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Il Condominio. Distacco elettricità e ricorso ex art. 700 c.p.c. Ammissibilità
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Il condominio di Laura Cecchini
8 novembre 2021 14:06
 
La vertenza che ha interessato il Tribunale di Palermo (sentenza 04 ottobre 2021) è insorta a seguito del distacco della fornitura di energia elettrica condominiale da parte del gestore in considerazione della sussistenza di una pretesa morosità maturata in relazione alla quale il condominio ha obiettato l'avvenuta prescrizione.
Nella fattispecie in esame, l'aspetto che interessa la disamina del Tribunale attiene alla esistenza della irreparabilità del pregiudizio per l'intervenuto distacco, quale elemento necessario ed atto a supportare la fondatezza e ammissibilità della azione cautelare avanzata in via d'urgenza.

Iter Giudiziale
Un condominio promuove ricorso ex art. 700 Cod. Proc. Civ. avanti al Tribunale lamentando danni per l'occorsa interruzione della fornitura di energia elettrica ad opera del gestore per il mancato pagamento di una fattura di conguaglio, già oggetto di contestazione, all'uopo chiedendo il ripristino immediato del servizio.
Nel dettaglio, il Condominio ritiene ammissibile e fondata l'azione cautelare formulata ed intrapresa, ravvisando tanto il fumus boni juris, per prescrizione della pretesa, che il periculum, individuato nella privazione del funzionamento di servizi comuni quali l'ascensore, l'autoclave e l' illuminazione.
Non è mancata la costituzione in giudizio del gestore il quale ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per carenza dei requisiti censurando la tesi del condominio.
Nel corso del giudizio, tuttavia, vaniva ripristinata la fornitura per iniziativa spontanea del resistente.
Al contempo, il Giudicante ha formulato proposta conciliativa che veniva accolta dal gestore e rigettata dal Condominio.
Previa precisazione delle conclusioni, il Tribunale ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile per insussistenza del periculum, per i motivi in appresso meglio illustrati.

Fumus boni juris e periculum in mora
In via preliminare, è appropriato rammentare che le azioni cautelari previste dal nostro ordinamento sono tese a garantire provvisoriamente gli effetti della successiva pronuncia di merito e, per l'effetto, evitare che il diritto riconosciuto nella futura decisione possa subire un irreparabile pregiudizio dal tempo necessario ad ottenerla.
In proposito, appare opportuno evidenziare che per la concessione di un provvedimento cautelare d'urgenza, come quello atipico previsto ex art. 700 Cod. Proc. Civ., è indefettibile la ricorrenza dei presupposti fissati dalla medesima norma.
In particolare, propedeutica alla stessa ammissibilità del ricorso ex art. 700 Cod. Proc. Civ.
è la contestuale esistenza del "fumus boni juris", quale accertamento sommario della verosimiglianza e del fondamento del diritto fatto valere e del "periculum in mora", che si traduce nella presa d'atto della presenza di un imminente pregiudizio irreparabile in assenza del cui arresto immediato si verificherebbe una compromissione - appunto - del diritto azionato in ragione del periodo occorrente a farlo valere in via ordinaria.
Se la disamina inerente il fumus boni juris non pone problematiche, anche tenuto conto delle prove che possono essere poste a corredo e sostegno della domanda, cosa si intende e come individuare correttamente la ricorrenza del periculum in mora?
Ebbene, per quanto concerne il periculum in mora, l'indagine del Giudice investe l'accertamento di una situazione pregiudizievole tale da assumere i caratteri dell'immediatezza e prossimità, la quale impedirebbe, se non rapidamente bloccata, una compiuta reintegrazione del diritto azionato.
Sul punto, e per meglio comprendere la questione, è confacente riportare una massima ove si illustra ed argomenta che <Per quanto concerne il requisito del periculum in mora, occorre una concreta dimostrazione dell'irreparabilità delle possibili conseguenze, legate alla mancata adozione del provvedimento cautelare, attraverso l'indicazione di validi indici dai quali poter desumere in termini di piena oggettività la consistenza dell'eventuale nocumento legato alla condotta di controparte> (Tribunale Vasto, 11/10/2019).

Periculum e distacco del gestore per pretesa insolvenza
Tanto premesso, con riferimento alla controversia portata avanti al Tribunale di Palermo, il Giudicante ha rilevato l'assenza del periculum, inteso tanto quanto pericolo di infruttuosità (nel ritardo) che di tardività (del ritardo), avendo la pretesa natura strettamente economica.
Invero, a conforto della domanda il condominio confuta la debenza del conguaglio richiesto dal gestore, sollevando eccezione di prescrizione del credito, con ciò giustificando il mancato pagamento e l'illegittimità della interruzione di fornitura di energia elettrica da cui ne sarebbe derivato il conseguente pregiudizio per la fruizione dei servizi comuni (luce, autoclave, ascensore).
Nella presente vicenda, ad avviso del Giudice, non può ritenersi configurato il pregiudizio grave ed irreparabile richiesto dalla norma (art. 700 Cod. Proc. Civ.) poiché qualora fosse stata saldata la fattura oggetto di censura, ben poteva esserne richiesta la restituzione con un giudizio ordinario senza alcun periculum della solvibilità del gestore.
Al contempo, non si può ipotizzare neppure la realizzazione del pericolo del ritardo ritenuto che, versando l'importo della fattura, al condominio sarebbe stata riattivata la corrente elettrica.
Pertanto, la situazione di assenza di energia risulta una scelta consapevole ed evitabile del condominio sottolineando come, ulteriormente, seppur il provvedimento cautelare possa essere emanato anche in ragione di potenziale lesione dei diritti di credito, debba nondimeno risultare un pregiudizio irreparabile nella anticipazione di somme di denaro.
Nella fattispecie, trattandosi di fattura da suddividere tra tutti i condomini non emerge neppure tale circostanza, per cui il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

Qui la sentenza

(da Condominioweb.com)
 
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