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GARANZIA DEI PRODOTTI ACQUISTATI: SE LO SCONTRINO SVANISCE?
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Comunicato 
1 aprile 2003 0:00
 

Roma, 1 aprile 2003. Con le nuove norme, entrate in vigore lo scorso anno, il consumatore e' maggiormente tutelato perche' la garanzia sui beni acquistati si estende fino a due anni. Il consumatore puo' cosi' rivalersi, denunciando il difetto di un prodotto difettoso entro due mesi dalla scoperta, chiedendone la riparazione o la sostituzione. La prova dell'acquisto e' ovviamente lo scontrino fiscale, che deve essere allegato alla richiesta, a certificare l'acquisto effettuato. Lo scontrino spesso e' stampato su carta chimica e l'inchiostro dopo un po' di tempo svanisce -dichiara Primo Mastrantoni, segretario dell'Aduc- sicche' il consumatore non ha nessun documento valido per attestare il pagamento effettuato del prodotto difettoso. Che fare dunque? Non rimane che effettuare una fotocopia dello scontrino, da presentare come prova di pagamento. Purtroppo il consumatore dovra' soggiacere a questa imposizione a meno che non voglia farsi rilasciare un attestato di pagamento dal commerciante, congiuntamente al certificato di garanzia. Insomma una grana in piu' per il consumatore. Come poteva essere diversamente?
 
 
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