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Tlc. L’intollerabile leggerezza della norma delle modifiche unilaterali. E io pago!
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Comunicato di Vincenzo Donvito
11 ottobre 2017 15:13
 
  C’e’ una norma odiosa e intollerabile nei contratti di telecomunicazioni (telefono e pay-tv): la possibilita’, per il gestore, di modifica unilaterale dei contratti. Una “possibilita’” che e’ diventata consuetudine e che sta portando tutti i gestori a modificare i contratti in essere a proprio vantaggio e con vere e proprie forme di ricatto verso gli utenti.
Il meccanismo. All’utente arriva comunicazione che il proprio contratto subisce delle modifiche (a suo svantaggio ovviamente) e che ha tempo 30 gg per comunicare tramite raccomandata A/R l’accettazione o meno delle stesse. Si tratta di apparenti piccole modifiche, di pochi centesimi o piccole modifiche del tipo di servizio. Apparenti perche’, se moltiplicate dalla applicazione mensile a quella annuale e, piu’ in generale, contrattuale, si tratta di costi aggiuntivi di un certo onere. Soprattutto perche’, in moltissimi casi, c’e’ un vero e proprio ricatto per l’utente, poiche’ non accettando la variazione si corre anche il pericolo di perdere il proprio numero di telefono.
A parte il fatto -tutt’altro che secondario- di doversi attivare e spendere soldi e tempo per una modifica contrattuale che, da parte del gestore, viene comunicata a costo praticamente zero (sms, mail o in bolletta) e con tempistiche dubbie (vista la precarieta’ dei mezzi di comunicazione da parte dei gestori, e’ altrettanto precaria la scadenza dei 30 gg entro cui l’utente dovrebbe comunicare la sua indisponibilita’ all’imposizione delle modifiche)….
a parte questo….
c’e’ il problema che, unico in tutto il panorama della contrattualistica nazionale (in termini di diritto civilistico), che ad uno degli attori di un contratto viene dato il potere di praticamente risolvere lo stesso in qualunque momento a costo zero (basta che propone modifiche e il contratto non venga accettato), mentre all’altro attore (l’utente) se lo fa sono dolori (penale contrattuale + adeguamento dei costi dei servizi, al netto degli sconti promozionali, pagati fino a quel momento). Normalmente queste si chiamano clausole vessatorie (un diritto concesso in contratto solo ad una parte e non all’altra). Ma sembra che il codice sia piu’ uguale per i gestori che non per gli utenti….
C’e’ qualcosa che non torna? Piu’ di una. Con l’aggravante che la specifica Autorita’ di Garanzia (Agcom) ha una norma che consente ai gestori di farlo.
Che fare?
E’ evidente che gli utenti devono decidere rispetto alle loro specifiche esigenze, anche a costo di dover subire questa imposizione. Ma, per cominciare a minare il terreno di questo privilegio dai marcati contorni di abuso, sarebbe opportuno che ognuno faccia la propria denuncia all’Autorita’ Antitrust per pratica commerciale scorretta.
Da questa denuncia partiamo anche per rimettere in discussione le norme europee che, in qualche modo, aprono a questo privilegio a danno degli utenti.
Il nostro obiettivo e':
- abolire la possibilita’ di modifiche unilaterali di contratto. Quindi, se modifiche ci possono essere, oltre alla scadenza naturale degli stessi contratti, solo quando le due parti trovano un accordo… come in qualunque contratto di qualunque altro ambito commerciale;
- per evitare sicuri abusi che i vari gestori comunque potrebbero fare (il piu’ eclatante sarebbe quello di porre nuove condizioni pesantissime per l’utente al momento del rinnovo del contratto, si’ da costringerlo ad accettarle pena la perdita del numero di telefono): lo stesso numero di telefono dovrebbe essere acquisito da ogni utente indipendentemente dal gestore. E dovrebbe essere suo in qualunque caso fino a sua unilaterale disdetta. Acquisito dal primo gestore a cui si e’ rivolto, potrebbe -per esempio- costare un tot all’anno (1 euro?) da versare al gestore che poi lo versa alla specifica Autorita’ di Garanzia (Agcom).
E’ l’inizio di una battaglia!!
 
 
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