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Conciliazione Tlc. Guida dell'Autorita'. Indennizzi e rimborsi
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Diritto digitale di Deborah Bianchi *
23 marzo 2011 9:31
 
In data 20 gennaio 2011, come già evidenziato nei contributi precedenti su “Guida agli utenti di Agcom” e “Conciliazione Tlc. Guida dell'Autorita'", AGCOM ha pubblicato una guida per aiutare gli utenti a districarsi nel mare magnum del mercato delle comunicazioni elettroniche.
La guida si intitola: “I diritti dei consumatori nel mercato dei servizi di comunicazione elettronica”.

Posto che per evidenti ragioni di interesse dei lettori in questa sede si trattano le problematiche inerenti l’utenza, dopo aver trattato l’istituto del reclamo e del tentativo di conciliazione, ora trattiamo i possibili esiti della procedura di conciliazione

Indennizzi previsti all’esito della procedura di conciliazione
Gli indennizzi si applicano nella definizione amministrativa delle controversie fra utenti e operatori davanti alla stessa Autorità e ai Co.Re.Com, ovvero dopo che è stato esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione.
Non si applicano nei casi in cui l’operatore abbia già corrisposto gli indennizzi ai sensi delle norme contrattuali prima dell’instaurazione della controversia, o quando, all’esito della fase conciliativa, dal relativo verbale risultino l’impegno dell’operatore al riconoscimento degli indennizzi e le concrete modalità di corresponsione degli stessi.

Gli indennizzi sono proporzionati alla gravità dei disservizi provocati agli utenti da parte degli operatori di comunicazione elettronica.
Per i disagi più gravi, come il ritardo nell'attivazione del servizio rispetto al termine previsto dal contratto o la sospensione o cessazione amministrativa del servizio senza preavviso (articolo 3, comma 1 e articolo 4 del regolamento), l'indennizzo è automatico: dovrà essere accreditato direttamente in bolletta in seguito alla sola segnalazione del disservizio da parte dell'utente (dal 1 gennaio 2012).
Gli importi sono individuati nella tabella prevista da AGCOM nella delibera 73/11/CONS:

Ritardata attivazione
del servizio/ritardo trasloco
(Indennizzo Automatico e per utenze “affari" importi doppi)
€7,50/giorno di ritardo e non rispetto oneri informativi;
€1,50 per ritardo procedure cambio operatore;
Per giorno ritardo su servizi accessori il maggiore tra: ½ del canone o €1,00, fino max €300.
Sospensione o cessazione del servizio
(Indennizzo Automatico e per utenze “affari" importi doppi)
Per servizi gratuiti €1,00 fino max €100,00
€7,50/giorno interruzione
Per giorno interruzione di servizi accessori il maggiore tra: ½ del canone o €1,00, fino max €300.
 
Malfunzionamento del servizio
(Per utenze “affari" importi doppi)
Per servizi gratuiti €1,00 fino max €100,00
€5,00/giorno interruzione servizio
€2,50/giorno servizio irregolare, discontinuo, scarsa qualità;
Su servizi accessori il maggiore tra: ½ del canone o €1,00, fino max €300; Per servizi gratuiti €1,00 fino max €100,00
 

























Rimborsi previsti all’esito della procedura di conciliazione

Nel provvedimento di definizione, l’Autorità o i Co.Re.Com. possono riconoscere anche il rimborso delle spese necessarie e giustificate per l’espletamento della procedura, liquidate secondo criteri di equità e proporzionalità.

Inoltre, se l’operatore non ha partecipato all’udienza fissata per la conciliazione senza addurre giustificati motivi e senza avviso, vanno comunque rimborsate all’utente, se presente all’udienza ed indipendentemente dall’esito della controversia, le spese sostenute per l’esperimento del tentativo di conciliazione
(Delibera n. 173/07/CONS, art. 19, comma 6).

* Deborah Bianchi, avvocato specializzato in diritto applicato alle nuove tecnologie, esercita nel Foro di Pistoia e Firenze in materia civile e amministrativa
avv.deborah(at)deborahbianchi.it
 
 
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