La Tia1 è un tributo e non è soggetto ad Iva. Non rileva la qualificazione patrimoniale della Tia2, poiché si tratta di due prelievi formalmente distinti. Così la Corte di Cassazione, con
sentenza 3756 depositata il 9/3/2012 sull'applicazione dell'Iva sulla tariffa rifiuti in relazione all'articolo 49, del decreto legislativo 22/97 (Tia1).
La sentenza va contro la prassi amministrativa del dipartimento delle Politiche fiscali, che con la circolare 3/2010 aveva ravvisato continuità tra Tia1 e Tia2 (articolo 238, dl 152/06) sì che la Tia1 sarebbe un'entrata patrimoniale, e quindi soggetta ad Iva.
In virtu' di questo i gestori del servizio rifiuti avevano addebitato l'imposta agli utenti.
La sentenza 238/09 della Corte Costituzionale, pero', aveva invece dichiarato la natura tributaria della Tia1, ravvisando continuità tra Tariffa e Tarsu, Ma la medesima pronuncia della Corte precisava, in mancanza dello specifico regolamento attuativo, di non poter prendere posizione sulla Tia2.
La sentenza consenti' l'avvio di rimborsi da parte degli utenti.
In seguito, con l'articolo 14, comma 33 del Dl 78/2010, si è stabilito che la tariffa è un'entrata patrimoniale e dunque soggetta a Iva, ma questo (per un errore del legislatore?) per la Tia2 e non per la Tia1. E' quindi intervenuto il dipartimento delle Politiche fiscali che, con la circolare 3/2010, diceva che la Tia2 può essere applicata sulla base dei criteri stabiliti nel Dpr 158/99 su cui si fonda la Tia1. Per cui Tia1 e Tia2 sono entrambe considerate entrate patrimoniali, e quindi soggette ad Iva.
Per la sentenza di ieri della Cassazione le conclusioni delle Finanze “sono frutto di una forzatura logica del tutto inaccettabile”: non si vede come la successione logico-giuridica di due entrate possa generare in automatico l'identità della loro natura.
La sentenza ha pertanto rilevato che la Tia1 e' un'entrata tributaria.
Per questo i rimborsi possono essere chiesti al proprio gestore del servizio rifiuti tramite raccomandata A/R di messa in mora.