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Condominio, eseguire una delibera non contestata non è una grave irregolarità
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Articolo di Alessandro Gallucci
18 dicembre 2017 10:57
 
 L’amministratore di condominio è un mandatario cui la legge attribuisce ben precisi compiti.
Tra i compiti individuati dalla legge – e più nello specifico dall’art. 1130 n. 1 c.c. – v’è quello di eseguire le deliberazioni assembleari.
Tra le gravi irregolarità nella gestione, così come esemplificate dall’art. 1129, dodicesimo comma, c.c. v’è quella di non avere eseguito le deliberazioni assembleari.
Che cosa succede se l’amministratore pone in esecuzione delle delibere che un condòmino non condivide?
Può l’amministratore essere revocato per avere commesso una grave irregolarità sostanziatasi nell’avere posto in esecuzione una deliberazione?
A questa domanda ha dato risposta il Tribunale di Modena, con il decreto n. 205 del 18 gennaio 2017.
La risposta fornita dal collegio modenese (si trattava di un procedimento per la revoca di un amministratore) rappresenta, aggiungiamo noi, una soluzione valida in linea generale, ma che merita necessariamente alcune specificazioni.
Vediamo che cosa ha deciso il Tribunale e perché è bene specificare alcuni aspetti della portata della decisione.
Innanzitutto l’autorità giudiziaria adita ha specificato che «il fondato sospetto di gravi irregolarità gestionali sussiste in presenza di comportamenti gravemente significativi del venir meno del necessario rapporto di fiducia tra amministratore e condomini». Detta più semplicemente: l’amministratore fa qualcosa che non dovrebbe e con ciò pregiudica il rapporto di fiducia con i condòmini.
Tale pregiudizio, si legge nel decreto, non può essere considerato sussistente «quando si tratta di lamentele attinenti a una gestione avallata dalla maggioranza assembleare, nel corso del tempo, con delibere non impugnate, e di condotte che, anche ove per ipotesi comprovate e sussistenti, integrerebbero fenomeni di gestione inidonea della cosa comune, ma non il requisito delle gravi irregolarità che, in giurisprudenza, tra l'altro, si ritengono sussistere quando in base ad indizi precisi e concordanti ricorre il pericolo di un pregiudizio imminente per il condominio».
Una posizione non nuova, ma sicuramente non unanime, posto che per alcune fattispecie (si pensi al ritardo nella presentazione all’assemblea del rendiconto annuale di gestione, art. 1130 c.c.) l’avallo assembleare non è stato considerato idoneo a far venire meno la grave irregolarità gestoria (es. Trib. Taranto 21 settembre 2015).
Tornando alla esecuzione delle delibere, il Tribunale di Modena ha concluso il proprio ragionamento affermando che in mancanza «di impugnazione e di accertata illegittimità del deliberato assembleare, non può essere posto a carico dell'amministratore, obbligato a dare esecuzione alla volontà assembleare, come comportamento generatore di responsabilità l'avere dato esecuzione alla volontà della maggioranza assembleare».
Certo, non sempre la formale validità del deliberato può essere considerata garanzia di mancanza di responsabilità dell’amministratore che vi abbia dato esecuzione. Una decisione potrebbe essere considerata nulla – ad esempio per incompetenza dell’assemblea ad assumerla – e il mandatario del condominio, specie se professionista, dovrebbe essere in grado di accorgersi di ciò (diligenza del buon padre di famiglia). Si tratta, comunque, di valutazioni da eseguirsi caso per caso. 
 
 
 
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