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Amministratore non interviene sui problemi condomuniali
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Lettera 
23 maggio 2020 0:00
 
Chiedo consiglio. Di seguito i fatti.
Controversie iniziate 03/04 2019
All’amministratore e ai condomini,
I condomini:alcuni condomini (nr 5) esprimono formale protesta all'amministratore e forti perplessità sulla gestione amministrativa e calcolo dei canoni condominiali, oltre a far presente che le reiterate lamentele riguardanti i rumori molesti provenienti da appartamenti sovrastanti e/o ristrutturati, da neo condomini subentranti (e non solo), al di là di richiami di maniera, non hanno avuto nessun esito pratico.
Fanno pertanto notare all’amministratore (e consiglieri) che, nonostante le mail inviate, questi non ha mai fatto seguire risposta ed una chiara presa di posizione nei confronti di questi atteggiamenti, pur invocando le regole
condominiali che restano solo sulla carta, visto che il regolamento condominiale non deve essere stato compreso in tutte le sue parti,specie nella sezione OBBLIGHI E DOVERI.  
Va da se che l’amministrazione dovrebbe prodigarsi per TUTTI i condomini, non a scacchiera a seconda delle simpatie o delle vertenze pendenti, visto che, i condomini pagano perché ciò accada! La sollecitudine di certe risposte è
evidenziabile dalle date delle mail rispetto ad altre che mai sono arrivate.
Tutto ciò detto vanifica, ab initio, il principio di rispetto delle regole condominiali  “.. condizione NECESSARIA per una buona convivenza tra condomini..”, dal momento che non si prendono in considerazione, da mesi, le vibrate proteste dei condomini sottoscriventi, riguardanti appunto orari (nei
quali si autorizza la normale attività quotidiana)e le seguenti segnalazioni di violazione patenti del regolamento: 
utilizzo delle parti comuni:
vedasi pianerottoli e ballatoi, come luoghi di schiamazzo e conversazione ad alta voce e/o come "sgabuzzini" condominiali dove depositare oggetti di tutti i tipi,
all'interno degli appartamenti:
persistente scalpiccio e rumori di passi in corsa, scivolare di ruote sul pavimento, colpi, salti, suonare strumenti ad ore improbabili, frequente spostamento dell’arredamento casalingo per trascinamento 
stillicidio metallico:
(come di strumento rimbalzante sul termosifone) con riverbero del clangore della tubatura per tutta la lunghezza del palazzo 
in cortile e garage:
colpi di pallone e schiamazzi versante porticato, in generale recare disturbo durante le ore riposo (come da regolamento individuate), 
aree di parcheggio:
sostare con piu vetture indiscriminatamente nel parcheggio condominiale, (non essendoci posti assegnati) non si capisce a che titolo un condomino ha più diritto di un altro! 
Perplessità destano l’isolamento e l’insonorizzazione, specie dei nuovi appartamenti ristrutturati, che dovrebbero garantire un maggior assorbimento dei rumori fra appartamenti contigui, inoltre confrontandoci, risulterebbe esserci
anche un preciso obbligo di isolamento dei pavimenti degli appartamenti ristrutturati che farebbe capo ad una normativa relativamente recente.
Afra, dalla provincia di MS

Risposta:
per quanto attiene alle contestazioni inerenti addebiti di spesa privi di giustificativi e/o errata ripartizione, qualora abbia ravvisato un inadempimento dell'amministratore il diritto ad impugnare la delibera di approvazione assunta nel termine di trenta giorni dalla approvazione (se era presente) o dalla comunicazione del verbale (se assente).
In assenza di impugnazione, il bilancio condominiale ed il piano di riparto delle spese è vincolante.
Per quanto attiene a rumori molesti oltre la normale tollerabilità di cui alla disciplina ex art. 844 Cod. Civ., qualora esista un regolamento condominiale e lo stesso non sia rispettato per gli orari di riposo, l'amministratore potrà inoltrare una lettera a tutti i condomini invitando a mantenere una condotta aderente alle disposizioni del regolamento.
Se il condomino che arreca molestia con il suo contegno non si conforma al regolamento ciascun condomino è legittimato a promuovere domanda di mediazione innanzi ad Organismo di Conciliazione accreditato per definire stragiudizialmente la vertenza.
Qualora detto tentativo non abbia esito, potrà promuovere giudizio innanzi al Giudice di Pace per ottenere inibitoria della condotta molesta tenuta dal condomino con condanna al risarcimento del danno per il minor godimento del suo immobile inteso quale mancata possibilità di riposo.
Inoltre, se l'amministratore commette gravi irregolarità nella gestione amministrativa può promuovere azione giudiziale di revoca.
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Ha risposto Laura Cecchini: https://sosonline.aduc.it/info/cecchini.php
 
 
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