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Pandemia e rimborso viaggi. La Costituzione e la fantasia al governo
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Comunicato di Vincenzo Donvito
29 giugno 2020 14:54
 
  Per qualcuno, rimborsare un viaggio annullato con un voucher piuttosto che con soldi, come stabiiscono le norme comunitarie e la legge ordinaria italiana, è la fedele e necessaria applicazione dell’articolo 2 della Costituzione: “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”.
Vediamo un po’.
E’ nota la vicenda che vede contrapposto lo Stato italiano a Commissione Ue, Antitrust ed Enac (Ente nazioale per l’aviazione civile) per il rimborso di viaggi annullati per motivi legati alla pandemia. La legge italiana straordinaria (i “famosi” Dpcm, tramutato anche in legge dal Parlamento) stabilisce che l’operatore turistico decide se rimborsare il dovuto in soldi o voucher utilizzabile entro un anno (e tutti rimborsano solo in voucher…). Mentre le Autorità di cui sopra, pur se ognuna a modo proprio, sostengono che a decidere sulle modalità di rimborso debba essere il viaggiatore. Fa specie, in modo particolare, la presa di posizione della Commissione Ue che ha minacciato di avviare una procedura d’urgenza contro lo Stato italiano se dovesse sussistere questo tipo di normativa nazionale che viola quella comunitaria (che ha valore superiore a quella nazionale) (1).

Nel frattempo, alle centinaia di viaggiatori che si sono rivolti ad Aduc, consigliamo di mettere in mora l’operatore turistico e, proprio in virtù di questa anomalia, pretendere il dovuto.

A parte lo strano modo di concepire e mettere in atto l’aiuto pubblico ai settori economici in difficoltà per la crisi pandemica… cioè obbligare alcuni gruppi di consumatori che hanno pagato per un servizio che non hanno ottenuto, ad implementare lo Stato nell’aiutare gli operatori turistici, che, come qualunque altro settore (e anche con alcuni privilegi in più come il bonus vacanze) già usufruiscono di aiuti di Stato…
a parte questo,
abbiamo potuto godere di un particolare senso civico, economico e politico di alcune agenzie che talvolta vengono utilizzate per l’acquisto del servizio: rispondono tutte tramite avvocato che, ovviamente ci scrive che abbiamo torto e ci fa la morale per sottolineare come noi, e il nostro associato, siamo insensibili alla crisi di un settore così importante per l’economia del Paese, come il turismo, e che vogliamo ridurli alla fame, e quindi ridurre alla fame tutto il Paese.

Ma la “chicca” per eccellenza (al momento) è quella di uno studio legale che ci ha risposto per la nostra pretesa di rimborso avanzata per un gruppo di 25 persone del Veneto che avevano prenotato un soggiorno di due settimana ad Ischia e che si sono viste proporre il voucher come forma di rimborso di un viaggio, che, per vari motivi (anche individuali), non faranno mai più nella loro vita:
“L’emissione di un voucher che consenta al consumatore un utilizzo posticipato del pacchetto turistico già prenotato, a ben vedere, altro non è che l’applicazione del principio di solidarietà sociale consacrato nell’art. 2 della Costituzione (oltre che cardine dell’intera normativa UE), in una con il principio civilistico di buona fede (artt. 1175 e 1375 del codice civile)”.

Se non fosse ancora capitato a qualcuno, ci facciamo avanti per proporre questo studio legale come consulente del ministero della Giustizia, dello Sviluppo Economico, del Lavoro … e qualcun altro dicastero che forse al momento ci sfugge. Oltre ovviamente a proporre lo specifico studio legale come indomito tramite legale per risolvere qualunque altra contesa, privata o pubblica che sia.
La fantasia al governo è una rara virtù e va valorizzata.


1 – qui gli estremi e i particolari, anche normativi della vicenda allo stato dei fatti
 
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