica D si va
sicuramente in deroga, a maggior ragione nella C, B ed A;
nella E Confedilizia Reggio Emilia già si è attivata per
aiutare i condomini a decidere se il lavoro risulta
conveniente mettendo a disposizione gratuitamente tecnici
abilitati. Da tutto questo discorso si deduce che gran parte
dell'Italia è esentata da questo obbligo, nel pieno
rispetto della direttiva europea e mi dispiace che ADUC non
prenda iniziative a tal riguardo in difesa dei consumatori.
9 agosto 2016 19:40 - lucillafiaccola1796
a forza di HAARP, scie chimiche e diavolerie del frassico
americagne, non avremo più bsogno di riscaldarci, neanche
in inverno, ma di rinfrescarci...a tutto ventilatore o aria
condizionata fredda. Tranquilli...risprmieremo per il caldo
e spenderemo per il freddo. ai gestori telefonici oops
energetici ah ah ah non gliene frega, anzi!!!!