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Le nuovi sanzioni in materia Coronavirus. Come, nel caso, ci si difende in questo groviglio di norme?
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Il penalista di Fabio Clauser
26 marzo 2020 15:55
 
  Il nuovo Decreto Legge n. 19 approvato il 25 marzo 2020 prevede che, salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento emesse per l’epidemia sia punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 3.000 euro.
La stessa normativa esclude espressamente l’applicabilità dell’art. 650 c.p. di cui si è diffusamente parlato.
In altre parole, viene introdotta una sanzione amministrativa per la violazione del divieto di “uscire di casa” (salve le necessità espressamente previste) e, contestualmente, vengono depenalizzate le medesime condotte: la violazione di questi divieti non è più prevista come reato.

Cosa succederà adesso alle decine di migliaia di soggetti già denunciati per la violazione dell’art. 650 c.p.?
Verosimilmente nulla di grave, visto che è espressamente previsto dal Decreto Legge la applicazione della sanzione amministrativa attualmente in vigore nella misura minima, ridotta della metà (e dunque 200 euro).
D’altra parte un corollario del principio di legalità, oltre alla irretroattività delle legge penale, è la retroattività della legge più favorevole.
Nel nostro caso le condotte sono state espressamente depenalizzate: ciò significata che tutti i procedimenti già avviati per la violazione dell’art. 650 c.p. dovrebbero concludersi con una sentenza assolutoria.

E per quanto riguarda le autocertificazioni mendaci?
Fatte salve tutte le considerazioni relative al caso singolo vi saranno, ad avviso di chi scrive, ampi margini di difesa per almeno due ordini di ragioni (come avevamo già scritto):
1) nessuno può essere costretto a fare dichiarazioni che lo danneggiano e, dunque, nel momento in cui doveva essere contestato l’art. 650 c.p., i soggetti fermati non avrebbero potuto essere costretti a consegnare un’auto-dichiarazione falsa, né tanto meno a compilarla davanti alle forze dell’ordine;
2) l’art. 495 c.p. non pare contestabile a chi non abbia dichiarato false generalità.
La possibilità di configurare il reato di falso ideologico dovrebbe essere rivalutata da oggi, essendo entrato in vigore il nuovo decreto legge e non essendo la violazione dei divieti, da sola, sufficiente ad integrare reato.

Il decreto legge prevede poi ulteriori sanzioni in un crescendo di gravità, giungendo a prevedere espressamente la applicabilità di gravi fattispecie di reato.
In particolare, per la violazione dei divieti riguardanti l’apertura dei pubblici esercizi o luoghi dove tipicamente si verificano grossi assembramenti (ivi compresi mercati, cinema, teatri, palestre, eccetera) è prevista, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, anche la sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio da 5 a 30 giorni: inoltre è conferito alle forze dell’ordine il potere di disporre immediatamente “la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio” per un massimo di 5 giorni.
La sanzione amministrativa è raddoppiata (e la eventuale chiusura dell’esercizio sarà di 30 giorni) nel caso di violazione reiterata.
Viene poi previsto un divieto “assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus”. La violazione di questo divieto è punita con un reato contravvenzionale, per cui è prevista una pena delle reclusione da 3 a 18 mesi e l’ammenda da 500 a 5.000 euro.
Questa fattispecie è applicabile “salvo che il fatto non costituisca violazione dell’art. 452 del codice penale o comunque più grave reato”: si è dunque voluto richiamare espressamente il reato di epidemia colposa.
Per inciso si rileva che il richiamo al citato delitto è assolutamente inutile per ragioni tecniche: la clausola di sussidiarietà espressa (“salvo che il fatto non costituisca più grave reato”) è da sola sufficiente a salvaguardare l’applicabilità di tutte le fattispecie più gravi.
Pare che il legislatore abbia voluto fare un espresso richiamo al reato di epidemia più per ragioni di politica criminale che giuridiche potendo così agitare lo “spauracchio” di una rilevante pena detentiva (fino a cinque anni) e invitare gli individui ritenuti più pericolosi al rispetto dei divieti.

Ma come ci si difende in questo groviglio di norme?
La difesa è altamente tecnica, ma proviamo a dare qualche spunto sintetico:
1 - Per le vecchie contestazioni dell’art. 650 c.p., nel caso in cui non sia disposta l’archiviazione di ufficio, potrà essere richiesta – con gli strumenti opportuni – l’emissione di una sentenza di assoluzione perché il fatto non è previsto dalla legge come reato;
2 - Per le nuove sanzioni amministrative potrà essere valutato, ove vi siano i presupposti, un ricorso al Giudice di Pace per ottenere l’annullamento della sanzione, previa presentazione di scritti difensivi;
3 - Per le contestazioni relative alla falsità della auto-dichiarazione dovrà essere valutata una linea difensiva che consideri tutte le circostanze di fatto e consenta di affrontare il processo penale ordinario per ottenere una sentenza assolutoria o di ricorrere a riti alternativi;
4 - Anche per le contestazioni relative alla violazione della quarantena per i soggetti risultati positivi dovranno essere valutate tutte le circostanze di fatto e, essendo esclusa la possibilità di ricorrere alla oblazione, sarà necessario scegliere il rito più opportuno;
5 - Per le contestazioni più gravi, fra le quali, ad esempio il reato di epidemia colposa (o dolosa), dovrà essere considerata – fra le altre cose – la sussistenza del nesso di causalità fra la condotta (la violazione dei divieti) e l’evento (il provato diffondersi dell’epidemia).

Qualche breve osservazione conclusiva
Ci troviamo in una situazione di emergenza, ma il ricorso alle norme punitive da parte del Legislatore è sempre stato segnato da richiami caotici ed errati in diritto: oggi l’approccio del Governo non sembra migliorare.
Peraltro, nel Decreto Legge manca chiarezza fino dalle prime battute, laddove, ancora una volta, si confonde il virus (che si chiama SARS-CoV-2, acronimo di Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2) con la malattia (che si chiama Covid-19, acronimo di Coronavirus Disease 19).
Questa genericità si riflette nel testo normativo, dove si richiamano gravi conseguenze penali per soggetti “risultati positivi al virus” senza neppure chiarire di quale virus stiamo parlando.
Da un altro punto di vista si sono depenalizzate le condotte più gravi, quelle tenute da molti soggetti subito dopo l’entrata in vigore dei divieti e che hanno segnato l’irreparabile diffusione del virus in tutta Italia.
Al contrario, per il futuro, dopo che i danni più gravi sono già stati fatti, si è optato per il ricorso a più che rilevanti sanzioni pecuniarie amministrative che, come tali, possono essere applicate senza che al soggetto siano riconosciute le garanzie del processo penale.
 
 
IL PENALISTA IN EVIDENZA
 
AVVERTENZE. Quotidiano dell'Aduc registrato al Tribunale di Firenze n. 5761/10.
Direttore Domenico Murrone
 
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