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31 marzo 2018 18:44 - fperna
In parte sbagliato. L'estensione p7m è solo una delle "tante" ammesse per la firma digitale. La firma digitale riconosciuta da Agid può essere applicata anche in formato PAdES (con estensione pdf) mediante imbustamento del documento PDF in un contenitore definito in base allo standard ETSI TS 102 778 recepito dal Ns ordinamento.

Da segnalare inoltre, ma solo per onore di cronaca, che diversi Comuni italiani accettano documentazione via PEC provenienti dal cittadino, es. richiesta di variazione residenza, ALTERNATIVAMENTE via posta elettronica ordinaria ma con firma digitale o tramite PEC senza firma digitale.

In effetti dei già pochissimi cittadini in possesso di PEC ancora meno ha una firma digitale certificata e dimestichezza con l'attrezzatura necessaria all'uso
1 marzo 2018 13:13 - TOTOGIU
Buongiorno, si può avere copia della sentenza? Grazie
1 marzo 2018 0:03 - claudio8633
e' assolutamente giusto.
un pdf giunto in una mail NON certificata e ANONIMA come la nostrana PEC effettivamente "non è idoneo a garantire con certezza né l'autore né la sua integrità"

La PEC non e' tecnicamente in grado di garantire nulla piu' di una mail pippo@libero

io non vedo dove sia la necessita' di tale sentenza o dell'articolo.

spieghe

allarovescia.blogspot.it/2016/05/peccato-che-esisti.html

(occhio che gli sciroccati dell'aduc aggiungono spazi e spesso troncano pezzi)
28 febbraio 2018 10:55 - fdelbene
La sentenza, se riportata correttamente, sembra essere troppo restrittiva, in quanto -posto che gli allegati della PEC vanno firmati digitalmente- esistono altre modalita' di firma digitale oltre alla busta .p7m, come ad esempio la firma "interna" al pdf, che non ne altera l'estensione.
File Protector, uno degli strumenti di firma piu' utilizzati dalle PA, supporta infatti entrambe queste modalita' di firma.
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