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Assicurazioni pluriennuali: il decreto Bersani e' da tempo lettera morta
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Comunicato di Valentina Papanice *
18 settembre 2013 12:41
 
 Se volete recedere dalla vostra assicurazione pluriennale, siate molto attenti. La trappola più frequente in cui -ahimè- cadono i consumatori è pensare che grazie al "leggendario" decreto Bersani possano recedere praticamente sempre. Invece: per i contratti stipulati fino al 14 agosto 2009 il recesso è possibile annualmente, con 60 giorni di preavviso rispetto alla scadenza. Ma al decreto Bersani si e' poi aggiunta la modifica dell'art.1899 del codice civile (1) che ha un po' vanificato le novita' introdotte dal decreto, per cui per i contratti stipulati dopo il 15 agosto 2009, se con sconto sulla tariffa annuale e di durata superiore ai cinque anni, il recesso è possibile solo dopo 5 anni e con 60 giorni di preavviso rispetto alla scadenza.

Ora, la norma attuale (art. 1899 c.c.) non è certamente favorevole al consumatore: al di là del fatto che l'effettività di questo sconto non è facilmente controllabile, l'effetto è che viene di gran lunga ridotta la libertà di cambiare contratto o compagnia, a danno della concorrenza sul mercato e insomma alla fine, di nuovo, del consumatore. Oggi come oggi però, resta il fatto che un recesso al di fuori delle condizioni indicate non è corretto.

Quindi, siccome può accadere che nè alla disdetta inviata erroneamente, nè alle successive richieste di conferma la compagnia si degni di replicare avvisando il consumatore dell'erroneità, ma si limiti al solito avviso di scadenza (per posta ordinaria?) della rata per poi chiedere ed ottenere il decreto ingiuntivo per la rata non pagata, accadrà di dover pagare il doppio.

Se avete un dubbio sulla regolarità del vostro recesso, e comunque sulla correttezza del coportamento della vostra compagnia, quindi, informatevi bene.

(1) legge 99/2009, art.21 comma 3

* legale Aduc, del foro di Lecce

 
 
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