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Telemarketing selvaggio: iscriversi in massa al Registro delle opposizioni, nonostante i limiti
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Comunicato di Deborah Bianchi*
4 febbraio 2011 11:33
 
 Dopo una gestazione lunga e sgangherata, arriva lo sbandierato “Registro delle opposizioni”, quello a cui gli utenti telefonici risultanti dai vari elenchi -aziende e persone fisiche- possono iscriversi per evitare di ricevere telefonate pubblicitarie da venditori di ogni tipo di prodotto/servizio. Abbiamo predisposto una scheda pratica con le istruzione per l'uso, ma i dubbi sulla sua efficacia permangono. Non si può non ricordare il modo selvaggio con cui gli operatori hanno operato finora, anche con l'avallo e le sanatorie del Parlamento italiano che ha più volte graziato chi, infischiandosene delle norme, ha impunemente commesso reati.
Per capire il livello di abusi, basti citare un documento degli stessi operatori che, poche settimane fa, si sono dati un codice di autoregolamentazione in cui solennemente promettono di non tediare con fastidiose telefonate gli italiani dopo le 21.30, il che significa che telefonare dopo le nove e mezza è stata e forse è prassi consolidata.
In ogni caso il Registro delle opposizioni dal 1 febbraio 2011 è attivo. Ma quali sono i principali limiti giuridici e pratici? Per esempio, se dopo l’iscrizione continuano a chiamare? Di fatto la legge non prevede un meccanismo tecnico di interdizione delle chiamate. Si prescrive l’applicabilità di sanzioni, ma non si prescrive la possibilità di attivare delle tecniche di filtraggio nei confronti del telemarketer che chiami anche utenti iscritti al Registro. Potrebbe darsi infatti che in assenza di provvedimenti di filtraggio, l’operatore commerciale continui comunque a contattare tutti indiscriminatamente. Ovviamente qui si apre lo scenario di un contenzioso infinito tra gli abbonati che devono dimostrare di essere stati importunati da quel determinato operatore commerciale e i telemarketer che faranno di tutto per glissare.
Il ruolo monco del Garante della Privacy. Il controllo sul funzionamento e sul rispetto della normativa viene affidato al Garante Privacy.La funzione dell’Authority tuttavia si dimostra monca: può comminare sanzioni, ma non ha il potere di ordinare alle compagnie telefoniche l’interdizione di una certa linea telefonica (quella del telemarketer fuori legge) dall’interoperabilità con l’intera utenza nazionale.
Conseguentemente in barba alla previsione di contatti con numero telefonico in chiaro e dovere di informativa, l’operatore commerciale può benissimo agire in modo abusivo senza accedere al Registro e da territori non sottoposti alla normativa in oggetto, gabbando lo Stato italiano e le aziende del settore che lavorano in modo serio e trasparente.
Insomma un Registro delle opposizioni senza poteri di opposizione serve veramente a poco.
Nonostante tutto questo, però, iscriversi in massa può essere utile, come utile è evitare di rispondere alle chiamate con numero anonimo o riservato o comunque non identificabile.

* Deborah Bianchi, avvocato specializzato in diritto applicato alle nuove tecnologie, esercita nel Foro di Pistoia e Firenze in materia civile e amministrativa
avv.deborah(at)deborahbianchi.it
 
 
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