testata ADUC
Diamanti. Tribunale di Verona dà ragione all'investitore e condanna Banca a restituire il maltolto
Scarica e stampa il PDF
Comunicato di Claudia Moretti
24 maggio 2019 14:24
 
E' dello scorso 23 maggio la pronuncia del Tribunale di Verona, che afferma inequivocabilmente la responsabilità contrattuale del Banco BPM per la vendita, nelle proprie filiali, dei diamanti da investimento IDB spa, (società poi fallita).
Il caso è analogo a quanto già noto: i diamanti del venditore IDB (fallito) sono stati venduti su spinta, ad opera, consulenza, invito e nei locali di numerose banche, tra cui Banco BPM.

Banche che, in molti casi, hanno già autonomamente riconosciuto le proprie responsabilità ed offerto risarcimenti ai clienti. Non Banco Bpm che è stato, con procedimento sommario (ex art. 702 bis cpc) e veloce, durato un anno circa, condannato a risarcire circa 32.000 euro più interessi e spese legali, per i comportamenti degli operatori della sua filiale che hanno indotto l'investitore ricorrente a contrarre con IDB.
Il Giudice ripercorre la vicenda nei dettagli e motiva la propria decisione in fatto (attenendosi scrupolosamente ai dati processuali ed ai fatti dimostrati dall'escussione dei testimoni che risultano proprio esser quelli notoriamente accertati dall' Agcm e noti alle cronache), poi in diritto.
In particolare, il Giudice dichiara la Banca responsabile di autonoma e diversa fonte, responsabilità che individua esser precontrattuale e contrattuale rispetto al contratto di vendita (alla quale è rimasta estranea), per aver agevolato ed indotto l'investitore, omesso di informarlo, e proteggerlo nell'acquisto che poi si è rivelato incauto. Pertanto ha ritenuto che il danno fosse, in via solidale, da risarcire anche ad opera dell'istituto di credito (e del resto da IDB non ci si può ormai aspettar più nulla). Per quanto riguarda la sua quantificazione ha ancorato il quantum alla differenza tra il prezzo di acquisto ed il valore di cui al listino Rapaport, aumentandolo del 20% (per spese e commissioni accessorie).

Non è una sentenza perfetta. Non accoglie l'eccezione per noi fondamentale e che più volte nei nostri commenti abbiamo indicato: non si può escludere la vicenda diamanti dalle tutele di cui al TUF (a partire dalla nullità contrattuale e della competenza dell'Arbitro), negandone la natura di investimento finanziario e rilegandola alla mera responsabilità per violazione delgi obblighi di buona fede e di informazione. E', pertanto, un mezzo traguardo. Ma pur sempre un traguardo.
E adesso, Bpm si frughi in tasca e provveda a risarcire tutti gli altri suoi clienti che si trovano nella stessa situazione.

Qui la sentenza
 
 
COMUNICATI IN EVIDENZA
 
AVVERTENZE. Quotidiano dell'Aduc registrato al Tribunale di Firenze n. 5761/10.
Direttore Domenico Murrone
 
ADUC - Associazione Utenti e Consumatori APS