Una legge interessante. Mi chiedo qual'è il tipico profilo
di una persona che non ha ancora compiuto 36 anni, ha un
Isee inferiore ai 40.000 euro, e può permettersi una casa.
11 giugno 2021 9:41 - ViBiFi
Gentile Apusoft,
l’articolo commenta il testo del decreto nella versione
attuale, senza nulla togliere o aggiungere.
Siamo confidenti che la conversione in legge e gli auspicati
chiarimenti ufficiali scioglieranno i tanti dubbi
interpretativi che emergono dal testo, che in alcuni
passaggi non appare in linea con i dichiarati intenti
agevolativi.
10 giugno 2021 11:45 - apusoft
La mia non è una richiesta di consulenza personale.
E' una richiesta di approfondimento riguardo il vostro
articolo (pubblico per internauti).
Avete riportato delle informazioni che non mi sembrano
corrispondere con il testo del Decreto, per cui vi chiedo
per favore di motivarle.
Credo sia utile per tutti gli internauti che leggeranno il
vostro articolo.
10 giugno 2021 11:23 - VDonvito
Questo è uno spazio di dibattito tra internauti.
Per la consulenza: https://www.aduc.it/info/scrivici
10 giugno 2021 10:32 - apusoft
Buongiorno, ho letto questo vostro articolo sul tema DL
Sostegni bis, che trovo molto simile ad altri letti sul web
in questi giorni.
Vorrei per favore chiedervi sulla base di quale aspetto del
Decreto indicate che il requisito sull'ISEE inferiore a
40.000 Euro sia applicabile anche nei casi in cui la
cessione sia soggetta ad Iva.
Il comma 7 dell'art. 64 infatti riporta tesualmente che "Per
gli atti di cui al comma 6, relativi a cessioni soggette
all'imposta sul valore aggiunto, è attribuito agli
acquirenti che non hanno ancora compiuto trentasei anni di
età nell'anno in cui latto è stipulato un credito
d'imposta di
ammontare pari all'imposta sul valore aggiunto corrisposta
in relazione all'acquisto. Il credito d imposta può essere
portato in diminuzione dalle imposte di registro,
ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute
sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di
acquisizione del credito, ovvero può essere utilizzato in
diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche
dovute in base alla dichiarazione da presentare
successivamente alla data dell'acquisto; può altresì
essere utilizzato in compensazione ai sensi del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta in
ogni caso non dà luogo a rimborsi."
L'unico requisito che si legge è riferito al non aver
compiuto 36 anni di età.
Non si leggono riferimenti all'ISEE.
C'è un riferimento a "gli atti di cui al comma 6", ma
realisticamente con questo si intenderà "Gli atti
traslativi a titolo oneroso della proprietà di prime case
di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale
A1, A8 e A9, come definite dalla nota II -bis all'articolo
1, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato
con decreto del Presidente della repubblica 26 aprile 1986,
n. 131, e gli atti traslativi o costitutivi della nuda
proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione".
Spero che ADUC, con la sua proverbiale precisione, possa
dare un contributo informativa preciso e corretto,
spiegandomi da cosa ha dedotto invece che il requisito
sull'ISEE sia applicabile a tutte le tipologie di esenzione
delle imposte per gli acquisti prima casa, comprese normate
dal comma 7.