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28 giugno 2023 15:28 - culex
la direttiva 2011/83/UE recepita nel DECRETO LEGISLATIVO 21 febbraio 2014, n. 21,
ha portato novità importanti per il consumatore .Nel settore luce e gas spesso siamo vittime di comportamenti truffaldini da parte degli operatori .Io stesso recentemente ho ricevuto un contratto non richiesto da un venditore ma ho trovato difficoltà con riguardo all'applicazione di quanto previsto dal decreto sopraddetto.
In sede di conciliazione (ARERA) pur risultando chiara la violazione delle regole da parte del venditore per la quale ho invocato l'applicazione dell'art.66 quinquies del codice del consumo ,non ho ottenuto soddisfazione .Mi è stato detto che l'irrogazione delle sanzioni non è competenza dell'organismo di Conciliazione che prevede solo una procedura di ripristino la cui applicazione ,peraltro , è condizionata all'eventuale adesione del professionista(venditore).
Quindi avrei dovuto adire la via giudiziaria presso il giudice di pace.
Mi sono rivolto all'avvocato che gentimente mi ha fatto osservare che l'eventuale rimborso non avrebbe compensato la spesa .
E' chiaro quindi che il cittadino consumatore non ottiene il beneficio previsto da queste buone leggi a meno che non sia disposto a pagare per percorrere l'iter giudiziario finanche in cassazione .Infatti l'avvocato mi ha detto che non è facile ottenere l'annullamento del contratto ed il conseguente rimborso, perchè spesso ,in questi casi,il giudice di pace tende ad evitare un indebito arricchimento a favore del cittadino.
Non sono un esperto di leggi e procedure ,ma da questa esperienza ricavo la sensazione che un consumatore non sia affatto protetto nella prassi e che i venditori approfittino di questa situazione proprio perchè mancano provvedimenti sanzionatori efficaci e veloci già a livello di conciliazione . Che valore può avere un'attività regolatoria anche notevole senza sanzioni?
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