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15 aprile 2019 18:40 - enniusfirst
x emilio

Dotte cose hai scritto , rimane il dettato costituzionale, che é a capo dell'ordinamento giuridico italiano, che parla di famiglia solo in presenza di matrimonio.
Se i padri costituenti avessero pensato ad altre aggregazioni , oltre al matrimonio, lo avrebbero scritto.
Così non è stato.
Per cui possiamo sostenere che le unioni civili sono similari al matrimonio peccato che non siano contemplate in costituzione la quale parla, ad oggi, di famiglia in presenza di matrimonio e non altro.

Per quanto attiene l'evoluzione del diritto dello Stato che il diritto naturale non può impedire, ne prendo atto.
Anzi, in futuro, sempre in previsione dell'evoluzione del diritto dello Stato per quanto attiene il riconoscimento di aggregazioni affettive ed economiche, non possiamo che essere aperti a qualsiasi innovazione.
Prendiamo il caso di una persona che pone in cima alla sua scala di attenzioni economiche ed affettività il proprio cavallo o cane.
Non vedo perché si debba negare a questo cittadino il riconoscimento di una sorta di unione giuridica ad hoc atta a soddisfare le sue esigenze.
Perché negare questo diritto agli animalisti ?
14 aprile 2019 23:01 - emilio2010
Il riconoscimento della famiglia quale società naturale, contenuto nell'articolo 29 della Costituzione, implica che la famiglia sia una società esistente in natura, preesistente all'ordinamento giuridico ma fondata su un negozio giuridico.

Il diritto naturale si combina perciò con il diritto dello Stato, ma non per impedire a quest'ultimo di evolvere.

L'ordinamento giuridico italiano ha preso atto più volte delle modifiche intervenute nella nozione di famiglia fondata sul matrimonio, così come percepita nella società:
- introducendo il divorzio, per far cessare i matrimoni non più desiderati da uno dei coniugi (1970);
- riformando il diritto di famiglia per equiparare tra l'altro i diritti delle donne e quelli degli uomini e aumentare i diritti dei figli nati fuori dal matrimonio (1975);
- abolendo il delitto d'onore (1981);
- abolendo ogni discriminazione personale e patrimoniale tra i figli (2012).

L'ordinamento giuridico ha preso inoltre atto, in armonia con i progressi giuridici realizzati nella gran parte dei paesi democratici, che esistevano formazioni sociali diverse dalle famiglie fondate sul matrimonio tra un uomo e una donna, ma fondate comunque sugli stessi principi e sentimenti, e le ha riconosciute con la legge sulle unioni civili tra persone dello stesso sesso (2016).

Riconoscere ciò che avviene in natura vuol dire riconoscere che la società cambia.


***

"La norma, che ha dato luogo ad un vivace confronto dottrinale tuttora aperto, pone il matrimonio a fondamento della famiglia legittima, definita “società naturale” (con tale espressione, come si desume dai lavori preparatori dell’Assemblea costituente, si volle sottolineare che la famiglia contemplata dalla norma aveva dei diritti originari e preesistenti allo Stato, che questo doveva riconoscere)." [Corte cost., sent. 138/2010]
11 aprile 2019 22:36 - enniusfirst
Sulla famiglia, giuridicamente, non può che esistere che un pensiero unico perche questo è prescritto dalla nostra Costituzione, la più bella del mondo, che la riconosce come tale solo se in presenza di matrimonio.

Art. 29.
La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come societa` naturale fondata sul matrimonio...

Per cui, pur in presenza della tesi illuminista sostenitrice che tutte le culture che trattano delle unioni civili vanno accettate, ogni altra aggregazione la possiamo appellare come vogliamo, ma escludendo il termine di famiglia.

Quindi, non facciamo confusione ricordandoci che la risposta perfetta non è di questo mondo...
11 aprile 2019 10:53 - DanieleA
Brava Annapaola, sei la penna migliore dell'Aduc.
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