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16 giugno 2021 9:13 - jj2006
Una legge interessante. Mi chiedo qual'è il tipico profilo di una persona che non ha ancora compiuto 36 anni, ha un Isee inferiore ai 40.000 euro, e può permettersi una casa.
11 giugno 2021 9:41 - ViBiFi
Gentile Apusoft,
l’articolo commenta il testo del decreto nella versione attuale, senza nulla togliere o aggiungere.
Siamo confidenti che la conversione in legge e gli auspicati chiarimenti ufficiali scioglieranno i tanti dubbi interpretativi che emergono dal testo, che in alcuni passaggi non appare in linea con i dichiarati intenti agevolativi.
10 giugno 2021 11:45 - apusoft
La mia non è una richiesta di consulenza personale.
E' una richiesta di approfondimento riguardo il vostro articolo (pubblico per internauti).

Avete riportato delle informazioni che non mi sembrano corrispondere con il testo del Decreto, per cui vi chiedo per favore di motivarle.
Credo sia utile per tutti gli internauti che leggeranno il vostro articolo.
10 giugno 2021 11:23 - VDonvito
Questo è uno spazio di dibattito tra internauti.
Per la consulenza: https://www.aduc.it/info/scrivici
10 giugno 2021 10:32 - apusoft
Buongiorno, ho letto questo vostro articolo sul tema DL Sostegni bis, che trovo molto simile ad altri letti sul web in questi giorni.

Vorrei per favore chiedervi sulla base di quale aspetto del Decreto indicate che il requisito sull'ISEE inferiore a 40.000 Euro sia applicabile anche nei casi in cui la cessione sia soggetta ad Iva.

Il comma 7 dell'art. 64 infatti riporta tesualmente che "Per gli atti di cui al comma 6, relativi a cessioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, è attribuito agli acquirenti che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell'anno in cui latto è stipulato un credito d'imposta di
ammontare pari all'imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione all'acquisto. Il credito d imposta può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, ovvero può essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell'acquisto; può altresì essere utilizzato in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta in ogni caso non dà luogo a rimborsi."

L'unico requisito che si legge è riferito al non aver compiuto 36 anni di età.
Non si leggono riferimenti all'ISEE.
C'è un riferimento a "gli atti di cui al comma 6", ma realisticamente con questo si intenderà "Gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di prime case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, come definite dalla nota II -bis all'articolo 1, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione".

Spero che ADUC, con la sua proverbiale precisione, possa dare un contributo informativa preciso e corretto, spiegandomi da cosa ha dedotto invece che il requisito sull'ISEE sia applicabile a tutte le tipologie di esenzione delle imposte per gli acquisti prima casa, comprese normate dal comma 7.

Grazie, un saluto.
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