La sentenza del Tribunale di Napoli n. 822 del 26 gennaio 2025 ha stabilito che la mancata convocazione dell’usufruttuario all’assemblea condominiale che approva il bilancio consuntivo, rende la delibera annullabile. Questo perché l’usufruttuario, in quanto titolare di un diritto reale minore, deve avere la possibilità di votare sugli affari di ordinaria amministrazione, tra cui rientrano le spese relative al godimento delle cose e dei servizi comuni.
Infatti, il suo interesse a una consapevole manifestazione di volontà è diretto e concreto e deriva dal suo obbligo di contribuzione alle spese di gestione ordinaria dello stabile.
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